Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RRG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato l'11.10.2023, da nata a [...] il [...], residente in [...]
Filippo Turati 1 - c.f. rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. L. Ferrara ed elettivamente presso e nello studio del suo difensore ricorrente contro nato in [...] il [...] CP_1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “voglia il tribunale pronunciare la legale separazione dei coniugi
[...]
, alle seguenti CONDIZIONI Parte_2
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ASSEGNARE la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.a unitamente ai Parte_1
mobili, arredi e pertinenze, alla moglie che ivi vi abiterà con le figlie e;
Per_1 Per_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORI HE E Per_2
Nel supremo interesse delle figlie minori e si chiede: Per_1 Per_2
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
I genitori si faranno carico di garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie assunte di comune accordo.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé le figlie.
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie Per_1
e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile Per_2
secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre 2024, cifra da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
5) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) RIFUSIONE delle spese e compensi di causa in caso di opposizione o resistenza di controparte.
Con ogni e più ampia riserva per ulteriori istanze.
******
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) DICHIARARE LA CESSAZINE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO celebrato tra la sig.a e il sig. in ME (VB) in data 16.09.2000, registrato al n. 31 Parte_1 CP_1
- parte II serie A - anno 2000 ORDINANDO all'ufficiale di stato civile di ME (VB) di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) ASSEGNARE la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di ME in Via Priv. Filippo Turati
n. 1, di proprietà esclusiva della sig.a a favore della sig.a Parte_1 Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che ivi vi abiterà con le figlie e Per_1 Per_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORI HE E Per_2 Nel supremo interesse delle figlie minori e si chiede: Per_1 Per_2
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
I genitori si faranno carico di garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie assunte di comune accordo.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé le figlie.
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie e Per_1
, la somma mensile per ciascuna figlia di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile Per_2
secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre 2024, cifra da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
5) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) RIFUSIONE delle spese e compensi di causa in caso di opposizione o resistenza di controparte.
Con ogni e più ampia riserva per ulteriori istanze.”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 11.10.2023, chiedeva, ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc, dichiararsi la Pt_1
separazione personale da premettendo di avere contratto matrimonio civile con il CP_1
medesimo in ME il 16.9.2000, unione dalla quale erano nate le figlie minori e Per_1 Per_2
Evidenziava la ricorrente come fosse andato deteriorandosi a causa del comportamento tenuto dal marito il quale con i propri comportamenti del tutto contrari ai doveri coniugali aveva causato la crisi matrimoniale, come il medesimo si fosse reso protagonista di molteplici reati che avevano comportato la di lui detenzione in carcere per lunghi periodi, che nel 2021 lo aveva sorpreso in casa
(nella casa coniugale) con tale nel mentre gli stessi facevano uso di droghe, che da quel giorno, Per_3
il marito non aveva mai più fatto rientro nella casa coniugale, che lo stesso era attualmente legato a tale con la quale aveva convissuto per un periodo di oltre un anno in Gozzano (NO) a far Per_3
tempo dal 21.12.2021, che il resistente è tossicodipendente ed era seguito dal SERD di Gravellona Toce, che tramite il SERD di Gravellona Toce aveva reperito un lavoro, dapprima come giardiniere e poi come manutentore nelle ferrovie, che aveva però successivamente rifiutato di frequentare il
SERD e lasciato il lavoro ed è oggi mantenuto da sua madre, sig.a residente in Parte_3
Gozzano (NO) in Via Beltrami n. 53 presso la quale sembrerebbe vivere, che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie, alle quali provvede in via esclusiva essa ricorrente, che la figlia frequenta l'Istituto Scolastico Comprensivo Filippo Maria Beltrami di ME Per_1 svolgendo la classe terza secondaria e frequenta il medesimo istituto l'Istituto svolgendo la Per_2
classe quinta primaria, che entrambe praticano lo sport del nuoto presso il Centro Sportivo di
ME, frequentano la nonna paterna, sig.a alle quali sono legate, vedono il loro Parte_3
padre sporadicamente e solo allorquando sono dalla nonna paterna, che essa ricorrente lavora come operaia presso la P.F.M. SOCIETA' COOPERATIVA di Verbania, percependo uno stipendio mensile pari a circa euro 900,00 per tredici mensilità, è proprietaria dell'immobile sito in ME
(VB) in Via Priv. Filippo Turati n. 1, ove vive con le figlie, immobile di famiglia che ha ereditato dal padre, che è lei a provvedere in tutto e per tutto per le figlie e , in quanto il padre Per_1 Per_2
si disinteressa totalmente e da anni delle figlie che non vede da tempo ed al cui mantenimento non ha mai contribuito.
Tutto quanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito con dichiarazione di addebitabilità al medesimo ai sensi dell'art. 151 c.c.
2.co, prevedendo, altresì, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale, l'affido super esclusivo a sé delle figlie minori, il mantenimento delle figlie in via esclusiva a suo carico con diritto della medesima a percepire per intero l'assegno unico
Chiedeva, altresì, che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti davanti al giudice delegato, la causa venisse rimessa sul ruolo per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, la ricorrente evidenziava come il padre, appreso della malattia da cui era affetta, era molto più presente nella vita delle figlie e aveva cominciato a contribuire al loro mantenimento.
Precisava le conclusioni, rinunciando alla richiesta di addebito avanzata in ricorso e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con la previsione di un contributo al mantenimento da parte del padre di euro 200,00 per ciascuna figlia.
Con ordinanza in data 24.4.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori e rimessa la causa al collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Può essere pronunciata, come richiesto dalla parte ricorrente, la separazione personale dei coniugi. E ciò in considerazione di quanto affermato dalla moglie circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
La totale assenza della parte convenuta dalla lite ha poi reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi.
Vanno confermate, nell'interesse delle figlie minori, le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 come modificato dalla legge 55/2015, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Spese al definitivo.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
18.07.1972 e nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in ME CP_1
il 16.9.2000 (atto n. 31 parte II serie A anno 2000);
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori e ad entrambi con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
ASSEGNA la casa coniugale in uso alla ricorrente con mobili ed arredi, con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali;
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro Per_1 Per_2 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre
2024. L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento dele spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco