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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai
Sigg.:
dott. Manuela Cantù Presidente rel. dott. Daniela Fedele Consigliere dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1058/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 10/07/2024, promossa
OGGETTO: altri d a rapporti
, c.f. con il Parte_1 C.F._1 condominiali patrocinio dell'avv. PASINI ISIDE, elettivamente domiciliata in VIA
CEFALONIA 70 - 25124 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 [...]
, c.f. con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1
avv.ti CARCERERI MATTEO, VOI MAURIZIO e VEZZARI JESSICA, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO 39 - 25011
CALCINATO (BS), presso lo studio dell'avv. BICELLI DOMENICO.
APPELLATA pagina 1 di 9 n o n c h é c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
degli avv.ti CARCERERI MATTEO, VOI MAURIZIO e VEZZARI
JESSICA, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO 39 -
25011 CALCINATO (BS), presso lo studio dell'avv. BICELLI
DOMENICO.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, pubblicata in data 11/05/2022 con il n. 1243/2022.
CONCLUSIONI di Parte_1
In totale riforma della sentenza impugnata, previe tutte le declaratorie del caso - dichiararsi la responsabilità professionale dell'amministratore, in solido con quella della Sig.ra Controparte_3
nella causazione del danno, sia ex art. 1122 ter Cod. Civ. che 2043 Cod.
Civ. che per la violazione delle disposizioni del garante in materia di autorizzazioni e videosorveglianza nei condomini, e di tutela della riservatezza, condannarsi i convenuti in via tra loro solidale alla rimozione a loro spese delle videocamere posizionate sulle parti comuni
e al risarcimento dei danni fisici, materiali e morali subiti, fino a concorrenza della somma di euro 5.000= o a quella maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, Iva e Cpa e rimborso forfettario per entrambi i gradi del giudizio, e ripetizione delle somme versate.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure,
pagina 2 di 9 compresa la CTU medico legale sulla persona dell'attrice. di già Controparte_1 [...]
Controparte_2
Nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra
in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di Parte_1 cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1243/22 del giudice del Tribunale di Brescia.
In via istruttoria: Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 183 VI c. nn 2 e 3 Cpc e ci si oppone alla
CTU medico legale richiesta in atto di citazione in appello in quanto meramente esplorativa nonché alle altre istanze istruttorie ivi formulate.
In ogni caso: Spese e compensi di lite, oltre IVA e cpa interamente rifusi. di : Controparte_3
Nel merito: Rigettarsi tutte le domande formulate con atto di citazione in appello dalla signora in quanto infondate in fatto ed in diritto Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado appellata.
In via istruttoria, ci si oppone alla CTU medico legale richiesta in atto di citazione in appello in quanto meramente esplorativa nonché alle altre istanze istruttorie ivi formulate e si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 183 VI c. nn 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi di lite, oltre IVA e c.p.a. interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1243/2022 dell'11.05.2022, il Tribunale di Brescia rigettava le domande con cui , quale condomina del Parte_1
Condominio “Il Porticciolo” di Sirmione, aveva chiesto la condanna di altra condomina, , e dell'amministratore di condominio, Controparte_3
pagina 3 di 9 oltre che al risarcimento del Controparte_2
danno, a rimuovere le videocamere di sorveglianza installate da CP_3
all'esterno della sua unità abitativa indirizzate verso la propria unità e verso parti comuni condominiali, in assenza di delibera assembleare condominiale prevista dall'art. 1122 ter c.c. (si tratta di un condominio orizzontale formato da singole unità abitative di proprietà esclusiva disposte ad U attorno a un vialetto di raccordo che conduce alle abitazioni e alla piscina).
Assunte prove orali e accertata, tramite c.t.u., la posizione delle 5 videocamere intorno all'abitazione di ed escluso che la CP_3
videoripresa anche da remoto comprendesse porzioni abitative diverse da quelle della convenuta, il tribunale escludeva la violazione del diritto alla riservatezza dell'attrice, svolgendo le seguenti considerazioni.
Il sistema di videosorveglianza in questione era dotato di software che consentiva il mascheramento delle immagini e, all'infuori delle parti private di le telecamere non consentivano di vedere altro;
la CP_3
disattivazione del mascheramento, per quanto riferito dal C.t.u., richiedeva competenze di settore mentre non vi era prova che le CP_3
possedesse.
Le medesime ragioni portavano ad escludere una qualsivoglia responsabilità dell'amministratore del Condominio.
L'attrice soccombente veniva condannata alla rifusione integrale delle spese processuali per ciascuna parte convenuta che si era costituita con lo stesso difensore e con due atti separati.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Costituendosi separatamente con il medesimo difensore, resistevano
(già Controparte_1 Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
pagina 4 di 9 All'udienza del 10/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per omessa Pt_1
indicazione da parte del C.t.u. che le telecamere in questione, posate per puntare a 360 gradi, possono essere rimosse e girate in modo da puntare sulla sua proprietà pur mantenendo la visuale sulla proprietà di
[...]
il tribunale laddove ritiene che non abbia le competenze CP_4 CP_3
per modificare il puntamento delle videocamere e rimuovere il mascheramento potendo in qualunque momento far eseguire queste operazioni ad un tecnico specializzato.
Fa notare come sarebbe illogico collocare delle telecamere di sorveglianza per creare un mascheramento delle parti che consentano di vedere i dintorni, senza contare che il mascheramento avrebbe potuto essere stato effettuato successivamente e in prossimità della notifica dell'atto di citazione, come dimostrerebbero i 43 accessi effettuati in tempi sospetti di cui dà conto anche il C.t.u.
Sostiene che la sentenza è errata non solo con riguardo alla telecamera n.
1 che riprende il suo ingresso ma anche con riguardo alle altre 4 telecamere che puntano verso parti comuni, quali il parcheggio condominiale, l'accesso carraio e pedonale, la zona dei contatori, il passaggio verso la piscina, così che risulta violato l'art. 1122 ter c.c. di cui deve rispondere l'amministratore
Lamenta violazione di detta norma di legge poiché l'installazione dell'impianto, con mascheramento amovibile, avrebbe richiesto la preventiva approvazione da parte dell'assemblea condominiale.
Con il secondo motivo ritiene che, essendo il funzionamento rimesso al mero arbitrio dell'appellata, viene meno il diritto di certezza del diritto, pagina 5 di 9 con la conseguenza che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Con il terzo motivo riprende l'argomento della violazione degli artt.
1122 ter, 1129, 1130 e 1136 del Codice civile da parte dell'amministratore del Condominio che aveva l'obbligo di convocare l'assemblea dei condomini al fine di autorizzare la convenuta ad installare le videocamere sulle parti comuni.
Con il quarto e il quinto motivo insiste nella propria richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che aveva quantificato in €
5.000, facendo notare che ella è sottoposta da circa sette anni alla vista di estranei, condizione che le procura angoscia esistenziale.
Preso atto dei rilievi difensivi di parti appellate, la Corte osserva quanto segue.
Nell'ottobre del 2015, ha installato un sistema di Controparte_3
videosorveglianza per il controllo di sicurezza dei perimetri esterni della propria abitazione, collocando cinque videocamere esterne.
Il C.t.u. tecnico informatico, le ha numerate da 1 a 5 Persona_1
dimostrando come la videocamera n. 1 sia puntata sulla proprietà Pt_1
e le altre siano diversamente direzionate, rilevando che tutte e cinque riprendono esclusivamente l'esterno dell'abitazione di CP_3
Non pare illogico che le telecamere consentano la ripresa di parti esclusive di poiché si tratta pur sempre dell'esterno, ossia CP_3
dell'ingresso e delle finestre.
A prescindere fatto che il C.t.u. ha riferito che l'esterno di è Pt_1
anche meglio visibile dalle finestre di essendo ampie, il medesimo CP_3
ha dimostrato come il sistema di videosorveglianza sia tale da non permettere di vedere le immagini senza mascheramento, consistente in una vera e propria zona nera, come si può vedere dalle fotografie a pag.
10 della relazione.
pagina 6 di 9 La maschera nera interessa, quindi, tutte e cinque le telecamere, circostanza che rende infondato anche il motivo d'appello che riguarda l'amministratore del Condominio.
Il sistema di mascheramento è modificabile solo agendo sul software come ha riferito il C.t.u., ma tale intervento richiede specifiche competenze tecniche, non essendo di immediata e agile esecuzione.
Si riporta il passaggio della relazione: “insieme ai consulenti sono state provate ad inserire e togliere le maschere e lo si può fare solo attraverso un menù protetto da password e di difficile gestione se non si è del settore. Infatti, anche i tecnici specializzati portati dal consulente tecnico
IN. (CTP convenuti-appellati) “hanno impiegato circa 15 Per_2
minuti prima di riuscire a togliere le maschere ed in seguito ricrearle”.
Questa Corte ritiene che sia infondata la tesi di secondo cui Pt_1
agendo tramite tecnico incaricato, abbia alterato il puntamento CP_3
della videocamera nr. 1 eludendo il mascheramento.
Per prima cosa, è una mera ipotesi e non una circostanza dimostrata, e secondariamente, ma non per importanza, la supposizione della parte è smentita dal teste , che ha dichiarato di essere Testimone_1
colui che aveva installato l'impianto di nel 2015 dotato di CP_3
mascheramento.
La mera possibilità che in possesso della password di CP_3
amministratore del sistema, possa rimuovere il mascheramento in futuro, tramite incaricato, non è da sola sufficiente a integrare la lesione del diritto alla riservatezza dell'appellante, occorrendo circostanze di fatto nuove rispetto a quelle qui rappresentate.
Il fatto che le telecamere, potendo ruotare a 360 gradi, possano essere diversamente direzionate non collima né con quanto riferito dal C.t.u., il quale ha dichiarato che le parti visibili erano quelle di né con CP_3
pagina 7 di 9 quanto riferito dal teste, il quale ha dichiarato di averle collocate personalmente nel modo riferito dal C.t.u.
Del pari, le doglianze sulla responsabilità professionale dell'amministratore non possono trovare accoglimento. Non ricorrendo l'ipotesi di videosorveglianza di parti di un condominio, non era necessaria l'autorizzazione dell'assemblea e neppure era necessaria la collocazione da parte dell'amministratore di cartellonistica informativa.
Il quarto e il quinto motivo circa i danni sono assorbiti.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al rimborso Parte_1
delle spese del grado in favore di ciascuno degli appellati, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1243/2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 11/05/2022, che conferma;
condanna l'appellante a pagare, in favore di ciascuno degli appellati, per spese del grado, € 3.473 (di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.735 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.; dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
pagina 8 di 9
Il Presidente estensore pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai
Sigg.:
dott. Manuela Cantù Presidente rel. dott. Daniela Fedele Consigliere dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1058/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 10/07/2024, promossa
OGGETTO: altri d a rapporti
, c.f. con il Parte_1 C.F._1 condominiali patrocinio dell'avv. PASINI ISIDE, elettivamente domiciliata in VIA
CEFALONIA 70 - 25124 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 [...]
, c.f. con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1
avv.ti CARCERERI MATTEO, VOI MAURIZIO e VEZZARI JESSICA, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO 39 - 25011
CALCINATO (BS), presso lo studio dell'avv. BICELLI DOMENICO.
APPELLATA pagina 1 di 9 n o n c h é c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
degli avv.ti CARCERERI MATTEO, VOI MAURIZIO e VEZZARI
JESSICA, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO 39 -
25011 CALCINATO (BS), presso lo studio dell'avv. BICELLI
DOMENICO.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, pubblicata in data 11/05/2022 con il n. 1243/2022.
CONCLUSIONI di Parte_1
In totale riforma della sentenza impugnata, previe tutte le declaratorie del caso - dichiararsi la responsabilità professionale dell'amministratore, in solido con quella della Sig.ra Controparte_3
nella causazione del danno, sia ex art. 1122 ter Cod. Civ. che 2043 Cod.
Civ. che per la violazione delle disposizioni del garante in materia di autorizzazioni e videosorveglianza nei condomini, e di tutela della riservatezza, condannarsi i convenuti in via tra loro solidale alla rimozione a loro spese delle videocamere posizionate sulle parti comuni
e al risarcimento dei danni fisici, materiali e morali subiti, fino a concorrenza della somma di euro 5.000= o a quella maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, Iva e Cpa e rimborso forfettario per entrambi i gradi del giudizio, e ripetizione delle somme versate.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure,
pagina 2 di 9 compresa la CTU medico legale sulla persona dell'attrice. di già Controparte_1 [...]
Controparte_2
Nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra
in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di Parte_1 cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1243/22 del giudice del Tribunale di Brescia.
In via istruttoria: Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 183 VI c. nn 2 e 3 Cpc e ci si oppone alla
CTU medico legale richiesta in atto di citazione in appello in quanto meramente esplorativa nonché alle altre istanze istruttorie ivi formulate.
In ogni caso: Spese e compensi di lite, oltre IVA e cpa interamente rifusi. di : Controparte_3
Nel merito: Rigettarsi tutte le domande formulate con atto di citazione in appello dalla signora in quanto infondate in fatto ed in diritto Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado appellata.
In via istruttoria, ci si oppone alla CTU medico legale richiesta in atto di citazione in appello in quanto meramente esplorativa nonché alle altre istanze istruttorie ivi formulate e si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 183 VI c. nn 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi di lite, oltre IVA e c.p.a. interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1243/2022 dell'11.05.2022, il Tribunale di Brescia rigettava le domande con cui , quale condomina del Parte_1
Condominio “Il Porticciolo” di Sirmione, aveva chiesto la condanna di altra condomina, , e dell'amministratore di condominio, Controparte_3
pagina 3 di 9 oltre che al risarcimento del Controparte_2
danno, a rimuovere le videocamere di sorveglianza installate da CP_3
all'esterno della sua unità abitativa indirizzate verso la propria unità e verso parti comuni condominiali, in assenza di delibera assembleare condominiale prevista dall'art. 1122 ter c.c. (si tratta di un condominio orizzontale formato da singole unità abitative di proprietà esclusiva disposte ad U attorno a un vialetto di raccordo che conduce alle abitazioni e alla piscina).
Assunte prove orali e accertata, tramite c.t.u., la posizione delle 5 videocamere intorno all'abitazione di ed escluso che la CP_3
videoripresa anche da remoto comprendesse porzioni abitative diverse da quelle della convenuta, il tribunale escludeva la violazione del diritto alla riservatezza dell'attrice, svolgendo le seguenti considerazioni.
Il sistema di videosorveglianza in questione era dotato di software che consentiva il mascheramento delle immagini e, all'infuori delle parti private di le telecamere non consentivano di vedere altro;
la CP_3
disattivazione del mascheramento, per quanto riferito dal C.t.u., richiedeva competenze di settore mentre non vi era prova che le CP_3
possedesse.
Le medesime ragioni portavano ad escludere una qualsivoglia responsabilità dell'amministratore del Condominio.
L'attrice soccombente veniva condannata alla rifusione integrale delle spese processuali per ciascuna parte convenuta che si era costituita con lo stesso difensore e con due atti separati.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Costituendosi separatamente con il medesimo difensore, resistevano
(già Controparte_1 Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
pagina 4 di 9 All'udienza del 10/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per omessa Pt_1
indicazione da parte del C.t.u. che le telecamere in questione, posate per puntare a 360 gradi, possono essere rimosse e girate in modo da puntare sulla sua proprietà pur mantenendo la visuale sulla proprietà di
[...]
il tribunale laddove ritiene che non abbia le competenze CP_4 CP_3
per modificare il puntamento delle videocamere e rimuovere il mascheramento potendo in qualunque momento far eseguire queste operazioni ad un tecnico specializzato.
Fa notare come sarebbe illogico collocare delle telecamere di sorveglianza per creare un mascheramento delle parti che consentano di vedere i dintorni, senza contare che il mascheramento avrebbe potuto essere stato effettuato successivamente e in prossimità della notifica dell'atto di citazione, come dimostrerebbero i 43 accessi effettuati in tempi sospetti di cui dà conto anche il C.t.u.
Sostiene che la sentenza è errata non solo con riguardo alla telecamera n.
1 che riprende il suo ingresso ma anche con riguardo alle altre 4 telecamere che puntano verso parti comuni, quali il parcheggio condominiale, l'accesso carraio e pedonale, la zona dei contatori, il passaggio verso la piscina, così che risulta violato l'art. 1122 ter c.c. di cui deve rispondere l'amministratore
Lamenta violazione di detta norma di legge poiché l'installazione dell'impianto, con mascheramento amovibile, avrebbe richiesto la preventiva approvazione da parte dell'assemblea condominiale.
Con il secondo motivo ritiene che, essendo il funzionamento rimesso al mero arbitrio dell'appellata, viene meno il diritto di certezza del diritto, pagina 5 di 9 con la conseguenza che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Con il terzo motivo riprende l'argomento della violazione degli artt.
1122 ter, 1129, 1130 e 1136 del Codice civile da parte dell'amministratore del Condominio che aveva l'obbligo di convocare l'assemblea dei condomini al fine di autorizzare la convenuta ad installare le videocamere sulle parti comuni.
Con il quarto e il quinto motivo insiste nella propria richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che aveva quantificato in €
5.000, facendo notare che ella è sottoposta da circa sette anni alla vista di estranei, condizione che le procura angoscia esistenziale.
Preso atto dei rilievi difensivi di parti appellate, la Corte osserva quanto segue.
Nell'ottobre del 2015, ha installato un sistema di Controparte_3
videosorveglianza per il controllo di sicurezza dei perimetri esterni della propria abitazione, collocando cinque videocamere esterne.
Il C.t.u. tecnico informatico, le ha numerate da 1 a 5 Persona_1
dimostrando come la videocamera n. 1 sia puntata sulla proprietà Pt_1
e le altre siano diversamente direzionate, rilevando che tutte e cinque riprendono esclusivamente l'esterno dell'abitazione di CP_3
Non pare illogico che le telecamere consentano la ripresa di parti esclusive di poiché si tratta pur sempre dell'esterno, ossia CP_3
dell'ingresso e delle finestre.
A prescindere fatto che il C.t.u. ha riferito che l'esterno di è Pt_1
anche meglio visibile dalle finestre di essendo ampie, il medesimo CP_3
ha dimostrato come il sistema di videosorveglianza sia tale da non permettere di vedere le immagini senza mascheramento, consistente in una vera e propria zona nera, come si può vedere dalle fotografie a pag.
10 della relazione.
pagina 6 di 9 La maschera nera interessa, quindi, tutte e cinque le telecamere, circostanza che rende infondato anche il motivo d'appello che riguarda l'amministratore del Condominio.
Il sistema di mascheramento è modificabile solo agendo sul software come ha riferito il C.t.u., ma tale intervento richiede specifiche competenze tecniche, non essendo di immediata e agile esecuzione.
Si riporta il passaggio della relazione: “insieme ai consulenti sono state provate ad inserire e togliere le maschere e lo si può fare solo attraverso un menù protetto da password e di difficile gestione se non si è del settore. Infatti, anche i tecnici specializzati portati dal consulente tecnico
IN. (CTP convenuti-appellati) “hanno impiegato circa 15 Per_2
minuti prima di riuscire a togliere le maschere ed in seguito ricrearle”.
Questa Corte ritiene che sia infondata la tesi di secondo cui Pt_1
agendo tramite tecnico incaricato, abbia alterato il puntamento CP_3
della videocamera nr. 1 eludendo il mascheramento.
Per prima cosa, è una mera ipotesi e non una circostanza dimostrata, e secondariamente, ma non per importanza, la supposizione della parte è smentita dal teste , che ha dichiarato di essere Testimone_1
colui che aveva installato l'impianto di nel 2015 dotato di CP_3
mascheramento.
La mera possibilità che in possesso della password di CP_3
amministratore del sistema, possa rimuovere il mascheramento in futuro, tramite incaricato, non è da sola sufficiente a integrare la lesione del diritto alla riservatezza dell'appellante, occorrendo circostanze di fatto nuove rispetto a quelle qui rappresentate.
Il fatto che le telecamere, potendo ruotare a 360 gradi, possano essere diversamente direzionate non collima né con quanto riferito dal C.t.u., il quale ha dichiarato che le parti visibili erano quelle di né con CP_3
pagina 7 di 9 quanto riferito dal teste, il quale ha dichiarato di averle collocate personalmente nel modo riferito dal C.t.u.
Del pari, le doglianze sulla responsabilità professionale dell'amministratore non possono trovare accoglimento. Non ricorrendo l'ipotesi di videosorveglianza di parti di un condominio, non era necessaria l'autorizzazione dell'assemblea e neppure era necessaria la collocazione da parte dell'amministratore di cartellonistica informativa.
Il quarto e il quinto motivo circa i danni sono assorbiti.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al rimborso Parte_1
delle spese del grado in favore di ciascuno degli appellati, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1243/2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 11/05/2022, che conferma;
condanna l'appellante a pagare, in favore di ciascuno degli appellati, per spese del grado, € 3.473 (di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.735 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.; dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
pagina 8 di 9
Il Presidente estensore pagina 9 di 9