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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenu Giudice dott.ssa RI Vittoria NO Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1780/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...]-Melbourne (Australia) il 25.08.1968 (C.F. Parte_1
), residente a [...] int. 4, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Giulia De Campo del Foro di Padova (pec: , Email_1 presso il cui studio – sito in VE AD (PD), Via Leopardi, n. 15 – è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Vigonovo (VE), Via Michelangelo Buonarroti, n. 6 int. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina
Convento del Foro di Venezia (pec: e RI OL (pec: Email_2
del Foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Campolongo Email_3
Maggiore (VE), Via Villa, n. 129 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 17.04.2025 e - premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 25.05.1996, in Vigonovo (VE), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonovo dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 16, che dalla loro R.G. 1780/2025 V.G
unione è nata la figlia (nata in [...], il [...]), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, e che con provvedimento del 27.06.2019, depositato il 10.07.2019 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 12167/2018, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 4.12.2018 – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, registrato nell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Vigonovo (VE), Serie A, Parte II, nr. 16, anno 1996;
2) stabilirsi a carico del Signor ed a favore della Signora un assegno di mantenimento Controparte_1 Parte_1 mensile quantificato in € 200,00 che sarà indicizzato Istat ogni anno a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, da versarsi al giorno dieci di ogni mese;
3) stabilirsi a carico del Signor , direttamente a favore della figlia , un mantenimento Controparte_1 Persona_1 ordinario di € 200/mese, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, sino a quando costei non sarà economicamente autosufficiente (con un parametro reddituale di circa € 1.200/mese);
4) le spese straordinarie per la figlia saranno divise, pro quota [50% +50%], tra i genitori, come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia, sino a quando costei non sarà economicamente autosufficiente come sub 3). Entrambi, pertanto, le metteranno in detrazione fiscale nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
5) la casa in Vigonovo (VE), Via Michelangelo Buonarroti n. 6 int. 4, in comproprietà tra le parti, rimarrà assegnata al Signor che continuerà a corrispondere le rate del mutuo in ottemperanza al piano di ammortamento Controparte_1 previsto dalla Banca erogante, sino al rimborso integrale del finanziamento, tenendo indenne e manlevata la sig.ra Pt_1 da eventuali solleciti di pagamento e/o recupero crediti;
[...]
6) il Signor provvederà al pagamento di tutte le spese condominiali della casa in Vigonovo (VE), Via Controparte_1
Michelangelo Buonarroti n. 6 int. 4, compreso anche l'eventuale pregresso, tenendo indenne e manlevata la sig.ra Pt_1 da eventuali solleciti di pagamento e/o recupero crediti;
[...]
7) il Signor continuerà a pagare il finanziamento sulla macchina Lancia Ypsilon, allo stesso titolata, Controparte_1 che rimarrà in uso alla figlia;
Persona_1
Darsi atto che le parti nulla hanno a pretendere reciprocamente per il passato;
Spese e compensi legali della presente procedura interamente compensati tra le parti.”
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 13.10.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta R.G. 1780/2025 V.G
per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse della prole.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, congiuntisi in matrimonio in Vigonovo (VE) in data 25.05.1996, matrimonio iscritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonovo dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 16 alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa RI Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenu Giudice dott.ssa RI Vittoria NO Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1780/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...]-Melbourne (Australia) il 25.08.1968 (C.F. Parte_1
), residente a [...] int. 4, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Giulia De Campo del Foro di Padova (pec: , Email_1 presso il cui studio – sito in VE AD (PD), Via Leopardi, n. 15 – è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Vigonovo (VE), Via Michelangelo Buonarroti, n. 6 int. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina
Convento del Foro di Venezia (pec: e RI OL (pec: Email_2
del Foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Campolongo Email_3
Maggiore (VE), Via Villa, n. 129 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 17.04.2025 e - premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 25.05.1996, in Vigonovo (VE), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonovo dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 16, che dalla loro R.G. 1780/2025 V.G
unione è nata la figlia (nata in [...], il [...]), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, e che con provvedimento del 27.06.2019, depositato il 10.07.2019 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 12167/2018, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 4.12.2018 – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, registrato nell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Vigonovo (VE), Serie A, Parte II, nr. 16, anno 1996;
2) stabilirsi a carico del Signor ed a favore della Signora un assegno di mantenimento Controparte_1 Parte_1 mensile quantificato in € 200,00 che sarà indicizzato Istat ogni anno a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, da versarsi al giorno dieci di ogni mese;
3) stabilirsi a carico del Signor , direttamente a favore della figlia , un mantenimento Controparte_1 Persona_1 ordinario di € 200/mese, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, sino a quando costei non sarà economicamente autosufficiente (con un parametro reddituale di circa € 1.200/mese);
4) le spese straordinarie per la figlia saranno divise, pro quota [50% +50%], tra i genitori, come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia, sino a quando costei non sarà economicamente autosufficiente come sub 3). Entrambi, pertanto, le metteranno in detrazione fiscale nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
5) la casa in Vigonovo (VE), Via Michelangelo Buonarroti n. 6 int. 4, in comproprietà tra le parti, rimarrà assegnata al Signor che continuerà a corrispondere le rate del mutuo in ottemperanza al piano di ammortamento Controparte_1 previsto dalla Banca erogante, sino al rimborso integrale del finanziamento, tenendo indenne e manlevata la sig.ra Pt_1 da eventuali solleciti di pagamento e/o recupero crediti;
[...]
6) il Signor provvederà al pagamento di tutte le spese condominiali della casa in Vigonovo (VE), Via Controparte_1
Michelangelo Buonarroti n. 6 int. 4, compreso anche l'eventuale pregresso, tenendo indenne e manlevata la sig.ra Pt_1 da eventuali solleciti di pagamento e/o recupero crediti;
[...]
7) il Signor continuerà a pagare il finanziamento sulla macchina Lancia Ypsilon, allo stesso titolata, Controparte_1 che rimarrà in uso alla figlia;
Persona_1
Darsi atto che le parti nulla hanno a pretendere reciprocamente per il passato;
Spese e compensi legali della presente procedura interamente compensati tra le parti.”
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 13.10.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta R.G. 1780/2025 V.G
per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse della prole.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, congiuntisi in matrimonio in Vigonovo (VE) in data 25.05.1996, matrimonio iscritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonovo dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 16 alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa RI Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca