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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3350 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 24/03/2025
Il giorno 24/03/2025 alle ore 10,18 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3350 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Lucia Amoroso in sostituzione dell'avv. Daniele Salvatore
Maniscalco per parte attrice e l'avv. per parte convenuta. Controparte_2
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 24/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3350 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniele Salvatore
Maniscalco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
AVV. (c.f.: ) nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
ivi residente e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in via Zunica n. 31, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 13 ottobre 2021 l'avv. ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 925/2021 - R.G. n. 2112/2021) per la somma di €
16.329,74, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti del per il mancato Controparte_1 pagamento del saldo della fattura n. 8 del 20/04/2012 emessa per il “procedimento promosso dalla ditta SAIE contro il - sent. n. 32/2011”. CP_1 CP_1
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 21 ottobre 2021, il CP_1
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 26 novembre 2021 atto di
[...] citazione con il quale ha rappresentato di non potere “procedere alla corresponsione degli importi indicati nel decreto ingiunto opposto (nonché degli interessi, delle spese e dei compensi difensivi indicati in decreto ingiuntivo) per i motivi di seguito indicati: - dissesto finanziario del Comune di
…; - operatività della dichiarazione di dissesto con riferimento al caso in esame;
- … CP_1
impossibilità del di procedere al pagamento degli importi di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- trasmissione della rilevazione di debito fuori bilancio relativo all'anno 2012 alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione; - difetto di legittimazione ad agire nei confronti del ”. Controparte_1
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “- in via preliminare: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n° 952/2021 … stante il difetto di legittimazione ad agire dell'avv. Controparte_2
nei confronti del ed il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 CP_1
, e di conseguenza annullare il decreto ingiuntivo opposto, nonché la disposizione di
[...]
condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio;
- in via principale: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo … opposto, nonché la disposizione di condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio;
- annullare la disposizione di condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Radicatasi la lite, si è costituito l'avv. , depositando in data 01 marzo Controparte_2
2022 comparsa di risposta con la quale ha resistito all'avversa opposizione e ha domandato al
Tribunale di “- in via preliminare: ritenuto, che l'ente opponente non ha contestato il diritto di credito dell'odierno opposto, si chiede la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, atteso, tra l'altro, che l'opposizione si basa su eccezioni palesemente non fondate;
- in via subordinata, atteso, in ogni caso, che controparte ritiene, erroneamente, di dover pagare, soltanto, il 60 o 50% dell'importo dovuto, a causa del dissesto finanziario dell'ente … si chiede la
3 provvisoria esecutività dell'importo di € 9.797,84 …; - nel merito: rigettare integralmente
l'opposizione, di controparte, dichiarando la legittimità e l'efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto e dichiarare, altresì, l'irrilevanza, nei confronti dell'odierno opposto, della dichiarazione del dissesto finanziario del 18/05/2018 in quanto successiva al pignoramento e ai relativi obblighi che la legge impone al custode delle somme pignorate;
- condannare alle spese, competenze ed onorario del giudizio”.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale, in assenza di ulteriori istanze delle parti.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, va indubbiamente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di “difetto di legittimazione ad agire nei confronti del , nonché il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva del in quanto il Pubblico Ente non può materialmente sostituirsi Controparte_3 alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, che risulta essere l'unico soggetto competente a decidere per tutti i debiti antecedenti al 31 dicembre 2016”.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha evidenziato che in caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, CP_1
né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (cfr. in tal senso Cass. Civ. sentenza 10.03.2020 n. 6692).
L'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. Civ. nn.
1097/2010, 15498/2001, 1191/2001), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. S.U. n. 16059/2001; Cass. civ. n. 16959/2016).
Lo stato di dissesto, in altri termini, non comporta la perdita della cpacità processuale del
4 né dal lato attivo né da quello passivo, non essendo peraltro prevista alcuna sostituzione CP_1 dell'organo della procedura agli organi istituzionali.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione (attiva e passiva) sollevata dal CP_1
deve essere respinta.
3. Meritevole di rigetto è anche l'eccezione, formulata da parte opponente, di nullità del
“decreto ingiuntivo impugnato … in quanto emesso in violazione ed in contrasto della normativa applicabile per gli Enti in stato di dissesto”.
L'art. 248, comma II, del citato d. lgs. testualmente dispone che: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
La richiamata disposizione, se da un lato pone la preclusione ad intentare (e proseguire) azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente successivamente alla dichiarazione di dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, dall'altro lato, non prevede alcuna limitazione all'accertamento in sede giudiziale dei crediti, non essendo precluse le azioni di cognizione, le quali non si pongono in contrasto con il principio per cui la procedura di liquidazione dei debiti deve avvenire nel rispetto della par condicio creditorum.
Ciò che è preclusa è solo l'esecuzione e non anche l'accertamento del credito, e dunque la proponibilità di domande di accertamento e condanna finalizzate ad ottenere un titolo esecutivo, fermo restando che il credito accertato in questi termini sarà oggetto di liquidazione in sede esecutiva innanzi all'organo straordinario di liquidazione.
In altri termini, la norma è chiara nell'escludere che possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente dal momento della dichiarazione di dissesto, ma nella previsione normativa non rientrano le ordinarie azioni di accertamento e condanna quali sono quelle azionate con il ricorso in monitorio, che quindi sono assolutamente ammissibili.
4. Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve preliminarmente rammentarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al
5 regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che il opponente non ha affatto contestato i fatti CP_1
costitutivi (an) della pretesa azionata dall'avv. con il procedimento monitorio e neanche il CP_2
quantum debeatur, limitando le proprie lamentele alle eccezioni di cui si è detto, derivanti dallo stato di dissesto e alla asserita conseguente “impossibilità del di procedere al pagamento CP_1
degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente”.
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio: la parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, le eccezioni e contestazioni formulate dal sono Controparte_1
risultate destituite di fondamento.
Oltre alla irrilevanza dello stato di dissesto, di cui si è sopra già detto, del tutto inconferenti ed estranee all'oggetto del presente giudizio di cognizione risultano essere le vicende relative al pignoramento dei crediti avviato dalla Serit nell'agosto del 2012 contro il debitore avv. e CP_2 nei confronti del terzo all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai Controparte_1 conseguenti obblighi di custodia in capo al terzo pignorato e all'avvenuta redazione della “scheda
6 di rilevazione di debito fuori bilancio”.
Tali questioni riguardanti esclusivamente una eventuale procedura esecutiva, non possono costituire oggetto di esame da parte del Tribunale nell'odierno giudizio limitato, come visto, al solo accertamento della sussistenza del credito, oggetto del ricorso per ingiunzione.
Ne consegue che, per le ragioni ampiamente esposte, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente
D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 e 26.000, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3350/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 925/2021 Controparte_1
(R.G. n. 2112/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 13 ottobre 2021, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna il in persona del Sindaco e legae rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. delle spese del giudizio di opposizione liquidate Controparte_2
in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 24/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 24/03/2025
Il giorno 24/03/2025 alle ore 10,18 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3350 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Lucia Amoroso in sostituzione dell'avv. Daniele Salvatore
Maniscalco per parte attrice e l'avv. per parte convenuta. Controparte_2
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 24/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3350 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniele Salvatore
Maniscalco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
AVV. (c.f.: ) nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
ivi residente e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in via Zunica n. 31, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 13 ottobre 2021 l'avv. ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 925/2021 - R.G. n. 2112/2021) per la somma di €
16.329,74, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti del per il mancato Controparte_1 pagamento del saldo della fattura n. 8 del 20/04/2012 emessa per il “procedimento promosso dalla ditta SAIE contro il - sent. n. 32/2011”. CP_1 CP_1
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 21 ottobre 2021, il CP_1
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 26 novembre 2021 atto di
[...] citazione con il quale ha rappresentato di non potere “procedere alla corresponsione degli importi indicati nel decreto ingiunto opposto (nonché degli interessi, delle spese e dei compensi difensivi indicati in decreto ingiuntivo) per i motivi di seguito indicati: - dissesto finanziario del Comune di
…; - operatività della dichiarazione di dissesto con riferimento al caso in esame;
- … CP_1
impossibilità del di procedere al pagamento degli importi di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- trasmissione della rilevazione di debito fuori bilancio relativo all'anno 2012 alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione; - difetto di legittimazione ad agire nei confronti del ”. Controparte_1
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “- in via preliminare: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n° 952/2021 … stante il difetto di legittimazione ad agire dell'avv. Controparte_2
nei confronti del ed il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 CP_1
, e di conseguenza annullare il decreto ingiuntivo opposto, nonché la disposizione di
[...]
condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio;
- in via principale: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo … opposto, nonché la disposizione di condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio;
- annullare la disposizione di condanna alle spese del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Radicatasi la lite, si è costituito l'avv. , depositando in data 01 marzo Controparte_2
2022 comparsa di risposta con la quale ha resistito all'avversa opposizione e ha domandato al
Tribunale di “- in via preliminare: ritenuto, che l'ente opponente non ha contestato il diritto di credito dell'odierno opposto, si chiede la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, atteso, tra l'altro, che l'opposizione si basa su eccezioni palesemente non fondate;
- in via subordinata, atteso, in ogni caso, che controparte ritiene, erroneamente, di dover pagare, soltanto, il 60 o 50% dell'importo dovuto, a causa del dissesto finanziario dell'ente … si chiede la
3 provvisoria esecutività dell'importo di € 9.797,84 …; - nel merito: rigettare integralmente
l'opposizione, di controparte, dichiarando la legittimità e l'efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto e dichiarare, altresì, l'irrilevanza, nei confronti dell'odierno opposto, della dichiarazione del dissesto finanziario del 18/05/2018 in quanto successiva al pignoramento e ai relativi obblighi che la legge impone al custode delle somme pignorate;
- condannare alle spese, competenze ed onorario del giudizio”.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale, in assenza di ulteriori istanze delle parti.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, va indubbiamente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di “difetto di legittimazione ad agire nei confronti del , nonché il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva del in quanto il Pubblico Ente non può materialmente sostituirsi Controparte_3 alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, che risulta essere l'unico soggetto competente a decidere per tutti i debiti antecedenti al 31 dicembre 2016”.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha evidenziato che in caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, CP_1
né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (cfr. in tal senso Cass. Civ. sentenza 10.03.2020 n. 6692).
L'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. Civ. nn.
1097/2010, 15498/2001, 1191/2001), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. S.U. n. 16059/2001; Cass. civ. n. 16959/2016).
Lo stato di dissesto, in altri termini, non comporta la perdita della cpacità processuale del
4 né dal lato attivo né da quello passivo, non essendo peraltro prevista alcuna sostituzione CP_1 dell'organo della procedura agli organi istituzionali.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione (attiva e passiva) sollevata dal CP_1
deve essere respinta.
3. Meritevole di rigetto è anche l'eccezione, formulata da parte opponente, di nullità del
“decreto ingiuntivo impugnato … in quanto emesso in violazione ed in contrasto della normativa applicabile per gli Enti in stato di dissesto”.
L'art. 248, comma II, del citato d. lgs. testualmente dispone che: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
La richiamata disposizione, se da un lato pone la preclusione ad intentare (e proseguire) azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente successivamente alla dichiarazione di dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, dall'altro lato, non prevede alcuna limitazione all'accertamento in sede giudiziale dei crediti, non essendo precluse le azioni di cognizione, le quali non si pongono in contrasto con il principio per cui la procedura di liquidazione dei debiti deve avvenire nel rispetto della par condicio creditorum.
Ciò che è preclusa è solo l'esecuzione e non anche l'accertamento del credito, e dunque la proponibilità di domande di accertamento e condanna finalizzate ad ottenere un titolo esecutivo, fermo restando che il credito accertato in questi termini sarà oggetto di liquidazione in sede esecutiva innanzi all'organo straordinario di liquidazione.
In altri termini, la norma è chiara nell'escludere che possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente dal momento della dichiarazione di dissesto, ma nella previsione normativa non rientrano le ordinarie azioni di accertamento e condanna quali sono quelle azionate con il ricorso in monitorio, che quindi sono assolutamente ammissibili.
4. Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve preliminarmente rammentarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al
5 regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che il opponente non ha affatto contestato i fatti CP_1
costitutivi (an) della pretesa azionata dall'avv. con il procedimento monitorio e neanche il CP_2
quantum debeatur, limitando le proprie lamentele alle eccezioni di cui si è detto, derivanti dallo stato di dissesto e alla asserita conseguente “impossibilità del di procedere al pagamento CP_1
degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente”.
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio: la parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, le eccezioni e contestazioni formulate dal sono Controparte_1
risultate destituite di fondamento.
Oltre alla irrilevanza dello stato di dissesto, di cui si è sopra già detto, del tutto inconferenti ed estranee all'oggetto del presente giudizio di cognizione risultano essere le vicende relative al pignoramento dei crediti avviato dalla Serit nell'agosto del 2012 contro il debitore avv. e CP_2 nei confronti del terzo all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai Controparte_1 conseguenti obblighi di custodia in capo al terzo pignorato e all'avvenuta redazione della “scheda
6 di rilevazione di debito fuori bilancio”.
Tali questioni riguardanti esclusivamente una eventuale procedura esecutiva, non possono costituire oggetto di esame da parte del Tribunale nell'odierno giudizio limitato, come visto, al solo accertamento della sussistenza del credito, oggetto del ricorso per ingiunzione.
Ne consegue che, per le ragioni ampiamente esposte, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente
D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 e 26.000, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3350/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 925/2021 Controparte_1
(R.G. n. 2112/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 13 ottobre 2021, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna il in persona del Sindaco e legae rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. delle spese del giudizio di opposizione liquidate Controparte_2
in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 24/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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