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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 2561/2024 promossa da:
Fa. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti dall'avv. Christoph von Musil del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente; nei confronti di e rappresentati e difesi, giusta procura in atti Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Andrea Bartolaccio del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliati presso il suo studio;
resistenti;
Oggetto: rilascio immobile.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione di data 29/05/2025 con pronuncia del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“Es möge der angerufene Richter, bei Ablehnung sämtlicher anderslautender Anträge, wie folgt zu
Recht erkennen:
1. feststellen und erklären, dass zwischen den Streitparteien eine Leihe ohne Festsetzung der Dauer im
Sinne von Art. 1810 ZGB bestand und diese jedenfalls als beendet/aufgelöst gilt;
2. die geboren am 01.03.1969 in Meran, St. Nr. Controparte_3
, mit Wohnsitz in 39011 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg 2/1 und C.F._1 CP_2
geboren am 30.08.1963 in Lana, St. Nr. , mit Wohnsitz in 39011
[...] C.F._2
pagina 1 di 6 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg 2/1, zur unverzüglichen Freistellung, oder zur Freistellung nach richterlichem festgesetzten Frist, der Liegenschaft in 39011 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg CP_4
2/1, Bp. 319 u. Gp. 643/1, E.Zl. 423/II, KG , ; Per_1 Persona_2
3. die gegnerische Widerklage laut Klagebeantwortung vom 04.11.2024 aus den vorstehenden
Gründen kostenpflichtig abweisen;
4. jedenfalls die Rekursgegner zur Bezahlung der Spesen, Honorare und Gebühren dieses Verfahrens samt 15% allg. Spesen, 4 % Anwaltsfürsorgekasse und 22 % MwSt. zu Gunsten der Rekursstellerin verurteilen” del procuratore dei resistenti:
“contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate,
In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile il ricorso depositato dalla società per mancato Parte_1
esperimento della mediazione.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che i ricorrenti e la sig.ra hanno Controparte_2 Controparte_1
sottoscritto la dichiarazione dd. 20.02.2024 per errore essenziale da ricondurre alla errata rappresentazione della realtà con riferimento alla missiva dell'Avv. Günter Rotter dd. 14.02.2024 e, conseguentemente, annullare la dichiarazione dd. 20.02.2024 ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss. e/o per qualsiasi altra ragione ritenuta di giustizia, conseguentemente, nel merito: respingere e/o comunque rigettare tutte le domande promosse dalla ricorrente in Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze di lite oltre IVA e CAP e 15% spese generali come per legge
In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 11.09.2024 la società ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_2
e la sig.ra deducendo di essere proprietaria degli immobili
[...] Controparte_1
tavolarmente identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc Foiana e siti in Lana, via delle Decime n. 2, asseritamente occupati sine titulo dagli odierni resistenti. La ricorrente ha dedotto in particolare di avere concesso in uso ai resistenti i suddetti immobili a titolo di comodato, senza determinazione del termine e di volerne ottenere la restituzione in forza del recesso ad nutum esercitato.
pagina 2 di 6 I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente nonché, in via riconvenzionale, l'annullamento ex art. 1427 c.c. di una dichiarazione resa in data 20.02.2024 con la quale avrebbero riconosciuto di occupare l'immobile senza titolo, impegnandosi a restituirlo entro il 30.06.2024.
A seguito della prima udienza, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
In occasione dell'udienza odierna, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale ha rinunciato alla traduzione della sentenza in lingua tedesca.
2. Risulta incontestato che i resistenti occupano gli immobili identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc
Foiana di proprietà dell'odierna ricorrente.
Quest'ultima ha allegato la sussistenza di un contratto di comodato senza determinazione di durata, successivamente risolto ad nutum, mentre i resistenti nella loro comparsa di costituzione si sono limitati a sostenere, senza fornire alcun riscontro documentale a quanto dedotto, né formulare capitoli di prova sul punto, che tra le odierne parti in causa sarebbe intercorso un accordo orale ulteriore rispetto a quello sottoscritto con il fallimento e versato in atti (doc. 7 di parte ricorrente e doc. 4 di parte resistente) in forza del quale essi avrebbero potuto occupare l'immobile a fronte dell'impegno di ricercare un acquirente del compendio immobiliare, circostanza che si sarebbe effettivamente verificata e grazie alla quale la ricorrente avrebbe introitato un acconto di € 280.000,00.
3. Ai fini della verifica della sussistenza di un titolo idoneo a giustificare l'occupazione dell'immobile da parte dei ricorrenti, è necessario esaminare la documentazione versata in atti.
Sul punto, giova in primo luogo evidenziare che nell'accordo sottoscritto con il fallimento in data
28.06.2011 e sopra menzionato l'odierna resistente ha dichiarato espressamente di occupare CP_1
l'immobile senza titolo:
È inoltre prodotta in atti la comunicazione dell'allora difensore della ricorrente di data 14.04.2024 (doc.
10 di parte resistente) con il quale quest'ultimo ha richiesto la restituzione dell'immobile, evidenziando che la ricorrente lo aveva concesso in uso gratuito ai resistenti al fine di consentirgli di reperire un pagina 3 di 6 finanziamento per il riacquisto dello stesso. Nella medesima missiva il procuratore della ricorrente ha evidenziato che i resistenti stavano occupando l'immobile senza titolo:
In risposta a tale comunicazione i resistenti con comunicazione di data 20.02.2024 (doc. 5 di parte ricorrente e doc. 9 di parte resistente) hanno dichiarato:
apponendo le rispettive sottoscrizioni e riconoscendo dunque di occupare l'immobile senza titolo, nonché impegnandosi a liberarlo entro il 30.06.2024.
I resistenti hanno chiesto l'annullamento di tale dichiarazione ex art. 1427 c.c. in quanto redatta sulla base di un errore consistente nella divergenza tra il significato oggettivo dell'atto e il significato attribuito dalla parte resistente, ricondotto alla dichiarazione di data 20.02.2024 del procuratore della ricorrente, asseritamente “parziale, penalizzante e non corrispondente alla realtà dei fatti”.
Come sopra esposto, il legale dell'odierna ricorrente nella propria missiva di data 14.04.2024 si è limitato ad esporre circostanze che sono rimaste incontestate anche nel corso del presente giudizio, quindi:
- la concessione da parte della ricorrente dell'utilizzo dell'immobile in favore dei resistenti;
- la volontà di questi ultimi di ottenere un finanziamento per riacquistare l'immobile;
- il mancato acquisto da parte dei resistenti;
- la richiesta di restituzione dell'immobile a fronte di un'occupazione definita quale senza titolo.
A tale missiva i resistenti hanno risposto confermandone il contenuto ed impegnandosi a rilasciare l'immobile entro il termine del 30.04.2024.
Non si ravvisa pertanto alcun errore nella dichiarazione dei resistenti, apparendo irrilevante la circostanza che la ricorrente, anche eventualmente grazie all'intervento dei resistenti, abbia ottenuto il pagamento di un acconto da parte di un acquirente terzo, in quanto ciò non esclude l'occupazione senza titolo dell'immobile, intervenuta per mera tolleranza della proprietà nell'interesse di alienarlo a terzi o agli stessi resistenti.
pagina 4 di 6 Quanto esposto ovviamente non preclude eventuali pretese, da farsi valere in separato giudizio, attinenti alle asserite, e ad oggi non dimostrate migliorie, apportate dai resistenti all'immobile per cui è causa.
L'eccezione va dunque respinta e la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta nei termini indicati nel dispositivo, avendo provato l'originaria insussistenza del titolo giuridico che legittimava i resistenti alla detenzione dei bene nei suoi confronti (Cass., Civ., n. 7228/2023).
4. In relazione all'eccezione di inopponibilità della domanda nei confronti dei Sigg.ri e CP_5 [...]
va rilevata la carenza di interesse ad agire dei resistenti in quanto attiene alla sfera CP_6
giuridica di soggetti terzi.
In ogni caso, l'eccezione appare infondata in considerazione del fatto che la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta, bensì anche riguardo al terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui detiene l'immobile, deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (Cass., Civ. n. 15083/2000).
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile. In considerazione del grado di complessità della lite e dell'assenza di attività istruttoria, vengono applicati i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, ridotti del 30%.
Alla ricorrente vanno rimborsate altresì le spese di mediazione obbligatoria in quanto assimilate alle spese del processo (Cass., civ. n. 32306/2023), che vengono determinate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per le attività di mediazione e negoziazione assistita con valore indeterminabile. Anche in questo caso si prende a riferimento lo scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00. I compensi vengono liquidati nei limiti richiesti nella nota spese depositata dalla ricorrente in data 27/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara che i resistenti e occupano Controparte_1 Controparte_2
senza titolo gli immobili tavolarmente identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc Foiana e siti in
Lana, via delle Decime n. 2 di proprietà della ricorrente e, per l'effetto,
2) ordina ai resistenti e l'immediato rilascio degli Controparte_1 Controparte_2
immobili liberi da persone e cose;
pagina 5 di 6 3) condanna e in solido alla rifusione, a favore Controparte_1 Controparte_2 della ricorrente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.331,20 per compenso di avvocato, € 1.544,00 per spese di mediazione obbligatoria, € 273,28 per anticipazioni e spese, oltre oneri accessori di legge, rimborso spese forfettarie nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano, all'udienza del 29/05/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 2561/2024 promossa da:
Fa. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti dall'avv. Christoph von Musil del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente; nei confronti di e rappresentati e difesi, giusta procura in atti Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Andrea Bartolaccio del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliati presso il suo studio;
resistenti;
Oggetto: rilascio immobile.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione di data 29/05/2025 con pronuncia del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“Es möge der angerufene Richter, bei Ablehnung sämtlicher anderslautender Anträge, wie folgt zu
Recht erkennen:
1. feststellen und erklären, dass zwischen den Streitparteien eine Leihe ohne Festsetzung der Dauer im
Sinne von Art. 1810 ZGB bestand und diese jedenfalls als beendet/aufgelöst gilt;
2. die geboren am 01.03.1969 in Meran, St. Nr. Controparte_3
, mit Wohnsitz in 39011 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg 2/1 und C.F._1 CP_2
geboren am 30.08.1963 in Lana, St. Nr. , mit Wohnsitz in 39011
[...] C.F._2
pagina 1 di 6 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg 2/1, zur unverzüglichen Freistellung, oder zur Freistellung nach richterlichem festgesetzten Frist, der Liegenschaft in 39011 Lana/Völlan (BZ), Zehentweg CP_4
2/1, Bp. 319 u. Gp. 643/1, E.Zl. 423/II, KG , ; Per_1 Persona_2
3. die gegnerische Widerklage laut Klagebeantwortung vom 04.11.2024 aus den vorstehenden
Gründen kostenpflichtig abweisen;
4. jedenfalls die Rekursgegner zur Bezahlung der Spesen, Honorare und Gebühren dieses Verfahrens samt 15% allg. Spesen, 4 % Anwaltsfürsorgekasse und 22 % MwSt. zu Gunsten der Rekursstellerin verurteilen” del procuratore dei resistenti:
“contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate,
In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile il ricorso depositato dalla società per mancato Parte_1
esperimento della mediazione.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che i ricorrenti e la sig.ra hanno Controparte_2 Controparte_1
sottoscritto la dichiarazione dd. 20.02.2024 per errore essenziale da ricondurre alla errata rappresentazione della realtà con riferimento alla missiva dell'Avv. Günter Rotter dd. 14.02.2024 e, conseguentemente, annullare la dichiarazione dd. 20.02.2024 ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss. e/o per qualsiasi altra ragione ritenuta di giustizia, conseguentemente, nel merito: respingere e/o comunque rigettare tutte le domande promosse dalla ricorrente in Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze di lite oltre IVA e CAP e 15% spese generali come per legge
In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 11.09.2024 la società ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_2
e la sig.ra deducendo di essere proprietaria degli immobili
[...] Controparte_1
tavolarmente identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc Foiana e siti in Lana, via delle Decime n. 2, asseritamente occupati sine titulo dagli odierni resistenti. La ricorrente ha dedotto in particolare di avere concesso in uso ai resistenti i suddetti immobili a titolo di comodato, senza determinazione del termine e di volerne ottenere la restituzione in forza del recesso ad nutum esercitato.
pagina 2 di 6 I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente nonché, in via riconvenzionale, l'annullamento ex art. 1427 c.c. di una dichiarazione resa in data 20.02.2024 con la quale avrebbero riconosciuto di occupare l'immobile senza titolo, impegnandosi a restituirlo entro il 30.06.2024.
A seguito della prima udienza, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
In occasione dell'udienza odierna, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale ha rinunciato alla traduzione della sentenza in lingua tedesca.
2. Risulta incontestato che i resistenti occupano gli immobili identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc
Foiana di proprietà dell'odierna ricorrente.
Quest'ultima ha allegato la sussistenza di un contratto di comodato senza determinazione di durata, successivamente risolto ad nutum, mentre i resistenti nella loro comparsa di costituzione si sono limitati a sostenere, senza fornire alcun riscontro documentale a quanto dedotto, né formulare capitoli di prova sul punto, che tra le odierne parti in causa sarebbe intercorso un accordo orale ulteriore rispetto a quello sottoscritto con il fallimento e versato in atti (doc. 7 di parte ricorrente e doc. 4 di parte resistente) in forza del quale essi avrebbero potuto occupare l'immobile a fronte dell'impegno di ricercare un acquirente del compendio immobiliare, circostanza che si sarebbe effettivamente verificata e grazie alla quale la ricorrente avrebbe introitato un acconto di € 280.000,00.
3. Ai fini della verifica della sussistenza di un titolo idoneo a giustificare l'occupazione dell'immobile da parte dei ricorrenti, è necessario esaminare la documentazione versata in atti.
Sul punto, giova in primo luogo evidenziare che nell'accordo sottoscritto con il fallimento in data
28.06.2011 e sopra menzionato l'odierna resistente ha dichiarato espressamente di occupare CP_1
l'immobile senza titolo:
È inoltre prodotta in atti la comunicazione dell'allora difensore della ricorrente di data 14.04.2024 (doc.
10 di parte resistente) con il quale quest'ultimo ha richiesto la restituzione dell'immobile, evidenziando che la ricorrente lo aveva concesso in uso gratuito ai resistenti al fine di consentirgli di reperire un pagina 3 di 6 finanziamento per il riacquisto dello stesso. Nella medesima missiva il procuratore della ricorrente ha evidenziato che i resistenti stavano occupando l'immobile senza titolo:
In risposta a tale comunicazione i resistenti con comunicazione di data 20.02.2024 (doc. 5 di parte ricorrente e doc. 9 di parte resistente) hanno dichiarato:
apponendo le rispettive sottoscrizioni e riconoscendo dunque di occupare l'immobile senza titolo, nonché impegnandosi a liberarlo entro il 30.06.2024.
I resistenti hanno chiesto l'annullamento di tale dichiarazione ex art. 1427 c.c. in quanto redatta sulla base di un errore consistente nella divergenza tra il significato oggettivo dell'atto e il significato attribuito dalla parte resistente, ricondotto alla dichiarazione di data 20.02.2024 del procuratore della ricorrente, asseritamente “parziale, penalizzante e non corrispondente alla realtà dei fatti”.
Come sopra esposto, il legale dell'odierna ricorrente nella propria missiva di data 14.04.2024 si è limitato ad esporre circostanze che sono rimaste incontestate anche nel corso del presente giudizio, quindi:
- la concessione da parte della ricorrente dell'utilizzo dell'immobile in favore dei resistenti;
- la volontà di questi ultimi di ottenere un finanziamento per riacquistare l'immobile;
- il mancato acquisto da parte dei resistenti;
- la richiesta di restituzione dell'immobile a fronte di un'occupazione definita quale senza titolo.
A tale missiva i resistenti hanno risposto confermandone il contenuto ed impegnandosi a rilasciare l'immobile entro il termine del 30.04.2024.
Non si ravvisa pertanto alcun errore nella dichiarazione dei resistenti, apparendo irrilevante la circostanza che la ricorrente, anche eventualmente grazie all'intervento dei resistenti, abbia ottenuto il pagamento di un acconto da parte di un acquirente terzo, in quanto ciò non esclude l'occupazione senza titolo dell'immobile, intervenuta per mera tolleranza della proprietà nell'interesse di alienarlo a terzi o agli stessi resistenti.
pagina 4 di 6 Quanto esposto ovviamente non preclude eventuali pretese, da farsi valere in separato giudizio, attinenti alle asserite, e ad oggi non dimostrate migliorie, apportate dai resistenti all'immobile per cui è causa.
L'eccezione va dunque respinta e la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta nei termini indicati nel dispositivo, avendo provato l'originaria insussistenza del titolo giuridico che legittimava i resistenti alla detenzione dei bene nei suoi confronti (Cass., Civ., n. 7228/2023).
4. In relazione all'eccezione di inopponibilità della domanda nei confronti dei Sigg.ri e CP_5 [...]
va rilevata la carenza di interesse ad agire dei resistenti in quanto attiene alla sfera CP_6
giuridica di soggetti terzi.
In ogni caso, l'eccezione appare infondata in considerazione del fatto che la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta, bensì anche riguardo al terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui detiene l'immobile, deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (Cass., Civ. n. 15083/2000).
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile. In considerazione del grado di complessità della lite e dell'assenza di attività istruttoria, vengono applicati i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, ridotti del 30%.
Alla ricorrente vanno rimborsate altresì le spese di mediazione obbligatoria in quanto assimilate alle spese del processo (Cass., civ. n. 32306/2023), che vengono determinate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per le attività di mediazione e negoziazione assistita con valore indeterminabile. Anche in questo caso si prende a riferimento lo scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00. I compensi vengono liquidati nei limiti richiesti nella nota spese depositata dalla ricorrente in data 27/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara che i resistenti e occupano Controparte_1 Controparte_2
senza titolo gli immobili tavolarmente identificati alla p.ed. 319 e p.f. 643/I cc Foiana e siti in
Lana, via delle Decime n. 2 di proprietà della ricorrente e, per l'effetto,
2) ordina ai resistenti e l'immediato rilascio degli Controparte_1 Controparte_2
immobili liberi da persone e cose;
pagina 5 di 6 3) condanna e in solido alla rifusione, a favore Controparte_1 Controparte_2 della ricorrente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.331,20 per compenso di avvocato, € 1.544,00 per spese di mediazione obbligatoria, € 273,28 per anticipazioni e spese, oltre oneri accessori di legge, rimborso spese forfettarie nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano, all'udienza del 29/05/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 6 di 6