TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2653/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 21/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2653/2024 promosso da:
C.F. , n. a TUNISIA il 01/09/1998; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BRANDONI ALESSANDRO, elett.te dom.ta in VIA BIAGETTI
N.1 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a TUNISIA il 01/05/1994 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SABBIONI GIANMARCO, elett.te dom.to in via volturno snc PIEDIRIPA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione personale dei coniugi sentita la relazione del Presidente considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
rilevato che, a fronte degli intervenuti accordi, è stato disposto il mutamento del rito da contenzioso a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.; rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla nota depositata telematicamente in data 16.05.2025; osservato che viene in rilievo, nel caso di specie, un matrimonio contratto da cittadini tunisini in Tunisia, i quali hanno trascorso in Italia l'intera vita matrimoniale presso la casa coniugale sita in Porto Recanati (MC), Via S. D'Acquisto n. 8, sino alla cessazione della convivenza dei coniugi;
rilevato che benchè la domanda sia inerente coniugi che non sono cittadini italiani, deve essere in ogni caso affermata la giurisdizione del giudice italiano in virtù del
Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 (c.d. Bruxelles II bis), relativo alla
“competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale”; esso ha infatti valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), potendo essere applicato anche nei confronti di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno CP_2 Per_1
6.3.2009 n. 106; Trib. Mantova, 19.1.2016). considerato pertanto, che la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio, tra l'altro, quella della residenza abituale dei coniugi, che al momento della proposizione del ricorso si trovava a Porto Recanati per l'una ed a Civitanova per l'altro, il che determina anche la sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale;
rilevato, quanto alla normativa sostanziale applicabile alla controversia in esame, che è doveroso fare riferimento al regolamento UE n. 1259/2010 del 20.12.2010 (c.d. Roma
III), che stabilisce norme di conflitto uniformi volte a designare il diritto applicabile ai procedimenti di separazione personale e di divorzio ed è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 (quindi anche a quello in esame); ritenuto pertanto che nella fattispecie in esame, dovendo farsi uso dei criteri di individuazione del diritto sostanziale applicabile previsti nel citato regolamento, soccorre il disposto dell'art. 8, lett. a), secondo cui, allorché le parti non abbiano effettuato alcuna scelta della normativa applicabile, si applica la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
poiché, nel caso di specie, le parti erano residenti, rispettivamente, a Porto Recanati ed a Civitanova Marche al momento del deposito del ricorso, tale criterio conduce alla individuazione, quale legge applicabile alla domanda di separazione, di quella italiana;
ritenuto pertanto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
C.F. , n. a TUNISIA il 01/09/1998; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a TUNISIA il 01/05/1994 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni da loro concordate, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 21/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2653/2024 promosso da:
C.F. , n. a TUNISIA il 01/09/1998; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BRANDONI ALESSANDRO, elett.te dom.ta in VIA BIAGETTI
N.1 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a TUNISIA il 01/05/1994 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SABBIONI GIANMARCO, elett.te dom.to in via volturno snc PIEDIRIPA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione personale dei coniugi sentita la relazione del Presidente considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
rilevato che, a fronte degli intervenuti accordi, è stato disposto il mutamento del rito da contenzioso a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.; rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla nota depositata telematicamente in data 16.05.2025; osservato che viene in rilievo, nel caso di specie, un matrimonio contratto da cittadini tunisini in Tunisia, i quali hanno trascorso in Italia l'intera vita matrimoniale presso la casa coniugale sita in Porto Recanati (MC), Via S. D'Acquisto n. 8, sino alla cessazione della convivenza dei coniugi;
rilevato che benchè la domanda sia inerente coniugi che non sono cittadini italiani, deve essere in ogni caso affermata la giurisdizione del giudice italiano in virtù del
Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 (c.d. Bruxelles II bis), relativo alla
“competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale”; esso ha infatti valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), potendo essere applicato anche nei confronti di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno CP_2 Per_1
6.3.2009 n. 106; Trib. Mantova, 19.1.2016). considerato pertanto, che la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio, tra l'altro, quella della residenza abituale dei coniugi, che al momento della proposizione del ricorso si trovava a Porto Recanati per l'una ed a Civitanova per l'altro, il che determina anche la sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale;
rilevato, quanto alla normativa sostanziale applicabile alla controversia in esame, che è doveroso fare riferimento al regolamento UE n. 1259/2010 del 20.12.2010 (c.d. Roma
III), che stabilisce norme di conflitto uniformi volte a designare il diritto applicabile ai procedimenti di separazione personale e di divorzio ed è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 (quindi anche a quello in esame); ritenuto pertanto che nella fattispecie in esame, dovendo farsi uso dei criteri di individuazione del diritto sostanziale applicabile previsti nel citato regolamento, soccorre il disposto dell'art. 8, lett. a), secondo cui, allorché le parti non abbiano effettuato alcuna scelta della normativa applicabile, si applica la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
poiché, nel caso di specie, le parti erano residenti, rispettivamente, a Porto Recanati ed a Civitanova Marche al momento del deposito del ricorso, tale criterio conduce alla individuazione, quale legge applicabile alla domanda di separazione, di quella italiana;
ritenuto pertanto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
C.F. , n. a TUNISIA il 01/09/1998; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a TUNISIA il 01/05/1994 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni da loro concordate, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà