Sentenza 22 giugno 1967
Massime • 2
L'annullamento della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi travolge la valutazione dei fatti in essa compiuta, onde il giudice di rinvio e libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di accertare un fatto costitutivo del diritto fatto valere, diverso da quello nel cui omesso esame la Corte di Cassazione aveva ravvisato il vizio previsto dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ.. ( nella specie, l'amministratore delegato di una societa per azioni, a seguito della revoca, dell'ufficio, aveva chiesto il pagamento dell'indennita di rappresentanza che il consiglio di amministrazione aveva a suo tempo deliberato rimettendone la Determinazione al vicepresidente. I giudici di merito avevano respinto la domanda relativa, ritenendo che, non essendo stata stabilita dagli organi sociali la misura del compenso, questo non potesse essere liquidato dal giudice. La Corte di Cassazione aveva ravvisato un difetto di motivazione nell'omissione di un esame diretto ad accertare se con la dedotta deliberazione consiliare la societa avesse inteso rimettere al Vice Presidente la stessa decisione sull'an o solo quella sul quantum, nel quale ultimo caso il giudice ben avrebbe potuto determinare egli stesso l'entita della prestazione. Il giudice di rinvio, dopo aver dichiarata la nullita della cennata deliberazione consiliare,perche emanata senza previo parere del collegio sindacale, accolse ugualmente la domanda, rilevando che il fatto costitutivo del diritto dell'attore risiedeva nel conferimento dell'incarico e nella sua accettazione e svolgimento, e non gia nella manifestazione di volonta posta in essere dall'organo sociale con tale deliberazione).*
Il diritto al compenso degli amministratori delle societa e implicitamente riconosciuto negli artt. 2364 e 2389 cod.civ., nei quali si prevede che esso e determinato dall'atto costitutivo o dall'assemblea, nonche nell'art. 2392 dello stesso codice, che in ordine all'adempimento dei loro doveri richiama le norme del mandato, negozio che si presume oneroso (art. 1709 cod.civ.), e da ultimo nell'art. 2383, il quale, stabilendo il diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca senza giusta causa, ha il suo logico fondamento anche nella perdita di un guadagno. Ove manchi una disposizione nell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso all'amministratore, o lo determini in misura, manifestamente inadeguata, l'amministratore e abilitato a richiedere al giudice la Determinazione del suo congruo compenso. ( Cfr. Sulla prima parte, 923-62 e, sulla seconda parte, 1135-60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1967, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1967 |
Testo completo
L'annullamento della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi travolge la valutazione dei fatti in essa compiuta, onde il giudice di rinvio e libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di accertare un fatto costitutivo del diritto fatto valere, diverso da quello nel cui omesso esame la Corte di Cassazione aveva ravvisato il vizio previsto dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ.. ( nella specie, l'amministratore delegato di una societa per azioni, a seguito della revoca, dell'ufficio, aveva chiesto il pagamento dell'indennita di rappresentanza che il consiglio di amministrazione aveva a suo tempo deliberato rimettendone la Determinazione al vicepresidente. I giudici di merito avevano respinto la domanda relativa, ritenendo che, non essendo stata stabilita dagli organi sociali la misura del compenso, questo non potesse essere liquidato dal giudice. La Corte di Cassazione aveva ravvisato un difetto di motivazione nell'omissione di un esame diretto ad accertare se con la dedotta deliberazione consiliare la societa avesse inteso rimettere al Vice Presidente la stessa decisione sull'an o solo quella sul quantum, nel quale ultimo caso il giudice ben avrebbe potuto determinare egli stesso l'entita della prestazione. Il giudice di rinvio, dopo aver dichiarata la nullita della cennata deliberazione consiliare,perche emanata senza previo parere del collegio sindacale, accolse ugualmente la domanda, rilevando che il fatto costitutivo del diritto dell'attore risiedeva nel conferimento dell'incarico e nella sua accettazione e svolgimento, e non gia nella manifestazione di volonta posta in essere dall'organo sociale con tale deliberazione).*