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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28662 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Napolitano presso il cui studio, sito in Napoli, alla
Via Pietro Castellino n. 114, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall' avv. Avv. Francesco de Sanctis, presso il cui studio, sito in Napoli alla Piazza Cavour n.168, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 9/05/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di udienza da intendersi qui tutti per ripetuti e trascritti. Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto.
Reitera tutte le istanze formulate nelle note conclusionali, con richiesta di accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, con vittoria di spese e compensi con distrazione. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore della convenuta “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di cui chiede integrale accoglimento con vittoria di spese di lite. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso allegato e prodotto da controparte in citazione di cui chiede integrale rigetto, conclude in conformità delle conclusioni rese in comparsa conclusionale depositata e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24/11/2021,
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
condanna della in qualità di impresa designata Controparte_1
alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti a seguito al sinistro verificatosi in data 3/08/2020, alle ore 13.00 allorquando la stessa, nel mentre si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà, un Aprilia tg. DL75744, lungo la
Galleria Laziale, in Napoli, con direzione P.zza Sannazaro, veniva collisa nella parte posteriore e laterale sinistra da una che stava effettuando CP_2 una manovra di sorpasso e che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestarle soccorso.
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A tal fine precisava anche di aver sporto, in data 13/11/2020, denuncia querela presso la Stazione dei carabinieri di Napoli - Quartieri Spagnoli - nonché di aver inviato, in data 01/12/2020, alla nella Controparte_1
qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche alla
Consap S.p.A., pec avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni che, tuttavia, restava priva di riscontro.
Con provvedimento del 1/03/2022 il giudice allora titolare dell'istruttoria, a seguito della prima udienza svoltasi a trattazione scritta, ha dichiarato la contumacia della e ha asseganto a parte Controparte_1 attice i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c.
In data 22/03/2022 si è, poi, costituita tardivamente in giudizio la impugnando estensivamente l'avversa pretesa. Nello Controparte_1
specifico la compagnia assicuratrice ha eccepito, in via preliminare, la violazione degli 141, 143, 145, 148 e 149 del D. Lgs. n.209/2005, sottolineando, altresì, che parte attrice, pur invitata, non si era mai sottoposta a visita da parte del fiduciario della società; ha, poi, rilevato anche la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163 co. III c.p.c. Nel mertito ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum debeatur; in via subordinata ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2054 co. II c.c., vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. medico legale sulla persona della danneggiata, la causa, all'udienza del 9/05/2025 è stata riservata in decisione previa rinucia delle parti alla concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
- 3 -
Ciò posto la domanda è proponibile avendo l'odierno attore ottemperato agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 283 e 287 del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che l'atto di citazione è stato preceduto dall'invio, in data 1/12/2020, alla ed alla Controparte_1
Consap della lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt.
145 e 148 D.lvo 209/2005, norme che comunque non vengono espressamente richiamate dagli artt. 283 e 287 del medesimo codice delle assicurazioni.
Nello specifico, in detta missiva risultano contenuti gli elementi essenziali volti a consentire, da parte dell'assicuratore, una valutazione della richiesta: il nome e cognome del danneggiato, ivi compreso il codice fiscale, descrizione della dinamica del sinistro, punti di impatto, danni lamentati, indicazione del nominativo del primo soccorritore ( ) nonché il Persona_1 referto dell'ospedale presso cui la danneggiata aveva ricevuto le prime cure
(cfr. all. atto di citazione).
Inoltre, l'odierna istante, con pec del 14/06/2021, ha anche inviato, ad integrazione della documentazione precedentemente inviata, alla
[...]
il certificato di avvenuta guarigione (cfr. all. atto di citazione). CP_1
In ogni caso, è bene precisare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta essendo, pertanto, irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 Cass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016).
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Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della presentata richiesta risarcitoria (cfr. sul punto Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con
l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
Sempre in punto di proponibilità della domanda si rileva anche che tra la data di notifica della raccomandata di messa in mora (1/12/2020) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (24/11/2021) risulta Controparte_1
ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art 287 del citato decreto legislativo.
La domanda risulta, pertanto, proponibile.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità della citazione per carenza degli elementi essenziali.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164
c.p.c. non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia, tuttavia, in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto introduttivo, pertanto, si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto,
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oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., è ben evidente come nell'atto di citazione in questione siano state compiutamente indicate sia le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti).
Del resto a riprova della sufficiente determinatezza della domanda attorea si sottolinea come la compagnia di assicurazione costituita abbia, sin dal primo atto, articolatamente sviluppato le proprie difese indice ciò del fatto che essa abbia potuto avere piena contezza dei presupposti di fatto e di diritto della res controversa.
Passando al merito, la domanda giudiziale è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha sostenuto che la responsabilità del sinistro sia addebitabile, in via esclusiva, al conducente dell'auto non identificata che effettuando un'incauta manovra di sorpasso avrebbe colliso il motociclo guidato dall'attrice facendola rovinare al suolo.
Come già detto il caso in esame rientra nella disciplinata di cui all'art. 283 lett a) del Decreto Lgs n. 209/2005.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il
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danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della prova della mancata identificazione del veicolo investitore, è sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le molte altre, Cass. n.
1860 dell'8/03/1990; Cass. n. 8086 del 25/07/1995; Cass. n. 18532 del
3/09/2007; Cass. n. 23434 del 4/11/2014; Cass. n. 18308 del 18/09/2015;
Cass. n. 23710 del 20/09/2016).
Di qui, il principio, che si rinviene segnatamente nella sentenza n.
374/2015, secondo cui, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 283 lett. a), cod. delle Ass.ni risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo - onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal
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danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass.
n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. n. 1860 dell'8/03/1990).
Dunque, se come detto, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del F.G.V.S. potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez
III., n. 23710/2016; Cass. civ. n. 23434/2014e Cass. civ. n. 24449/2005), va altresì ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato.
Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S. Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero
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verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò chiarito, nel caso di specie, parte attrice ha presentato la denuncia
– querela contro ignoti oltre il termine di 3 mesi previsto dalla legge per i reati perseguibili a querela (art. 124 c.p.). Ed infatti mentre il sinisto si è verificato in data 3/08/2020 la querela è stata sporta solo in data 13/11/2020.
Ebbene, applicando i principi suesposti al caso sub judice, ritiene il
Tribunale, valutando complessivamente il materiale probatorio raccolto in atti e tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice e riportate nel Rapporto di incidente stradale allegato agli atti di causa, che quest'ultima non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame.
Ed invero, parte attrice agli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro ha riferito “Mentre ero alla guida del mio motoveicolo all'interno della galleria che porta a Piazza Sannazaro improvvisamente mi sono sentita sbalzare dalla sella e sono caduta faccia a terra mentre osservavo che il motoveicolo scivolava in avanti e verso sinistra
e un autoveicolo mod. Smart di colore lilla metallizzato mi guardava ma non si fermava per prestarmi soccorso e così anche altri veicoli che sopraggiungevano con l'eccezione di due ragazzi a bordo di un motoveicolo che si fermavano per prestarmi soccorso” (cfr. R.I.S. all. atto di citazione).
Dunque, nell'immediatezza dei fatti l'attrice non ha riferito di essere rovinata al suolo a causa della collisione con altro veicolo non identificato come, invece, poi, riferito nella successiva denuncia – querela contro ignoti, nella lettera di messa in mora e nell'atto di citazione.
Tale significativa ed insanabile discrasia tra le due versioni dei fatti rifertite dall'attrice in momenti diversi non consente al Tribunale di ritenere
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come verosimile la dinamica dei fatti per come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo.
Inoltre, anche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso dell'udienza del 27/06/2023, , non sono apparse del tutto Persona_1 collimanti con la ricostruzione dei fatti operata dall'attricein citazione laddove quest'ultima ha riferito che “Dopo l'investimento, il veicolo Smart si allontanava velocemente, non consentendo la rilevazione della targa, all'istante dolorante al suolo” mentre il teste in udienza ha dichiarato che
“percorrevo a forte velocità la galleria Laziale e giunto quasi alla fine ho frenato bruscamente perché ho visto una smart la quale ha frenato proprio dinanzi a me”.
In definitiva, l'insieme delle circostanze sopra evidenziate, pone in dubbio che vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo non identificato nella determinazione del sinistro oggetto di causa e ciò comporta il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come, in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 12/03/2025, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 5.331,20 per CP_1
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compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 12/03/2025.
Così deciso in Napoli, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28662 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Napolitano presso il cui studio, sito in Napoli, alla
Via Pietro Castellino n. 114, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall' avv. Avv. Francesco de Sanctis, presso il cui studio, sito in Napoli alla Piazza Cavour n.168, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 9/05/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di udienza da intendersi qui tutti per ripetuti e trascritti. Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto.
Reitera tutte le istanze formulate nelle note conclusionali, con richiesta di accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, con vittoria di spese e compensi con distrazione. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore della convenuta “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di cui chiede integrale accoglimento con vittoria di spese di lite. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso allegato e prodotto da controparte in citazione di cui chiede integrale rigetto, conclude in conformità delle conclusioni rese in comparsa conclusionale depositata e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24/11/2021,
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
condanna della in qualità di impresa designata Controparte_1
alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti a seguito al sinistro verificatosi in data 3/08/2020, alle ore 13.00 allorquando la stessa, nel mentre si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà, un Aprilia tg. DL75744, lungo la
Galleria Laziale, in Napoli, con direzione P.zza Sannazaro, veniva collisa nella parte posteriore e laterale sinistra da una che stava effettuando CP_2 una manovra di sorpasso e che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestarle soccorso.
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A tal fine precisava anche di aver sporto, in data 13/11/2020, denuncia querela presso la Stazione dei carabinieri di Napoli - Quartieri Spagnoli - nonché di aver inviato, in data 01/12/2020, alla nella Controparte_1
qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche alla
Consap S.p.A., pec avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni che, tuttavia, restava priva di riscontro.
Con provvedimento del 1/03/2022 il giudice allora titolare dell'istruttoria, a seguito della prima udienza svoltasi a trattazione scritta, ha dichiarato la contumacia della e ha asseganto a parte Controparte_1 attice i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c.
In data 22/03/2022 si è, poi, costituita tardivamente in giudizio la impugnando estensivamente l'avversa pretesa. Nello Controparte_1
specifico la compagnia assicuratrice ha eccepito, in via preliminare, la violazione degli 141, 143, 145, 148 e 149 del D. Lgs. n.209/2005, sottolineando, altresì, che parte attrice, pur invitata, non si era mai sottoposta a visita da parte del fiduciario della società; ha, poi, rilevato anche la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163 co. III c.p.c. Nel mertito ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum debeatur; in via subordinata ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2054 co. II c.c., vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. medico legale sulla persona della danneggiata, la causa, all'udienza del 9/05/2025 è stata riservata in decisione previa rinucia delle parti alla concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
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Ciò posto la domanda è proponibile avendo l'odierno attore ottemperato agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 283 e 287 del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che l'atto di citazione è stato preceduto dall'invio, in data 1/12/2020, alla ed alla Controparte_1
Consap della lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt.
145 e 148 D.lvo 209/2005, norme che comunque non vengono espressamente richiamate dagli artt. 283 e 287 del medesimo codice delle assicurazioni.
Nello specifico, in detta missiva risultano contenuti gli elementi essenziali volti a consentire, da parte dell'assicuratore, una valutazione della richiesta: il nome e cognome del danneggiato, ivi compreso il codice fiscale, descrizione della dinamica del sinistro, punti di impatto, danni lamentati, indicazione del nominativo del primo soccorritore ( ) nonché il Persona_1 referto dell'ospedale presso cui la danneggiata aveva ricevuto le prime cure
(cfr. all. atto di citazione).
Inoltre, l'odierna istante, con pec del 14/06/2021, ha anche inviato, ad integrazione della documentazione precedentemente inviata, alla
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il certificato di avvenuta guarigione (cfr. all. atto di citazione). CP_1
In ogni caso, è bene precisare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta essendo, pertanto, irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 Cass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016).
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Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della presentata richiesta risarcitoria (cfr. sul punto Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con
l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
Sempre in punto di proponibilità della domanda si rileva anche che tra la data di notifica della raccomandata di messa in mora (1/12/2020) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (24/11/2021) risulta Controparte_1
ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art 287 del citato decreto legislativo.
La domanda risulta, pertanto, proponibile.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità della citazione per carenza degli elementi essenziali.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164
c.p.c. non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia, tuttavia, in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto introduttivo, pertanto, si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto,
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oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., è ben evidente come nell'atto di citazione in questione siano state compiutamente indicate sia le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti).
Del resto a riprova della sufficiente determinatezza della domanda attorea si sottolinea come la compagnia di assicurazione costituita abbia, sin dal primo atto, articolatamente sviluppato le proprie difese indice ciò del fatto che essa abbia potuto avere piena contezza dei presupposti di fatto e di diritto della res controversa.
Passando al merito, la domanda giudiziale è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha sostenuto che la responsabilità del sinistro sia addebitabile, in via esclusiva, al conducente dell'auto non identificata che effettuando un'incauta manovra di sorpasso avrebbe colliso il motociclo guidato dall'attrice facendola rovinare al suolo.
Come già detto il caso in esame rientra nella disciplinata di cui all'art. 283 lett a) del Decreto Lgs n. 209/2005.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il
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danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della prova della mancata identificazione del veicolo investitore, è sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le molte altre, Cass. n.
1860 dell'8/03/1990; Cass. n. 8086 del 25/07/1995; Cass. n. 18532 del
3/09/2007; Cass. n. 23434 del 4/11/2014; Cass. n. 18308 del 18/09/2015;
Cass. n. 23710 del 20/09/2016).
Di qui, il principio, che si rinviene segnatamente nella sentenza n.
374/2015, secondo cui, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 283 lett. a), cod. delle Ass.ni risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo - onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal
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danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass.
n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. n. 1860 dell'8/03/1990).
Dunque, se come detto, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del F.G.V.S. potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez
III., n. 23710/2016; Cass. civ. n. 23434/2014e Cass. civ. n. 24449/2005), va altresì ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato.
Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S. Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero
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verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò chiarito, nel caso di specie, parte attrice ha presentato la denuncia
– querela contro ignoti oltre il termine di 3 mesi previsto dalla legge per i reati perseguibili a querela (art. 124 c.p.). Ed infatti mentre il sinisto si è verificato in data 3/08/2020 la querela è stata sporta solo in data 13/11/2020.
Ebbene, applicando i principi suesposti al caso sub judice, ritiene il
Tribunale, valutando complessivamente il materiale probatorio raccolto in atti e tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice e riportate nel Rapporto di incidente stradale allegato agli atti di causa, che quest'ultima non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame.
Ed invero, parte attrice agli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro ha riferito “Mentre ero alla guida del mio motoveicolo all'interno della galleria che porta a Piazza Sannazaro improvvisamente mi sono sentita sbalzare dalla sella e sono caduta faccia a terra mentre osservavo che il motoveicolo scivolava in avanti e verso sinistra
e un autoveicolo mod. Smart di colore lilla metallizzato mi guardava ma non si fermava per prestarmi soccorso e così anche altri veicoli che sopraggiungevano con l'eccezione di due ragazzi a bordo di un motoveicolo che si fermavano per prestarmi soccorso” (cfr. R.I.S. all. atto di citazione).
Dunque, nell'immediatezza dei fatti l'attrice non ha riferito di essere rovinata al suolo a causa della collisione con altro veicolo non identificato come, invece, poi, riferito nella successiva denuncia – querela contro ignoti, nella lettera di messa in mora e nell'atto di citazione.
Tale significativa ed insanabile discrasia tra le due versioni dei fatti rifertite dall'attrice in momenti diversi non consente al Tribunale di ritenere
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come verosimile la dinamica dei fatti per come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo.
Inoltre, anche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso dell'udienza del 27/06/2023, , non sono apparse del tutto Persona_1 collimanti con la ricostruzione dei fatti operata dall'attricein citazione laddove quest'ultima ha riferito che “Dopo l'investimento, il veicolo Smart si allontanava velocemente, non consentendo la rilevazione della targa, all'istante dolorante al suolo” mentre il teste in udienza ha dichiarato che
“percorrevo a forte velocità la galleria Laziale e giunto quasi alla fine ho frenato bruscamente perché ho visto una smart la quale ha frenato proprio dinanzi a me”.
In definitiva, l'insieme delle circostanze sopra evidenziate, pone in dubbio che vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo non identificato nella determinazione del sinistro oggetto di causa e ciò comporta il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come, in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 12/03/2025, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 5.331,20 per CP_1
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compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 12/03/2025.
Così deciso in Napoli, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
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