Articolo 32 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 aprile 1979
Art. 32.
I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979