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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5367 /2019 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente
tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CONFESSORE FRANCESCO MARIA per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Antonio Rapolla per mandato in atti
Convenuto rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Palombi per Controparte_2 mandato in atti rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Giuseppe Argenio per mandato in atti
Conclusioni delle parti:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
20.03.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il , per ottenere il Controparte_1 risarcimento delle lesioni personali subite a seguito di una caduta su via
Loffredo e causata per la sconnessione del manto stradale dovuto a lavori di realizzazione di un tombino non correttamente ripristinati.
Nel costituirsi in giudizio il respingeva ogni Controparte_1 addebito e chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa la società giacchè, all'epoca dei fatti la strada Controparte_2 sulla quale sarebbe asseritamente avvenuto il sinistro era interessata da lavori eseguiti da codesta società.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società
[...] che, oltre a contestare la domanda, preliminarmente, chiedeva CP_2 autorizzarsi la chiamata in causa del Controparte_4
avendo affidato in appalto i lavori per la realizzazione di
[...] infrastrutture e istallazione della rete in fibra ottica a banda ultra -larga nelle aree bianche delle regioni Campania e Basilicata Lotto 2 per i comuni delle province di Avellino, Benevento, Matera e Potenza società al Contr di cui il è mandatario. Controparte_4 Autorizzata la chiamata in causa suddetta, si costituiva in giudizio il che contestava la sussistenza di qualsiasi responsabilità a CP_4 proprio carico.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice, prove testimoniali e CTU medica e, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Va premesso che la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c., norma che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo consentire la prova liberatoria del caso fortuito.
Siffatta norma pone in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
In materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è quindi onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass. 15 luglio 2011, n. 15389 e Cassazione Sentenza n. 7580 del 27.03.2020).
Va del pari specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosit à, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. (Cass. Civ., n. 2660 del 2013).
La disposizione in commento dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., doveva provare sia la circostanza dell'incidente, sia il nesso di causalità tale per cui il sinistro, avvenuto per essere l'attrice scivolata/inciampata sulla sconnessione derivante dai lavori al tombino, ha effettivamente cagionato i danni di cui viene chiesto il risarcimento (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III,
1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez.
II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Di contro, a carico del custode incombeva l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Essendo questo dunque l'onere probatorio posto in capo all'attrice, si tratta di verificare se tale onere è stato assolto da quest'ultima e/o se le argomentazioni addotte da parte convenuta sono risultate in grado, in base alle prove fornite, di interrompere il determinismo causale tra il sinistro e i danni.
L'onere probatorio imposto a parte attrice non è stato assolto.
Nella fattispecie il fatto storico della caduta ed i danni subiti dall'attrice sono stati provati, ma non risulta adeguatamente provata la sussistenza delle ulteriori circostanze necessarie ad attribuire la responsabilità dell'evento lesivo in capo al custode. Risulta, infatti, accertato che l'attrice è caduta nei pressi della sconnessione causata dai lavori al tombino. Non vi è, invece, altrettanta certezza quanto alle cause dell'incidente ed in particolare sulla circostanza che l'incidente sia avvenuto per essere l'attrice scivolata/inciampata su tale sconnessione.
Le prove orali raccolte, infatti, non consentono di fare chiarezza in ordine a tale aspetto.
Precisato che i testi e l'agente municipale Testimone_1 Tes_2 vecchia non hanno visto il momento in cui l'attrice è caduta, l'unico teste che afferma di aver assistito all'incidente è il sig. , il Testimone_3 quale afferma che “la signora è scesa dalla macchina ed è caduta nel buco.
Aggiungo che non era segnalato ed è stato segnalato il giorno seguente”. Il teste ha anche precisato di aver assistito all'incidente trovandosi nel bar di fronte di cui era frequentatore. Non ricorda se l'attrice sia scesa dal lato passeggeri o dal lato guidatore.
Rilevante appare al riguardo la circostanza che il buco di cui parla il teste non si rinvenga in alcuna delle foto prodotte.
Non solo. La testimonianza dell' appare contrastante con le Tes_3 dichiarazioni spontanee rese dalla alla polizia municipale in data Pt_1
23.01.19, il cui verbale è allegato alla relazione di servizio datata
16.01.2019, laddove la afferma che alle ore 19,15 del 14.01.19, nel Pt_1 percorrere Via Loffredo all'altezza del bar Dulcis Cafè “mi sono avvicinata al marciapiede dove incontro un tombino dissestato e non molto visibile essendo buio e non transennato, sono scivolata sul brecciolino esterno finendo col piede nel tombino di cemento fresco cadendo con il lato destro(…).
In altri termini l'attrice non fa alcun riferimento alla circostanza di essere scesa da una macchina e precisa di essere scivolata sul brecciolino esterno. Ne deriva, quindi, l'inattendibilità della testimonianza di Tes_3 che, oltre ad aver detto che l'attrice era scesa da una macchina,
[...] dice che la stessa era caduta in un buco.
Dall'inattendibilità della testimonianza ed in assenza di altre prove, deriva che parte attrice non ha fornito adeguata prova del nesso causale, non avendo dimostrato “che l'alterazione della res custodita sia stata la causa dell'incidente”, ragion per cui la domanda va rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa in considerazione della particolarità della questione ad eccezione delle spese di CTU che vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del G.O.P. Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
- pone le spese di CTU - come liquidate in atti – a defiitivo carico di parte attrice.
Così deciso il 02/10/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale