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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 19576/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 19576/2023 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter in data 7 e 8 novembre 2024
Per il PM intervenuto: “Esprime parere favorevole” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 03/07/2016 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli 473- bis.47,474bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 2336/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 08/07/2024 è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate a verbale di udienza del 16 maggio 2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 08/07/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli articoli 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data 7
e 8 novembre 2024 le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile ed in regime di separazione dei beni, in data 3.7.2016 in Santa Cesarea Terme (LE) da e di cui al registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
predetto Comune nr. 6 parte 2, serie C anno 2016, alle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di
scioglimento del matrimonio, consensualizzate ed analiticamente descritte nel verbale di udienza del 16.5.24, in cui è stata accettata e sottoscritta reciprocamente la proposta conciliativa del Giudice delegato, da ritenersi qui per sintesi riportata e trascritta integralmente, giusta sentenza non definitiva n. 2336/2024, emessa nella camera di consiglio del 5.6.2024 e pubblicata l'8.7.2024;”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/07/2016 tra e Parte_1
matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Santa Cesarea Terme (LE), al n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 19576/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 19576/2023 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter in data 7 e 8 novembre 2024
Per il PM intervenuto: “Esprime parere favorevole” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 03/07/2016 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli 473- bis.47,474bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 2336/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 08/07/2024 è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate a verbale di udienza del 16 maggio 2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 08/07/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli articoli 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data 7
e 8 novembre 2024 le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile ed in regime di separazione dei beni, in data 3.7.2016 in Santa Cesarea Terme (LE) da e di cui al registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
predetto Comune nr. 6 parte 2, serie C anno 2016, alle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di
scioglimento del matrimonio, consensualizzate ed analiticamente descritte nel verbale di udienza del 16.5.24, in cui è stata accettata e sottoscritta reciprocamente la proposta conciliativa del Giudice delegato, da ritenersi qui per sintesi riportata e trascritta integralmente, giusta sentenza non definitiva n. 2336/2024, emessa nella camera di consiglio del 5.6.2024 e pubblicata l'8.7.2024;”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/07/2016 tra e Parte_1
matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Santa Cesarea Terme (LE), al n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca