Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1758/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi
promossa da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Galati Angelo (pec C.F._1
domiciliazione: Email_1
ricorrente nei confronti di nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
), con l'avv. Consolazione Giovanni (pec C.F._2
domiciliazione: Email_2
resistente
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex art. 337ter c.c. nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del
2.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10.12.2024
ha adito questo Tribunale onde ottenere la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata ad [...] il [...] Persona_1
dalla relazione sentimentale con interrotta nel corso CP_1
della gravidanza.
Acquisito il consenso della il ha CP_1 Parte_1
riconosciuto la propria figlia in data 20.2.2024 innanzi all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Trapani.
Sicché, il ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre l'attribuzione alla figlia minore anche del proprio cognome, anteponendolo a quello della madre.
Si è costituita in giudizio che, pur aderendo CP_1
alla richiesta di controparte volta alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha chiesto di rigettare la domanda del ricorrente di anteporre alla figlia minore il cognome
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- 2 - del padre rispetto a quello della madre.
All'udienza del 7.3.2025 i procuratori hanno chiesto un rinvio per bonario componimento della causa.
In data 18.3.2025, invero, il ricorrente ha depositato memoria contenente le seguenti condizioni concordate dalle parti in causa:
“CONDIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI VISITA ED AL
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
DIRITTO DI VISITA.
La minore sarà collocata presso la residenza della madre, con diritto di visita del padre. Nelle giornate appresso indicate, il padre preleverà e riaccompagnerà la figlia nel rispetto dei corrispondenti orari.
Infrasettimanale:
▪ la prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 19:00 alle
22:00;
▪ la seconda settimana: martedì e giovedì dalle 19:00 alle 22:00 e sabato dalle 16:00 alle 19:00;
▪ la terza settimana: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 19:00 alle
22:00;
▪ la quarta settimana: martedì e giovedì dalle 19:00 alle 22:00 e domenica dalle 12:00 alle 18:00.
A partire dal terzo anno d'età, la bambina potrà anche pernottare presso il padre a weekend alternati, ed in particolare, la seconda e la quarta settimana del mese, la minore resterà con il padre nei seguenti termini:
- la seconda settimana, dalle ore 18:00 del sabato alle 12:00 della domenica;
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- 3 - - la quarta settimana, e dalle ore 12:00 della domenica alle ore 08:00
del lunedì.
La minore sarà accompagnata a scuola dalla madre e prelevata da scuola, all'uscita, dal padre.
FESTIVITÀ PRINCIPALI.
Pasqua
La minore, ad anni alterni, il primo anno nel giorno di Pasqua,
rimarrà a pranzo con la madre e parteciperà alla cena con il padre, che la preleverà alle 18:00 riaccompagnandola alle 22:00; il Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) la minore parteciperà al pranzo con il padre che la preleverà
alle ore 12:00 per riaccompagnarla alle ore 18:00 e la cena dalla madre.
L'anno seguente nel giorno di Pasqua rimarrà a pranzo con il Padre,
che la preleverà alle ore 12:00 per riaccompagnarla alle ore 18:00 e la cena dalla madre;
il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) la minore parteciperà a cena con il padre, che la preleverà alle 18:00 riaccompagnandola alle 22:00, e così via in alternanza di anno in anno.
Natale e capodanno.
Festività natalizie, ad anni alterni e a partire dal Natale 2025: la minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre 2025 con la madre e quella del 25 dicembre 2025 con il padre, che la preleverà alle ore 12:00 riaccompagnandola alle 18:00; l'anno seguente la minore trascorrerà il 24
dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, con gli stessi orari sopra cennati, e così via ad anni alterni;
con la stessa alternanza e gli stessi orari, la bambina trascorrerà il 31 dicembre 2025 con la madre e il giorno 1
gennaio 2026 il padre la preleverà alle ore 12:00 riaccompagnandola alle
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- 4 - 18:00.
Stante l'introduzione del pernottamento dopo il terzo anno d'età, a partire da tale data, le festività saranno regolate, sempre in alternanza di anno in anno tra i genitori, come segue:
- la minore trascorrerà il giorno del 24 dicembre con il padre, dalle ore 18:00 alle ore 12:00 del 25 dicembre;
l'anno seguente, la minore starà
con il padre dalle ore 18:00 del 25 dicembre alle ore 18:00 del 26 dicembre e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
- la minore starà con il padre dalle ore 18:00 del 31 dicembre alle ore
12:00 del 1 gennaio;
l'anno seguente, la minore starà con il padre dalle ore
18:00 del 1 gennaio alle ore 18:00 del 2 gennaio e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
Compleanno 2025 (la minore compie gli anni il 29 maggio):
Ad anni alterni, a partire dal 2025 la minore starà con il padre il giorno 29 maggio dalle 19:00 alle 23:00 e il 30 maggio con la madre;
l'anno seguente la minore trascorrerà il 29 maggio con la madre e il 30 con il padre, che la preleverà alle 19:00 per riaccompagnarla alle ore 23:00 e così
via con la medesima cadenza ed alternanza tra i genitori.
Ferie estive.
Per tutto il 2025, rimarranno invariati le giornate e gli orari del diritto di visita;
a partire dal terzo anno d'età, la minore trascorrerà 5
giorni continuativi con il padre, dal 7 agosto alle ore 12:00 e fino al 11
agosto ore 12:00 .
La minore trascorrerà la giornata della Festa della mamma con la madre e la giornata della festa del papà con il padre, dalle 20:00 alle 22:00 .
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- 5 - MANTENIMENTO DELLA MINORE.
Preliminarmente si precisa che verrà assegnato alla Sig.ra CP_1
l'intero ammontare degli assegni familiari/assegno Unico erogato da CP_2
Il sig. contribuirà al mantenimento della minore con il Parte_1
versamento di un assegno mensile di Euro 250,00, oltre al 50% di partecipazione alle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato tra il
Tribunale di Trapani ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.
COGNOME DA IMPARTIRE ALLA MINORE / ORDINE DI
APPARIZIONE DEI COGNOMI.
Le parti concordano acché alla minore venga impartito, oltre al cognome della madre, anche quello del padre (“ ”). Parte_1
Le parti si rimettono al Tribunale acché venga disposto l'ordine di apparizione dei cognomi, dunque se optare per ” Persona_2
oppure per “ in base al migliore interesse della Persona_2
minore, che la Curia vorrà valutare, con compensazione integrale delle spese di lite, anche relativamente al sub procedimento già definito”.
All'udienza del 2.4.2025 i procuratori hanno confermato le condizioni concordate dalle parti in seno alla predetta memoria,
rimettendosi al Tribunale per la risoluzione dell'unica questione controversa relativa all'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori alla figlia minore.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme
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- 6 - imperative né all'interesse psico-fisico della figlia minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato quale regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della figlia minore.
Con riferimento alla questione circa l'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori alla figlia minore, giova premettere come il Giudice delle leggi abbia evidenziato l'intreccio,
nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori, ritenendo che la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre “reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità
del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3
Cost.” (cfr. Corte Cost. 31.5.2022 n. 131).
Anche la Corte EDU ha sottolineato l'«importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi» mediante l'«eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne» (cfr.
Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, e
contro
Italia). Per_3 Per_4
Con la predetta pronuncia, la Consulta ha, pertanto, statuito che “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori,
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- 7 - resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico”. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che “quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-
quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.”.
Dunque, nel caso di specie, il Collegio, stante il tardivo riconoscimento della figlia minore ad opera di
[...]
in data 20.2.2024, ritiene ragionevole, in applicazione Parte_1
di un semplice criterio cronologico, anteporre il cognome della madre (che ha riconosciuto per prima la figlia) rispetto a quello del padre, ovvero . Parte_2
Visto la definizione quasi integralmente bonaria del giudizio,
le spese di lite vanno liquidate conformemente all'accordo, che ha previsto la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter
c.c. della figlia minore nata fuori dal matrimonio – - alle Per_1
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- 8 - condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
dispone di anteporre il cognome della madre rispetto a quello del padre, così che la minore si chiamerà Parte_2
;
[...]
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Trapani, nella camera di consiglio della Sezione Civile
del Tribunale in data 15.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
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