Art. 32.
I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.
I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.