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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4658/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.5.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a CP_1
seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa sociale Spazi nuovi, intervenuta il 26.4.2023 per dimissioni per giusta causa.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e
succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c)
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione”; l'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per
giusta causa”.
2 L nega la sussistenza del diritto azionato ex adverso per asserito CP_1
difetto della giusta causa di dimissioni.
E tuttavia, la giusta causa di dimissioni è stata sufficientemente provata nel presente giudizio, a mezzo della espletata prova per testi.
Il teste escusso, infatti, ha confermato che il ricorrente era stato destinatario di una serie di condotte moleste e discriminatorie da parte della coordinatrice , concretatesi in vessazioni psicologiche – Parte_2
tanto che il ricorrente temeva di andare al lavoro per paura di subire umiliazioni dinanzi a pazienti e colleghi – anche sottoponendolo a continui interrogatori con toni accusatori e in presenza di terzi.
Le suddette condotte, a seguito delle quali, come attestato dalla documentazione in atti, è stato diagnosticato al ricorrente un disturbo dell'adattamento di grado medio con sintomi depressivi, integrano il c.d.
mobbing, che costituisce, a norma dell'art. 2119 c.c., giusta causa di dimissioni, come peraltro riconosciuto anche dall' nella propria CP_1
circolare n. 163 del 20.10.2003.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante la indennità naspi nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a corrispondere all'istante la indennità naspi in misura di CP_1
legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Lorenzo Scarano e Maria Pastore.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4658/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.5.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a CP_1
seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa sociale Spazi nuovi, intervenuta il 26.4.2023 per dimissioni per giusta causa.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e
succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c)
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione”; l'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per
giusta causa”.
2 L nega la sussistenza del diritto azionato ex adverso per asserito CP_1
difetto della giusta causa di dimissioni.
E tuttavia, la giusta causa di dimissioni è stata sufficientemente provata nel presente giudizio, a mezzo della espletata prova per testi.
Il teste escusso, infatti, ha confermato che il ricorrente era stato destinatario di una serie di condotte moleste e discriminatorie da parte della coordinatrice , concretatesi in vessazioni psicologiche – Parte_2
tanto che il ricorrente temeva di andare al lavoro per paura di subire umiliazioni dinanzi a pazienti e colleghi – anche sottoponendolo a continui interrogatori con toni accusatori e in presenza di terzi.
Le suddette condotte, a seguito delle quali, come attestato dalla documentazione in atti, è stato diagnosticato al ricorrente un disturbo dell'adattamento di grado medio con sintomi depressivi, integrano il c.d.
mobbing, che costituisce, a norma dell'art. 2119 c.c., giusta causa di dimissioni, come peraltro riconosciuto anche dall' nella propria CP_1
circolare n. 163 del 20.10.2003.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante la indennità naspi nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a corrispondere all'istante la indennità naspi in misura di CP_1
legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Lorenzo Scarano e Maria Pastore.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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