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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2775/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9 luglio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TA (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RE) il 26 aprile 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Salami come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.1996 in TA (RE) - atto n. 29 Parte II Serie A - ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TA (MN);
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a Pt_1 CP_1 decorrere dal mese di gennaio 2025, l'assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT;
3) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra alla data Pt_1 CP_1 di udienza del 16.01.2025, la somma di € 887,00 a titolo di rimborso delle spese di carattere straordinarie sostenute per la GL al Per_1 fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, oltre ad E. 36,15 per spesa medica;
4) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra alla data Pt_1 CP_1 dell'udienza del 16.01.2025 la somma complessiva di € 6.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per la GL , la quale, unitamente alla Sig.ra ha Per_1 CP_1 accettato, come dichiarato dette somme a saldo e tacitazione di ogni ulteriore e maggiore pretesa;
5) con il versamento della somma di € 6.000,00 da parte del Sig.
è pertanto revocato l'onere da parte dello stesso di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie in favore della GL;
Persona_2
6) le spese mediche di veterinario per l'animale domestico vengono sostenute tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
2 di 6 7) i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica di debito/credito pendente alla data odierna tra le parti;
8) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effettivi civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza della sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31 maggio 2023.
L'attore, esponendo che dall'unione delle parti era nata la GL
(il 4 febbraio 1997), chiedeva, altresì, la revoca dell'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento sia per la GL, sia per la moglie, concordati in sede di separazione in misura pari, rispettivamente, ad
€ 800,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, e ad €
500,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
8 novembre 2024, e, pur associandosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'assegnazione dell'ex casa coniugale, un contributo al mantenimento per la GL in misura pari alla somma Per_1 concordata in sede separativa e rivalutata in € 806,40, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 settembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza in prosecuzione del 16 gennaio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di
3 di 6 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a TA
(RE) in data 7 settembre 1996.
4 di 6 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 30 maggio 2023) nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31 maggio 2023 (pubblicata in data 1° giugno 2023).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario a TA (RE) in data 7 settembre 1996 e trascritto
5 di 6 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1996 parte II serie An numero 29;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 16 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2775/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9 luglio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TA (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RE) il 26 aprile 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Salami come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.1996 in TA (RE) - atto n. 29 Parte II Serie A - ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TA (MN);
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a Pt_1 CP_1 decorrere dal mese di gennaio 2025, l'assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT;
3) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra alla data Pt_1 CP_1 di udienza del 16.01.2025, la somma di € 887,00 a titolo di rimborso delle spese di carattere straordinarie sostenute per la GL al Per_1 fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, oltre ad E. 36,15 per spesa medica;
4) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra alla data Pt_1 CP_1 dell'udienza del 16.01.2025 la somma complessiva di € 6.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per la GL , la quale, unitamente alla Sig.ra ha Per_1 CP_1 accettato, come dichiarato dette somme a saldo e tacitazione di ogni ulteriore e maggiore pretesa;
5) con il versamento della somma di € 6.000,00 da parte del Sig.
è pertanto revocato l'onere da parte dello stesso di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie in favore della GL;
Persona_2
6) le spese mediche di veterinario per l'animale domestico vengono sostenute tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
2 di 6 7) i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica di debito/credito pendente alla data odierna tra le parti;
8) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effettivi civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza della sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31 maggio 2023.
L'attore, esponendo che dall'unione delle parti era nata la GL
(il 4 febbraio 1997), chiedeva, altresì, la revoca dell'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento sia per la GL, sia per la moglie, concordati in sede di separazione in misura pari, rispettivamente, ad
€ 800,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, e ad €
500,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
8 novembre 2024, e, pur associandosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'assegnazione dell'ex casa coniugale, un contributo al mantenimento per la GL in misura pari alla somma Per_1 concordata in sede separativa e rivalutata in € 806,40, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 settembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza in prosecuzione del 16 gennaio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di
3 di 6 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a TA
(RE) in data 7 settembre 1996.
4 di 6 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 30 maggio 2023) nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31 maggio 2023 (pubblicata in data 1° giugno 2023).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario a TA (RE) in data 7 settembre 1996 e trascritto
5 di 6 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1996 parte II serie An numero 29;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 16 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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