Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese a seguito di note scritte di discussione ex art 281 sexies comma III cpc dal 22.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5250/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Angelo Cardarella (C.F.: ) (fax: 02/29404135, PEC: C.F._2
, Carlo Tommaso Gasparro Email_1
(C.F.: ) (fax: 02/29404135, PEC: C.F._3
del Foro di Email_2
Milano e Tamara Moira Agostino (C.F.: ) (fax: C.F._4
02/97160515, PEC: del Email_3
Foro di Larino presso lo studio dei quali in Milano, Via Pordenone n. 13 è elettivamente domiciliato,
- attore - contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
- convenuta –contumace
CONCLUSIONI
Per Parte attrice Sig. : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ritenere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta e per l'effetto Risolvere il contratto stipulato fra le parti e condannare la convenuta a restituire al Sig. la somma di € 28.000,00 oltre interessi dal dovuto al Pt_1 saldo. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dal Sig. a cagione dell'inadempimento della convenuta. IN OGNI Pt_1
CASO: con rifusione di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di ATP, oltre gli accessori di legge sugli stessi e il rimborso spese generali e oltre alle spese di CTU di tale procedimento.”
1
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2023 il Sig
[...]
ha convenuto in giudizio la società qui Pt_1 CP_1 contumace, al fine di sentir accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta, e per l'effetto sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato fra le parti, con condanna della convenuta a restituire al Sig. la somma di € 28.000,00 oltre Pt_1 interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dal Sig. a cagione dell'inadempimento della Pt_1 convenuta quantificati in sede di ATP;
con rifusione di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di ATP, oltre gli accessori di legge sugli stessi e il rimborso spese generali e oltre alle spese di CTU di tale procedimento.
In particolare Parte attrice ha dedotto che:
- in data 19 marzo 2022 e 2 aprile 2022 il Sig. concludeva Pt_1 con due distinti contratti per la realizzazione e Controparte_2
l'installazione presso la sua abitazione di una Pergola Climatica e di vetrate scorrevoli al prezzo complessivo di € 28.000,00 (doc. 1): la pergola e le vetrate venivano consegnate nel maggio successivo e venivano lasciate smontate fino ai primi di settembre 2022
- le misure prese dagli addetti si rivelavano errate CP_2 tanto da costringere il Sig. a dover fare segare le travi del tetto Pt_1 per permettere l'installazione della pergola, che non veniva mai completata
- gli veniva proposta una restituzione di € 20.000,00 da parte di da riversare successivamente a facente CP_2 Controparte_1 parte dello stesso gruppo. Successivamente la stessa operazione veniva proposta e effettuata per i restanti 8.000,00 euro (doc. 2). La fattura veniva emessa da (doc. 3): i contratti, dunque, tanto Controparte_1 quello per l'esecuzione e l'installazione della pergola bioclimatica, quanto quello per la realizzazione e l'installazione delle vetrate venivano cedute a Controparte_1
-come da foto allegate e da consulenza del Geom. Per_1
(docc. 4 -5), emergevano i seguenti vizi e difformità: “1) Le
[...] sigillature delle giunture dei pezzi della veranda non risultano essere fatte a regola d'arte, infatti durante le piogge si forma la presenza di acqua all'interno della veranda. 2) La predisposizione dello split già presente prima dell'installazione della pergola non è più utilizzabile in quanto la trave della veranda risulta essere troppo a ridosso della predisposizione e non permette il montaggio dello split stesso. Per poter montare uno split occorre modificare l'attuale posizione
2 traslando la “cassetta di alleggio” più in basso con opere murarie , elettriche e idrauliche. 3) Durante l'installazione della pergola sono stati tagliati dei travetti della gronda dell'abitazione al fine di permettere l'installazione della veranda con altezza ipotizzata in sede di progetto senza il successivo ripristino in maniera decorosa. 4) Le giunture siliconate tra i montanti verticali e il pavimento risultano non essere effettuate a regola d'arte. 5) Le lamelle di copertura orientabili risultano da registrare. 6) N. 2 vetri risultano essere “scheggiati”, molto probabilmente, come indicato dal proprietario, causato dalla non presenza di guarnizioni verticali tra il vetro ed il binario in alluminio. Di conseguenza anche i “carrelli” e le maniglie sono da sostituire. 7) L'illuminazione presente interno alla veranda non risulta funzionante.”
-tutto ciò veniva tempestivamente contestato alla controparte (doc. 6).
- Il Sig ha quindi instaurato instaurato dinanzi Pt_1 all'intestato Tribunale ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (doc. 7), ove l'odierna convenuta rimaneva contumace e che si concludeva con deposito Perizia, ove il CTU Geom. Per_2 verificava i seguenti vizi e difetti e correlativa quantificazione “Sulla scorta dei rilievi svolti e di quanto appurato nel corso del sopralluogo si può confermare l'esistenza dei vizi lamentati e indicati nel ricorso, in particolare per quanto riguarda la fornitura e posa della pergola climatica si evidenzia quanto segue: - Non risulta eseguito un puntuale rilievo dello stato dei luoghi e redatto un progetto esecutivo per il corretto dimensionamento e per la posa della pergola. A mio parere, se ciò fosse stato fatto da personale competente e/o ci fosse stata la presenza di un tecnico progettista e di un direttore lavori, si potevano quantomeno fare prima le valutazioni per una posa adatta all'ambiente, evitando poi di dover tagliare il travetto e la mensola di gronda dell'abitazione per permettere l'apertura delle alette della pergola. E' a mio parere inspiegabile che una ditta esegua le modifiche all'orditura del tetto della casa prima descritte senza l'assenso del proprietario. Ora c'è da dire che non è possibile ripristinare l'originaria orditura della gronda dell'abitazione e mantenere la pergola nello stato di fatto, pena l'impossibilità di permettere i movimenti di apertura della pergola. Le considerazioni del ricorrente, derivanti dal fatto che il telaio e i serramenti della pergola presentano due colori diversi, possono essere considerate plausibili. La pergola in questione presenta quindi più vizi, quello estetico dovuto ai due colori differenti del telaio e dei serramenti, per ovviare a questo problema i serramenti sono da smontare per essere verniciati di nuovo. L'altro vizio estetico/funzionale è l'inadeguata sigillatura della struttura, causa le infiltrazioni, non accettabile sotto il profilo estetico, inadeguata per l'aspetto funzionale. C'è poi il vizio di funzionamento della struttura, manca il completamento dell'impianto elettrico, d'illuminazione e la conformità dell'impianto, non si comprende poi
3 per quale motivo ci sono ancora dei pezzi a terra necessari al movimento delle alette. Per essere realisti e pratici, ben difficilmente si può trovare una terza ditta che si assume l' incombenza di completare il montaggio della pergola. Per acquisire maggiori informazioni ho interpellato direttamente una ditta produttrice " Pergole Arquati" l'addetto mi ha comunicato che non intervengono su manufatti di altre ditte, inoltre secondo la stesa persona, l'intervento di terzi sulla pergola farebbe decadere i presupposti per rendere operativa la garanzia di legge. Trattandosi infine di un'operazione singolare ed inconsueta, non è nemmeno possibile quantificare con i canoni del prezziario della camera di commercio il costo di un eventuale intervento per rendere funzionante la pergola”.
-Il CTU in sede di ATP ha quantificato i costi di ripristino in € 21.200,00 Iva esclusa, precisando che “Per quanto concerne l'orditura del tetto, per i problemi già evidenziati, se si mantiene la pergola non è possibile ripristinare il travetto e la mensola nello stato originario. Si valuta il danno estetico al pari del costo di ripristino in € 2.400,00”.
Il Sig ha quindi concluso chiedendo, accertato Pt_1
l'inadempimento della convenuta, di non scarsa importanza ex art. 1453 c.c. con risoluzione del contratto, la conseguente condanna di a restituire al Sig. la somma di € Controparte_1 Parte_1
28.000,00, versata quale corrispettivo del contratto d'appalto stipulato, nonché il risarcimento del danno, come attestato dal CTU in sede di ATP, per i costi di ripristino pari a € 21.200,00 Iva esclusa, nonché , per quanto concerne l'orditura del tetto, del danno estetico quantificato in € 2.400,00.
Con decreto ex art 171 bis cpc del 26.3.2024 è stata dichiarata la contumacia della conventa alla prima udienza del CP_1
29.5.2024 è stata ammessa prova per interpello della convenuta e per testi;
nella successiva udienza del 1.10.2024 il Giudice dava atto che era stato regolarmente notificato l'atto di interpello di parte convenuta contumace e quest'ultima non era comparsa, assunta prova testimoniale, è stata fissata udienza di discussione con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione dal 22.12.2024 ex art 281 sexies comma III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che è documentalmente provato che il Sig abbia sottoscritto, in data 19 marzo Parte_1
2022 e in data 2 aprile 2022, con due distinti contratti Controparte_2 per la realizzazione e l'installazione, presso la sua abitazione, di una Pergola Climatica e di vetrate scorrevoli al prezzo complessivo di € 28.000,00 (doc. 1).
4 E' documentalmente provato che il 24 ottobre 2022 il Sig
, tramite missiva del proprio Legale, abbia contestato Parte_1 specifici vizi e difetti dei lavoro citati, non completati e consistenti “ in copiose infiltrazioni d'acqua che allagano l'ambiente “.
Parimenti, è documentalmente provato che i contratti, dopo tali contestazioni, sia quello per l'esecuzione e l'installazione della pergola bioclimatica, sia quello per la realizzazione e l'installazione delle vetrate siano stati ceduti a . : ciò è riscontrato dal doc. Controparte_1
2 , laddove comunicava che “in riferimento ai contratti Controparte_2 relativi alla pergola bioclimatica e alle vetrate scorrevoli precisiamo che gli stessi firmati come sono stati ceduti per la fatturazione alla Controparte_2
, nonché dalla pec del 28 ottobre 2022 con la quale Controparte_1
comunicava “…La informiamo che saremo dal Sig. CP_1 Parte_1 in data 15/11/2022 per completare il lavoro. Cordiali saluti.
[...] [...]
(doc. 6 ). CP_1
Infine è provato che, il Sig. dopo le citate contestazioni ad Pt_1
, abbia ricevuto in restituzione da € CP_2 CP_2
20.000,00 , poi riversati, però, successivamente a e, Controparte_1 successivamente la stessa operazione è stata riproposta e effettuata per i restanti 8.000,00 euro (doc. 2).
Quindi complessivamente il Sig per tali contratti Parte_1 ha corrisposto a euro 28.000,00. CP_1
Ciò è riscontrato, sia dalla fattura emessa da Controparte_1
(doc. 3), sia dalla testimonianza, sul punto, della SI
[...]
( moglie di Parte attrice il Sig e in regime di Tes_1 Parte_1 separazione legale dei beni) che ha dichiarato : “Vero che, non essendo stata completata l'installazione della pergola e delle vetrate, CP_2 proponeva la restituzione di € 20.000,00 da parte di . In realtà CP_2 non ci hanno proposto la restituzione di euro 20.000,00, ammettendo l'incapacità di montare la pergola, ma solo perché preferivano ricevere i soldi su un'altra società del gruppo, quindi li hanno restituiti, ma per riceverli su un altro conto, dove noi, purtroppo, li abbiamo versati, non ci hanno fatto questa proposta come risarcimento, magari, ma solo per questo altro motivo 5) Vero che la somma di cui al capitolo precedente venne successivamente riversata dal Sig. a facente Pt_1 Controparte_1 parte dello stesso gruppo societario. Sì come ho appena detto ma abbiamo preteso che ci mandassero una e.mail dove ci dicessero che questo contratto passava da una società all'altra, perché era stato sottoscritto con l'altra, e ci hanno mandato questa e.mail 6) vero che successivamente la stessa operazione veniva proposta e effettuata per i restanti 8.000,00 euro con fattura emessa da (cfr. doc. 2 – 3 fascicolo attoreo). Si Controparte_1 confermo 7) Vero che a seguito delle operazioni contabili di cui ai due
5 capitoli precedenti i contratti originariamente stipulati fra l'attore e
[...]
venivano ceduti a Confermo è quello che ho CP_2 Controparte_1 appena detto”.
Da tale testimonianza risulta altresì riscontrato che le pergole e le vetrate sono state lasciate smontate fino ai primi di settembre 2022 nel giardino dell'abitazione del Sig e le misure prese dagli Pt_1 addetti si erano rivelate errate, tanto da costringere il Sig. CP_2
a fare segare le travi del tetto per permettere l'installazione della Pt_1 pergola. (“ 1) Vero che in data 19 marzo 2022 e 2 aprile 2022 il Sig. concludeva con due distinti contratti per la Pt_1 Controparte_2 realizzazione e l'installazione presso la sua abitazione di una Pergola Climatica e di vetrate scorrevoli al prezzo complessivo di € 28.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo). confermo 2) Vero che la pergola e le vetrate venivano consegnate nel maggio successivo e venivano lasciate smontate fino ai primi di settembre 2022. Confermo, proprio sulla terra in giardino perché non era ancora piantumato 3) Vero che le misure prese dagli addetti si rivelavano errate tanto da costringere il Sig. CP_2
a fare segare le travi del tetto per permettere l'installazione della Pt_1 pergola. Confermo, sì perché quando si azionavano le alette non si riusciva ad aprirle perché sbattevano sulla trave e quindi si sarebbe rotta la pergola, faceva un rumore tremendo e infatti abbiamo bloccato subito il meccanismo ci ha anche spaventato il rumore perché strideva con il rischio che si spaccasse tutto”).
E' provato dalla Relazione peritale, eseguita nell'ambito del procedimento rg ATP RG 1921-23, a firma del Geom e dalle Per_2 allegate fotografie, l'esistenza dei vizi dedotti dal Sig Parte_1
In particolare il CTU ha riscontrato nell'esame dei luoghi che “ La proprietà dei ricorrenti è costituita da una villa indipendente di recente costruzione edificata su un solo piano fuori terra… Adiacente all'abitazione sul lato nord del fabbricato e collegata al locale soggiorno/pranzo, è stata posata e montata la pergola climatica oggetto di contestazione…. Tale manufatto è costituito da un telaio con profilati di alluminio ancorati al pavimento chiuso su tre lati con vetrate scorrevoli su binari. La copertura è formata da lamelle orientabili di alluminio. Le dimensioni della Pergola sono di m. 4,25 x m. 4,71 misurati al netto dei profilati di sostegno, (tubolari cm.16x16), per una superficie di circa m² 21. L'altezza è di m. 2,40 in gronda verso l'esterno e m. 2,51 nella parte aderente il fabbricato. I ricorrenti tuttora lamentano la mancata ultimazione dei lavori, la pergola non è funzionante, non è possibile aprire le lamelle di copertura, ci sono ancora parti meccaniche ed elettriche necessarie per il funzionamento delle lamelle accatastate a terra…. Sono visibili sulla muratura dell'abitazione i segni delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura della pergola, al momento per tamponare
6 questa situazione è stato messo provvisoriamente dai ricorrenti un telo di plastica sulle lamelle di chiusura…. Si è accertato inoltre che per installare la pergola sono stati tagliati, in modo sprovveduto e senza criterio, il travetto di gronda del tetto che sporge sulla pergola, riducendone l'altezza nella parte finale da cm 20 a cm 5 circa e la mensola di sostegno dei travetti imbullonata con piastra di ferro al muro. Tutto questo perché non è stato calcolato e previsto di lasciare sopra la pergola lo spazio necessario per consentire il movimento di apertura delle lamelle…. Il ricorrente lamenta pure l'asportazione di parte della gronda in corrispondenza del porticato sulla porzione bassa della casa, sempre allo scopo di poter installare la pergola in aderenza alla muratura…. Con l'accesso alla copertura della pergola il ricorrente faceva notare che: su parte della struttura era ancora presente la scritta con pennarello " RR sowrom" cioè showroom… che il colore del manufatto non è omogeneo, in particolare il telaio che costituisce la struttura è differente dai serramenti, si nota chiaramente che sono due tonalità diverse di bianco…. Questi particolari secondo il ricorrente sono la prova che la pergola non è stata progettata per il luogo ove è posata e non è stata appositamente costruita a nuovo come da contratto, ma è stata in parte recuperata da uno showroom e adattata al posto con le successive modifiche alla gronda originaria della casa.”
Il CTU ha così concluso riscontrando i vizi indicati nel ricorso, anche, con riguardo alle sigillature con silicone ( “PORTICATO DELL'ABITAZIONE - Il lato ovest dell'abitazione termina con un ampio porticato che è stato chiuso mediante la fornitura e posa di vetrate scorrevoli in alluminio. Più precisamente la chiusura è formata da due ante scorrevoli sul lato sud, sei ante scorrevoli sul lato ovest e sei ante sul lato nord. Il ricorrente lamenta l'impossibilità di poter aprire un' anta del lato ovest perché non scorre sul carrello, che c'è un vetro rotto sul serramento lato ovest e uno sbeccato sul serramento lato nord…. Il ricorrente lamenta inoltre il mancato ripristino dell'intonaco nelle parti di ancoraggio del serramento al muro… Le maniglie dei serramenti sono fissate solo con silicone, con l'usura quotidiana si staccano e necessario modificarne il fissaggio...); nonché per quanto riguarda la fornitura e posa della pergola climatica ( “si evidenzia quanto segue: - Non risulta eseguito un puntuale rilievo dello stato dei luoghi e redatto un progetto esecutivo per il corretto dimensionamento e per la posa della pergola. A mio parere, se ciò fosse stato fatto da personale competente e/o ci fosse stata la presenza di un tecnico progettista e di un direttore lavori, si potevano quantomeno fare prima le valutazioni per una posa adatta all'ambiente, evitando poi di dover tagliare il travetto e la mensola di gronda dell'abitazione per permettere l'apertura delle alette della pergola. E' a mio parere inspiegabile che una ditta esegua le modifiche all'orditura del tetto della casa prima descritte senza l'assenso del proprietario. Ora c'è da dire che non è possibile ripristinare l'originaria orditura della gronda dell'abitazione e mantenere la pergola nello stato di fatto, pena l'impossibilità di permettere i
7 movimenti di apertura della pergola. Le considerazioni del ricorrente, derivanti dal fatto che il telaio e i serramenti della pergola presentano due colori diversi, possono essere considerate plausibili. La pergola in questione presenta quindi più vizi, quello estetico dovuto ai due colori differenti del telaio e dei serramenti, per ovviare a questo problema i serramenti sono da smontare per essere verniciati di nuovo. L'altro vizio estetico/funzionale è l'inadeguata sigillatura della struttura, causa le infiltrazioni, non accettabile sotto il profilo estetico, inadeguata per l'aspetto funzionale. C'è poi il vizio di funzionamento della struttura, manca il completamento dell'impianto elettrico, d'illuminazione e la conformità dell'impianto, non si comprende poi per quale motivo ci sono ancora dei pezzi a terra necessari al movimento delle alette. Per essere realisti e pratici, ben difficilmente si può trovare una terza ditta che si assume l' incombenza di completare il montaggio della pergola. Per acquisire maggiori informazioni ho interpellato direttamente una ditta produttrice " Pergole Arquati" l'addetto mi ha comunicato che non intervengono su manufatti di altre ditte, inoltre secondo la stessa persona, l'intervento di terzi sulla pergola farebbe decadere i presupposti per rendere operativa la garanzia di legge. Trattandosi infine di un'operazione singolare ed inconsueta, non è nemmeno possibile quantificare con i canoni del prezziario della camera di commercio il costo di un eventuale intervento per rendere funzionante la pergola.”).
Per quanto riguarda i costi di ripristino il CTU li ha quantificati in euro € 21.200,00 IVA esclusa, sulla base di queste osservazioni:” La ditta per la fornitura, progettazione, trasporto, CP_1 CP_1 montaggio, e luci led della pergola bioclimatica e per la fornitura e posa di 38,00 mq di vetrate scorrevoli in alluminio a chiusura del porticato, ha prodotto la fattura n. 65/2022 per un importo complessivo di € 50.909,09 IVA esclusa. Considerando che i prezzi medi desunti dal prezziario della Regione Lombardia per vetrate scorrevoli simili è di circa € 450,00/mq, si ricava che il costo per la fornitura e posa dei serramenti a chiusura del porticato è stimabile in € 17.100,00, pertanto in costo per la fornitura e posa della pergola bioclimatica completa è valutato in € 33.809,09 di cui € 12.150,00 per le vetrate scorrevoli e € 21.659,09 per la struttura. Per eliminare i vizi riscontrati sulla pergola sopra descritti, sono necessarie le seguenti operazioni: 1) smontare, riverniciare, e rimontare le ante dei serramenti e i binari di scorrimento, per tale operazione si computa il costo di superficie serramenti m² 27 x € 200,00/m² = € 5.400,00. 2) Nella pergola e da completare l'impianto elettrico, l'illuminazione con le luci a LED, il montaggio dei meccanismi di movimento delle alette e il rifacimento delle sigillature, si stima per queste voci un incidenza del 50% sul costo della pergola € 21.659,09 x 45% = arrotondato
€ 9.700,00 3) Scrostatura delle parti di muro consumate e stuccatura ore 10 x
€ 35,00 = € 350,00 4) nuova tinteggiatura parti di muro consumate a corpo € 200,00 5) Sostituzione delle ante con vetro rotto o sbeccato porticato e pergola porticato N 2 - m² 5,20 x € 450,00 € 2.340,00 pergola N. 1 m² 1,80 x € 450,00
8 € 810,00 6) Orditura del tetto Per quanto concerne l'orditura del tetto, per i problemi già evidenziati, se si mantiene la pergola non è possibile ripristinare il travetto e la mensola nello stato originario. Si valuta il danno estetico al pari del costo di ripristino . Copertura mq 4 x € 600,00 m² = € 2.400,00. Totale IVA esclusa € 21.200,00”.
Si osserva, inoltre , che è stata dichiarata CP_1 contumace sia nel procedimento di ATP RG 1921-23, sia in questa sede con decreto ex art 171 bis del 26.3.2024, inoltre, all'udienza del 1.10.2024 il Giudice ha dato atto che era stato regolarmente notificato l'atto di interpello di parte convenuta contumace e quest'ultima non era comparsa.
Ebbene, A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022
Si legge in motivazione della citata Ordinanza “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, «è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 comma 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle
9 persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi 6 quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (in tali sensi, tra le tante, Cass. n. 7061; del 2002; Cass. n. 15167 del 2001; Cass. 2 n. 10571 del 2001; Cass. n. 9078 del 1994; Cass. n. 9613 del 1990; Cass. 1990 n. 7872 del 1990). Incombeva poi al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto. Se poi le parti hanno chiesto utili mezzi di prova a sostegno delle rispettive tesi, il giudice deve prendere in considerazione le relative richieste qualora l'espletamento dei mezzi di prova possa fornire elementi per un più completo accertamento delle situazioni di fatto influenti sul giudizio» (così, Cass. n. 19647 del 2013).”
La gravità dei vizi, è tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, con conseguente possibilità per il committente di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1668 e 1455 c.c.., avendo il CTU sul punto precisato che “Le maniglie dei serramenti sono fissate solo con silicone, con l'usura quotidiana si staccano e necessario modificarne il fissaggio...La pergola in questione presenta quindi più vizi, quello estetico dovuto ai due colori differenti del telaio e dei serramenti, per ovviare a questo problema i serramenti sono da smontare per essere verniciati di nuovo. L'altro vizio estetico/funzionale è l'inadeguata sigillatura della struttura, causa le infiltrazioni, non accettabile sotto il profilo estetico, inadeguata per l'aspetto funzionale. C'è poi il vizio di funzionamento della struttura, manca il completamento dell'impianto elettrico, d'illuminazione e la conformità dell'impianto, non si comprende poi per quale motivo ci sono ancora dei pezzi a terra necessari al movimento delle alette. Per essere realisti e pratici, ben difficilmente si può trovare una terza ditta che si assume l' incombenza di completare il montaggio della pergola.”
In conclusione è provata la domanda di risoluzione del contratto proposta dal Sig nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
per grave inadempimento di quest'ultima, e per l'effetto la CP_1 convenuta deve essere condannata alla restituzione in CP_1 favore del Sig della somma di euro 28.000,00, versata Parte_1 quale corrispettivo del contratto d'appalto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Circa il risarcimento del danno deve osservarsi, invece, che In tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi
10 altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato. Sez. 2, Sentenza n. 8889 del 18/04/2011
Si legge in motivazione “per risarcimento danni in forma specifica si intende in linea generale il risarcimento diretto a garantire all'interessato di conseguire le stesse utilità garantite dalla legge, e non, invece, come nel risarcimento per equivalente, un ristoro in termini monetari. Il risarcimento in forma specifica, dunque rientra tra i rimedi satisfattori, perché rappresenta l'attuazione della posizione soggettiva di cui è portatore il danneggiato. Parte della dottrina e della giurisprudenza, per il particolare modo di atteggiarsi di questo rimedio, lo hanno identificato con il rimedio reintegratorio, che assume caratteristiche diverse rispetto al rimedio risarcitorio. Tuttavia quale che sia l'identità giuridica, che si vuole attribuire, resta il fatto che il risarcimento danni, che può aggiungersi alla risoluzione del contratto non potrà, comunque, essere un risarcimento satisfattorio, o in forma specifica. Il soggetto non può chiedere che vengano ripristinate le situazioni giuridiche, quali esistenti, prima del contratto, che si chiede sia risolto e, contemporaneamente, sia posto nella situazione giuridica, in cui verrebbe a trovarsi, in conseguenza dell'adempimento o dell'esatto adempimento del contratto. Tanto non è voluto dagli articoli 1458 codice civile. Ove così fosse, la risoluzione contrattuale apporterebbe al soggetto, che la chiede, un duplice beneficio e, cioè, ottenere la restituzione di ciò che ha dato, e, ad un tempo, l'utilità che il contratto, se esattamente adempiuto gli avrebbe comportato “.
Fatta applicazione di tali principi, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato dal Sig per tale contratto di appalto e pari ad Parte_1 euro 28.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Tuttavia non può accogliersi, integralmente, altresì, la domanda di risarcimento del danno, pari ai costi di rispristino quantificati dal CTU in euro € 21.200,00 Iva esclusa;
ivi, già, ricomprendendo nel totale, per quanto concerne l'orditura del tetto, il danno estetico quantificato in € 2.400,00.
Infatti, sulla base di quanto sopra indicato, in aggiunta alla restituzione di quanto versato in base al contratto di appalto, pari ad euro 28.000,00, a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto, ove così fosse, la risoluzione contrattuale apporterebbe al soggetto, che la chiede, un duplice beneficio e, cioè, ottenere la restituzione di ciò che ha dato, e, ad un tempo, l'utilità che il contratto, se esattamente adempiuto gli avrebbe comportato .
Si stima equo per la natura dell'opera, per le caratteristiche dei vizi riscontrati nell'esecuzione dell'opera, e per l'incidenza dei vizi
11 sulla sua funzionalità, cui era preposta, un risarcimento del danno nella misura di euro 7.000,00.
In conclusione Parte convenuta deve essere CP_1 altresì condannata al risarcimento del danno in favore del Sig Parte_1 che si liquida in euro 7.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal
[...] dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accertato il grave inadempimento della convenuta
[...]
dichiara la risoluzione contratto stipulato fra le CP_1 parti e per l'effetto condanna la convenuta a CP_1 restituire al Sig. la somma di € 28.000,00 oltre Parte_1 interessi dal dovuto al saldo.
2. condanna la convenuta al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal Sig. nella misura di euro Parte_1
7.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione in favore CP_1 del Sig delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
545,00 per esborsi, € 7616,00 per onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
ed euro 3.000,00 per onorari del procedimento in sede di ATP, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. pone le spese di C.T.U. in sede di ATP definitivamente a carico della Parte convenuta e per l'effetto condanna la convenuta alla refusione in favore di Parte attrice di quanto corrisposto al CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Così deciso in Pavia il 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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