TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8732/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vitale – Pec Email_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Marcella Camarda
Resistente
Oggetto: AGGRAVAMENTO DANNO BIOLOGICO DA MALATTIA
PROFESSIONALE
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 15.04.2025, mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso. Dichiara che il ricorrente non è soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.06.2024, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo che venisse accertato un CP_1
aggravamento della propria condizione di salute, riconoscendo un grado di inabilità permanente del 30% complessivo.
Deduceva a tal proposito di essere titolare della rendita vitalizia per malattia professionale n. 509120584, costituita dall' il 16/12/2014 con decorrenza CP_1
29/01/2009 per un grado di inabilità permanente del 20% e di avere presentato domanda di aggravamento che era stata rigettata dall'Istituto di assicurazioni, mentre il giudizio di opposizione ex art. 104 TU non aveva avuto riscontro.
Chiedeva disporsi ctu medico legale.
Costituito in giudizio, l' , conformemente al giudizio medico legale dei CP_1
propri sanitari, chiedeva il rigetto della domanda atteso che il quadro diagnostico appare invariato rispetto alla valutazione in precedenza compiuta.
In questa sede non si opponeva alla ctu medico legale.
Veniva pertanto espletata attività istruttoria mediante consulenza medico legale.
Quindi, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, solo l' depositava CP_1
note scritte insistendo sulle conclusioni rassegnate in memoria.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si dispone in conformità.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La consulenza tecnica ha accertato che il Sig. , allo stato attuale Parte_1
presenta “Tendinosi bilaterale spalle con residua algo disfunzionalità di modico grado valutabile nella misura complessiva del 7% (cod. 227). - Lombalgia cronica in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico con residui disturbi trofici sensitivi da confitto radicolare valutabile nella misura del 12%
(cod. 213). - Pregresso trauma distorsivo rachide cervicale: residua una modica disfunzionalità con danno pari al 2% (cod. 98).
Trattandosi di menomazioni interessanti organi coesistenti si perviene alla valutazione complessiva applicandola formula “a scalare” per un danno biologico pari al 20%”.
Ha concluso pertanto “Il Signor presenta: Parte_1
distorsivo del rachide cervicale in soggetto con tendinosi bilaterale delle spalle con residua modica algo disfunzionalità e lombalgia cronica da ernia discale trattata chirurgicamente con residui disturbi trofico sensitivi>>.
Il danno suddetto definibile “danno biologico” è valutabile nella misura del
20%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise da questo giudice poiché adeguatamente motivate e fondate su riscontri strumentali e diagnostici.
In virtù di tali argomenti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente soccombente non va assoggettato al pagamento delle spese processuali, avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc e non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 92 c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente