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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11376 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Parte_1
Roma, Via Cantoira, n.1, partita I.v.a. e codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, Sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero Serafino n. Parte_1
8, Pal. A, presso gli Avvocati Benedetto Macri e Massimiliano Migliorino, i quali la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Via delle Capannelle n. 130, codice fiscale e partita I.v.a. CP_1
, in persona del legale rappresentante, Geom. elettivamente domiciliata P.IVA_2 CP_2 in Roma, Via Sardegna n.55, presso l'Avv. Stefano Caponetti, dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18284-2020 (n. 54901-2020 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 21.3.2025 svolta mediante trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Dichiarata la falsità della documentazione prodotta dalla perché' falsamente assume CP_1
Pt_ come proprie dalla spese effettuate dalla costruzioni e ristrutturazioni ovvero spese CP_1
della a.t.i. e/o del cantiere di popoli e non della che falsamente se le attribuisce come CP_1
documentato dalla costruzioni e con la produzione della documentazione in atti. Parte_1
Dichiarato che gli elenchi 'nn. 11-12-13-14' irritualmente prodotti dalla attengono a CP_1
a) l'elenco '11' sono in realtà conti sopportati dalla e non della Parte_1 CP_1
[... 2
b) l'elenco '12' è una confusa elencazione di operazioni perché elenca “operai” sino al Pt_3
2019 e non operai attinenti al cantiere di Popoli chiuso nel 2017
c) l'elenco '13' sono spese generali della – elenco erroneo perché attiene a spese CP_1 esclusive della e non all' – spese false non della CP_1 Controparte_3
CP_3
d) l'elenco '14' è elenco falso perché riporta i fornitori e fatture della Parte_1
Contr e non dell' /o pagamenti della in luogo della come CP_1 Parte_1
dalla stessa confessato.
Inoltre
Dichiarato che la Lista fatture fornitori della di €. 245.037,24 non Parte_1 Parte_1
è aggiornata ad e. 255.098,89.
Dichiarato che manca la lista fatture della dalla quale è stato chiesto di detrarre euro CP_1
39.956,60 di spese non riconosciute perché non documentate e non inerenti al cantiere di Popoli.
Dichiarato che vi sono euro 10.650,00 di ferro eccedente che non risulta essere stato posto in opera
–non risultante dalla contabilità di cantiere.
Dichiarato che le fatture della Gemont srl n.52 del 30.09.2016 e n.1 del 03.03.2017 di €. 3.700,00 +
2.100,00 e la fattura di OR srl n.08 del 30.06.2016 di €. 3.550,00+iva, la fattura di IO
Mobili srl n.69 del 17.06.2017 di €. 3.100,00 non sono imputabili al Cantiere di Popoli – ma a cantieri propri della CP_1
Dichiarato che le fatture elementi di ingegneria studio tecnico associato ing. n.41/2017 Per_1 del 02.08.2017 di €. 2.500,00 e n.53/2017 del 29.11.2017 di €. 2.500,00 sono del tutto sconosciute esclusive della e non all' CP_1 CP_3
Dichiarato che il subappalto della Perforesine srl e relativa alla fattura n.26 del 20.12.2018 attiene alla e non all' ' CP_1 CP_3
Dichiarato che le fatture 9/19 e 17/19 sono state artificiosamente emesse dopo la chiusura nel 2018 del cantiere di Popoli e dopo la chiusura dei conti del dare-avere di cui ai conteggi 21-02-18 e 21-
02-19 di con un credito c.r. di 27.985,17. CP_2
'Dichiarata la infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto perché è fondata falsamente su fatture prive di riscontro materiale – tecnico contabile prive di corrispettivi peraltro inesistenti di opere e/o attività –materiali documentali, mere asserzioni capziose – defatigatorie falsamente attribuite alla e non alla CP_1 Parte_1
Dichiarata la sussistenza del credito della opponente per euro 30.240,05
l'adito Tribunale voglia 3
dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta dalla e l'ingiunzione concessa CP_1
perché inesistente, non dovuto il quantum debeatur portato dalle fatture ingiunte n.ri 9/19 e 17/19 poste a fondamento della ingiunzione perché indebitamente emesse dalla nei confronti CP_1
della prive di corrispettivi peraltro inesistenti e/o di palesi Parte_1
attribuzioni non sussistendo alcun credito della opposta nei confronti della opponente che di contro
è creditrice della opposta della documentata somma di euro 30.240,45 e ciò per la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei lavori nei due cantieri.
Voglia
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo tamquam non esset perché nulla dovuto all'opposta CP_1
[... per le fatture n.ri 9/19 e 17/19 ingiunte e condannarla al pagamento alla
[...]
Co
della somma di euro 33.000 con interessi moratori, ex Parte_1
D.LVO 231_2002, dal 21/02/2019 all'effettivo soddisfo, dovute per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di Popoli e di LA NA.
E voglia altresì condannarla alle spese - competenze – spese generali- CAP – IVA come per legge.”
Parte_4
“Piaccia al Tribunale adito, esaminati gli atti ed i copiosi documenti prodotti dalle parti, rigettata l'eccezione preliminare dell'opposta sulla incompetenza del Tribunale di Roma, respingere l'opposizione confermando in toto il D.I. n. 18284/2020-RG. 54901/2020 ed, in particolare, il quantum debeatur ivi ingiunto con interessi legali decorrenti dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare la in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di assistenza legale nella misura prevista, per la prestazione, dal D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario spese ex art. 15 L.F. e imposte ex lege”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.1.2021, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.18284-2020, emesso il 20.11.2020 e inoltrato
[...]
il 10.12.2020 per la notificazione tramite il servizio postale, con cui il Giudice del Tribunale di
Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di €187.435,33, oltre CP_1 interessi al saggio legale e spese processuali, quale “corrispettivo per prestazioni eseguite nei suoi confronti, come risultante da fatture nr. FPR 9/19 del 29/05/2019 (allegato 1) e nr. FPR 17/19 del
18/07/2019 (allegato 2) e da relativi estratti autentici delle pagine 12/2019 e 18/2019 del registro
Cont Ven tenuto dalla società autenticati dal Notaio Rep n. 32.909 del 17 CP_1 Per_2
Settembre 2020”, come indicato nel ricorso. 4
Con l'atto di citazione, proponeva al Parte_1
Tribunale di Roma la domanda:
“Ove non accolto l'invito pregiudiziale alla mediazione e con l'espressa riserva di ricorso al
Tribunale di Pescara per la mala gestio della contrariis CP_6
dichiarata preliminarmente la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Pescara ex artt. 28-38 cpc –19 Regolamento Interno 4.6.2015 ovvero in subordine, per mero tuziorismo difensivo ove non ritenuta la propria incompetenza per territorio.
Nel merito: dichiarata la infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto perché falsamente fondato su fatture prive di riscontro materiale – tecnico contabile prive di corrispettivi peraltro inesistenti di opere e/o attività – materiali – documentali, mere asserzioni capziose –defatigatorie.
Dichiarata la sussistenza del credito della opponente per euro 30.240.05
L'adito Tribunale Voglia
I) dichiarare la propria incompetenza per territorio all'esame e conoscenza della vertenza Sapori
perché è unicamente competente il Parte_1
Tribunale Ordinario di Pescara –sezioni civili- ai sensi e per gli effetti degli artt. 28-38 cpc e 19 del
Regolamento Interno 04.06.2015;
II) dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex artt.28 e 38 cpc e 19 Regolamento Interno
04.06.2015, alla emissione del decreto ingiuntivo 16/20.11.2020 n.18284/2020 pronunziato nel procedimento RG n.54901/2020 promosso dalla nei confronti della CP_1 [...]
Co perché è esclusivo competente per territorio il Tribunale Controparte_7
di Pescara –sezioni civili.
Per l'effetto
L'adito Tribunale Voglia Dichiarare la inefficacia e nullità dell'opposto decreto ingiuntivo
16/20.11.2020 n.18284/2020 emesso nel procedimento RG n.54901/2020 promosso dalla CP_1
Co nei confronti della perché pronunziato Parte_1
dal Tribunale di Roma incompetente per territorio perché è esclusivamente competente per territorio il Tribunale di Pescara ex artt. 28-38 cpc e 19 del Regolamento Interno 04.06.2015 e in quanto tale revocarlo tamquam non esset- e condannare l'opposta alle spese – competenze – spese generali- CAP – IVA come per legge.
In via meramente subordinata svolta per mero tuziorismo difensivo 5
Ove, in ipotesi tuzioristica, dovesse ritenersi competente l'adito Tribunale di Roma, voglia dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta e l'ingiunzione concessa perché inesistente, non dovuto il quantum debeatur portato dalle fatture ingiunte n.ri 9/19 e 17/19 poste a fondamento della ingiunzione perché indebitamente emesse dalla nei confronti della CP_1
prive di corrispettivi peraltro inesistenti non sussistendo alcun Parte_1 Parte_1
credito della opposta nei confronti della opponente che di contro è creditrice della opposta della documentata somma di euro 30.240,45 e ciò per la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei lavori nei due cantieri.
Voglia
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo tamquam non esset perché nulla dovuto all'opposta CP_1
[... per le fatture n.ri 9/19 e 17/19 ingiunte e condannarla al pagamento alla
[...]
Co
della somma di euro 30.240,45 e con interessi di legge Parte_1 dal 31.12.2018 all'effettivo soddisfo, dovute per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di
Popoli e di LA NA.
E voglia altresì condannarla alle spese - competenze – spese generali- CAP
– IVA come per legge.
Sin da ora –ove il Tribunale si dovesse ritenere competente, si chiedono i termini di cui all'art. 183
VI co. n.ri –1-2-3 cpc.”
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, Parte_1
con atto rogato il 11.6.2015 dal notaio Dott. (repertorio n. 874, Persona_3
raccolta n. 591 – documento n.1), le parti avevano costituito un'associazione temporanea d'impresa
( , essendo state incaricate di eseguire lavori edili di ripristino conseguenti ai danni causati dal CP_3 sisma del 2009, nell'Aggregato n. 46 di Popoli (Pe).
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando la competenza del Tribunale di Pescara, in base all'art. 19 del “Regolamento interno –
Regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento al mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito per l'esecuzione dell'appalto relativo a Aggregato n. 46 di
Popoli (PE)” – documento n. 2.
Nel merito, negava la sussistenza del credito azionato, assumendo che le fatture prodotte in sede monitoria erano “basate su mere descrizioni di lavori (miglioramento sismico 'dell'Aggregato 46')
Popoli, di inesistenti corrispettivi, prive di qualsiasi riscontro tecnico contabile oltre che in violazione di legge per l'applicazione dell'IVA al 10% che non [era] dovuta.”
Assumeva che dal credito azionato non era stato detratto l'importo di €27.985,17 pari al debito riconosciuto da al 2.2.2018 per il cantiere LA NA e che, con messaggio di posta CP_1 6
elettronica certificata (P.e.c.) del 29.7.2019 aveva richiesto lo storno delle fatture “9/19 e 17/19 perché non corrispondenti alla contabilità ATI”; che, con P.e.c. del 4.11.2019, aveva ribadito la richiesta, evidenziando che andava considerato il credito posto in esecuzione con atto di pignoramento presso terzi notificato alle parti dal , in base a due decreti Controparte_8 ingiuntivi emessi per € 34.769,44 ed € 68.969,33, la cui quota gravante su ciascuna per la metà era pari a € 51.869,27 e aggiungeva che, considerati i corrispettivi pagati per i lavori svolti nei cantieri a
Popoli e LA, il proprio credito era pari a € 30.240,05, aggiungeva che aveva CP_1
manifestato la volontà di conciliare la controversia.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 26.10.2021. si costituiva in giudizio il giorno 1.9.2021, con la comparsa di risposta, di cui si CP_1 richiama il contenuto, per quanto qui non riportato e, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva: “Voglia il Tribunale adito, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, istruita la causa, respingere l'opposizione, proposta ex adverso, e confermare il D.I. n. 18284/2020-RG.
e, per l'effetto, condannare la al P.IVA_3 Controparte_4
pagamento delle spese di assistenza legale nel procedimento de quo nella misura prevista dal D.M.
55/2014 oltre rimborso forfettario spese ex art. 15 L.F., nonché interessi e rivalutazione del capitale ingiunto dall'emissione del D.I. opposto fino all'effettivo pagamento del quantum richiesto ed ingiunto oltre oneri fiscali di legge”. contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed esponeva che CP_1 entrambe le parti avevano sede a Roma e che la pattuizione indicata dall'opponente era stata conclusa per “necessità logistiche riferite ad uno o più affari determinati risultanti da prova scritta”, ma in tale regolamento, pur riferito all'appalto conferito all'associazione temporanea d'imprese, non erano state indicate le obbligazioni a carico dei partecipanti, mentre “il foro competente [era] quello del luogo dell'adempimento di fine appalto.”
Nel merito, deduceva che le fatture azionate in sede monitoria “riguarda[va]no varianti al contratto di appalto con l'Aggregato 46 di Popoli i cui costi e ricavi [erano], inter partes, disciplinati dall'art. 6 del Regolamento interno dell'A.T.I. non modificato dall'atto di risoluzione per esclusione della del rapporto associativo del 16/11/2016.” Controparte_9
Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, riferita al credito per il corrispettivo di lavori nell'Aggregato n. 46 di Popoli, esente da opposizione al decreto ingiuntivo, e l'estraneità alla ragione di credito azionata in una procedura esecutiva promossa dal in base a un Controparte_8
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia, la cui opposizione era stata oggetto di rinuncia espressa dalla controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. 7
La causa passava in decisione all'udienza del 13.12.2022, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, ed era decisa con la sentenza n. 6193/2023, con il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale e la rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza del 18.4.2023, con cui erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 21.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
La decisione concernente l'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale è stata resa con la sentenza n. 6193/2023 pronunciata in corso di causa.
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. imponeva alla parte opposta di documentare o provare la costituzione dell' le pattuizioni regolatrici dei rapporti tra le CP_3 imprese associate, in base all'esecuzione dei contratti di appalto conclusi dalle stesse, e la natura e l'entità dei lavori svolti e dei servizi prestati, dati costituenti i fatti costitutivi del rapporto di dare e avere evocato nel ricorso monitorio.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di 8
Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del
3.3.2009)
Nel corso della presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., la società opponente ha prodotto con l'atto di citazione quattro dei trentaquattro documenti ivi elencati, e, nel secondo termine ex art. 183 c. VI c.p.c., ha prodotto “le buste paga degli operai e le fatture pagate dalla costruzioni e ristrutturazioni e non dalla e, nel terzo termine ex art. 183 c. VI c.p.c., unicamente la CP_1
visura camerale relativa alla controparte.
Con la comparsa di risposta, ha prodotto l'atto intitolato “Costituzione associazione CP_1 temporanea di imprese e mandato collettivo speciale con rappresentante”, concluso con la controparte e rogato l'11.6.2015 dal notaio Dott. (repertorio n. 874, Persona_3 raccolta n. 591 – documento n. 1), la scrittura privata del 4.6.2015 intitolata “Regolamento interno” sottoscritta dalle parti ora in causa e da (documento n. 2), l'“Atto di Controparte_9 risoluzione del rapporto associativo” sottoscritto dalle parti il 16.11.2016 (documento n. 3), una Co nota di formazione unilaterale con indicazione di “acconti percepiti da su compensazioni di contabilità interna” e fatture (n. 25/2016, 29/2016, 36/2016, 10/2018 e 20/2018) emesse dalla medesima nei confronti dell'attuale parte opponente (documento n. 4), nonché il contratto di appalto stipulato con scrittura privata del 5.8.2015 dal Consorzio Obbligatorio Aggregato n. 46 –
c.f. – con quale mandataria dell' (documento n. 5), uno stampato P.IVA_4 CP_1 CP_3 intitolato “IVA agevolata al 10% Ristrutturazione, Restauro e Risanamento conservativo”
(documento n. 6), un foglio di elaborazione contabile di formazione unilaterale (documento n. 8), fatture commerciali – 24, 26 e 28 del 2018 - emesse da nei confronti dell'attuale CP_1
controparte e altre emesse dalla medesima nei confronti di – n. 1, 2, 3, 4 e 8 del 2019 Parte_5
(documento n. 9), scrittura privata del 4.6.2015 tra le parti in causa e e il Controparte_9
, riferita al contratto preliminare di appalto e a obbligazioni a favore di Controparte_8 quest'ultimo (documento n. 10).
La documentazione appena indicata non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in sede monitoria per il pagamento delle fatture n. 9/2019 e 17/2019 emesse da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
- la fattura n. 9/2019 è stata emessa il 29.5.2019 con la causale: “Lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 Aggregato 46 - Popoli (PE) –
Valorizzazione compensativa contabilità Interna secondo quanto stabilito In ATI, art. 1, comma 6, punto 5 - ACCONTO compensazione 11 SAL”
- la fattura n. 17/2019 è stata emessa il 18.7.2019 con la causale: “Lavori di miglioramento sismico
e riparazione dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 Aggregato 46 - Popoli (PE) – 9
Valorizzazione compensativa contabilità interna secondo quanto stabilito da ATI, art. 1, comma 6, punto 5 del 11/06/2015 e successivo Atto del 16/11/2016 per rimodulazione delle quote associative.
Saldo compensazione 11 ed ultimo SAL come estratto conto inviato con Pec del 29/05/2019 e non contestato per un importo imponibile di euro 272.058,13, a vostro debito, per esatta ripartizione dei costi da noi contabilizzati e sostenuti.
A detrarre acconti percepiti con tt. n 26/16-29/16-10118-20/18 per complessivi euro 85.107,58 imponibili.
A detrarre le opere di miglioria da noi fatturate per l'Importo complessivo di euro 33.692.53, di cui vostra spettanza euro 16.509,34.
A detrarre ultimo acconto giusta fattura FPR 9/19 di euro 50.000,00 di imponibile, non contestata
e il cui importo non è stato ancora . Parte_6
Restano a saldo imponibile euro 120.441,21 oltre IVA.”
Le fatture appena indicate, non riguardano il corrispettivo di lavori edili commissionati dall'una all'altra parte in causa, essendo riferite a compensazioni di crediti non meglio specificati, i cui imprecisati fatti costitutivi sono rimasti indimostrati tra le stesse società, componenti l'A.T.I.
Si rileva che non è stata effettuata la produzione integrale della documentazione integrale dei lavori eseguiti dalle parti nell'ambito appena indicato, non essendo in atti neppure gli stati di avanzamento dei lavori, ed è inammissibile il deposito di due CD-Rom effettuato in cancelleria da il CP_1
13.12.2021, nell'assoluto difetto di alcuna inerente autorizzazione del Giudice, non essendo tale l'invito formulato all'udienza del 26.10.2021, volto a conseguire il riordino dei fascicoli di parte, circa i quali erano state indicate le carenze di cui al verbale.
Per le stesse ragioni, non è fondata la domanda riconvenzionale azionata dalla società opponente per il pagamento di € 30.240,45, oltre interessi dal 31.12.2018, “per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di Popoli e di LA NA”, non meglio allegati e provati, ed è noto che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza, e tanto meno la valenza probatoria degli stessi, la cui valutazione, circa i fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 6606 del 6.4.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 12748 del 21.6.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 22055 del 22.9.2017; Cass. Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 3306 del 11.2.2020).
Alle considerazioni appena svolto, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, con l'integrale compensazione delle spese processuali, anche relative alla fase definita con la sentenza n. 6193/2023. 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 18284-2020 (n. 54901-2020 R.G.) e respinge la domanda riconvenzionale.
Spese processuali compensate.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice
EL GA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Parte_1
Roma, Via Cantoira, n.1, partita I.v.a. e codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, Sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero Serafino n. Parte_1
8, Pal. A, presso gli Avvocati Benedetto Macri e Massimiliano Migliorino, i quali la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Via delle Capannelle n. 130, codice fiscale e partita I.v.a. CP_1
, in persona del legale rappresentante, Geom. elettivamente domiciliata P.IVA_2 CP_2 in Roma, Via Sardegna n.55, presso l'Avv. Stefano Caponetti, dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18284-2020 (n. 54901-2020 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 21.3.2025 svolta mediante trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Dichiarata la falsità della documentazione prodotta dalla perché' falsamente assume CP_1
Pt_ come proprie dalla spese effettuate dalla costruzioni e ristrutturazioni ovvero spese CP_1
della a.t.i. e/o del cantiere di popoli e non della che falsamente se le attribuisce come CP_1
documentato dalla costruzioni e con la produzione della documentazione in atti. Parte_1
Dichiarato che gli elenchi 'nn. 11-12-13-14' irritualmente prodotti dalla attengono a CP_1
a) l'elenco '11' sono in realtà conti sopportati dalla e non della Parte_1 CP_1
[... 2
b) l'elenco '12' è una confusa elencazione di operazioni perché elenca “operai” sino al Pt_3
2019 e non operai attinenti al cantiere di Popoli chiuso nel 2017
c) l'elenco '13' sono spese generali della – elenco erroneo perché attiene a spese CP_1 esclusive della e non all' – spese false non della CP_1 Controparte_3
CP_3
d) l'elenco '14' è elenco falso perché riporta i fornitori e fatture della Parte_1
Contr e non dell' /o pagamenti della in luogo della come CP_1 Parte_1
dalla stessa confessato.
Inoltre
Dichiarato che la Lista fatture fornitori della di €. 245.037,24 non Parte_1 Parte_1
è aggiornata ad e. 255.098,89.
Dichiarato che manca la lista fatture della dalla quale è stato chiesto di detrarre euro CP_1
39.956,60 di spese non riconosciute perché non documentate e non inerenti al cantiere di Popoli.
Dichiarato che vi sono euro 10.650,00 di ferro eccedente che non risulta essere stato posto in opera
–non risultante dalla contabilità di cantiere.
Dichiarato che le fatture della Gemont srl n.52 del 30.09.2016 e n.1 del 03.03.2017 di €. 3.700,00 +
2.100,00 e la fattura di OR srl n.08 del 30.06.2016 di €. 3.550,00+iva, la fattura di IO
Mobili srl n.69 del 17.06.2017 di €. 3.100,00 non sono imputabili al Cantiere di Popoli – ma a cantieri propri della CP_1
Dichiarato che le fatture elementi di ingegneria studio tecnico associato ing. n.41/2017 Per_1 del 02.08.2017 di €. 2.500,00 e n.53/2017 del 29.11.2017 di €. 2.500,00 sono del tutto sconosciute esclusive della e non all' CP_1 CP_3
Dichiarato che il subappalto della Perforesine srl e relativa alla fattura n.26 del 20.12.2018 attiene alla e non all' ' CP_1 CP_3
Dichiarato che le fatture 9/19 e 17/19 sono state artificiosamente emesse dopo la chiusura nel 2018 del cantiere di Popoli e dopo la chiusura dei conti del dare-avere di cui ai conteggi 21-02-18 e 21-
02-19 di con un credito c.r. di 27.985,17. CP_2
'Dichiarata la infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto perché è fondata falsamente su fatture prive di riscontro materiale – tecnico contabile prive di corrispettivi peraltro inesistenti di opere e/o attività –materiali documentali, mere asserzioni capziose – defatigatorie falsamente attribuite alla e non alla CP_1 Parte_1
Dichiarata la sussistenza del credito della opponente per euro 30.240,05
l'adito Tribunale voglia 3
dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta dalla e l'ingiunzione concessa CP_1
perché inesistente, non dovuto il quantum debeatur portato dalle fatture ingiunte n.ri 9/19 e 17/19 poste a fondamento della ingiunzione perché indebitamente emesse dalla nei confronti CP_1
della prive di corrispettivi peraltro inesistenti e/o di palesi Parte_1
attribuzioni non sussistendo alcun credito della opposta nei confronti della opponente che di contro
è creditrice della opposta della documentata somma di euro 30.240,45 e ciò per la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei lavori nei due cantieri.
Voglia
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo tamquam non esset perché nulla dovuto all'opposta CP_1
[... per le fatture n.ri 9/19 e 17/19 ingiunte e condannarla al pagamento alla
[...]
Co
della somma di euro 33.000 con interessi moratori, ex Parte_1
D.LVO 231_2002, dal 21/02/2019 all'effettivo soddisfo, dovute per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di Popoli e di LA NA.
E voglia altresì condannarla alle spese - competenze – spese generali- CAP – IVA come per legge.”
Parte_4
“Piaccia al Tribunale adito, esaminati gli atti ed i copiosi documenti prodotti dalle parti, rigettata l'eccezione preliminare dell'opposta sulla incompetenza del Tribunale di Roma, respingere l'opposizione confermando in toto il D.I. n. 18284/2020-RG. 54901/2020 ed, in particolare, il quantum debeatur ivi ingiunto con interessi legali decorrenti dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare la in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di assistenza legale nella misura prevista, per la prestazione, dal D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario spese ex art. 15 L.F. e imposte ex lege”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.1.2021, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.18284-2020, emesso il 20.11.2020 e inoltrato
[...]
il 10.12.2020 per la notificazione tramite il servizio postale, con cui il Giudice del Tribunale di
Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di €187.435,33, oltre CP_1 interessi al saggio legale e spese processuali, quale “corrispettivo per prestazioni eseguite nei suoi confronti, come risultante da fatture nr. FPR 9/19 del 29/05/2019 (allegato 1) e nr. FPR 17/19 del
18/07/2019 (allegato 2) e da relativi estratti autentici delle pagine 12/2019 e 18/2019 del registro
Cont Ven tenuto dalla società autenticati dal Notaio Rep n. 32.909 del 17 CP_1 Per_2
Settembre 2020”, come indicato nel ricorso. 4
Con l'atto di citazione, proponeva al Parte_1
Tribunale di Roma la domanda:
“Ove non accolto l'invito pregiudiziale alla mediazione e con l'espressa riserva di ricorso al
Tribunale di Pescara per la mala gestio della contrariis CP_6
dichiarata preliminarmente la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Pescara ex artt. 28-38 cpc –19 Regolamento Interno 4.6.2015 ovvero in subordine, per mero tuziorismo difensivo ove non ritenuta la propria incompetenza per territorio.
Nel merito: dichiarata la infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto perché falsamente fondato su fatture prive di riscontro materiale – tecnico contabile prive di corrispettivi peraltro inesistenti di opere e/o attività – materiali – documentali, mere asserzioni capziose –defatigatorie.
Dichiarata la sussistenza del credito della opponente per euro 30.240.05
L'adito Tribunale Voglia
I) dichiarare la propria incompetenza per territorio all'esame e conoscenza della vertenza Sapori
perché è unicamente competente il Parte_1
Tribunale Ordinario di Pescara –sezioni civili- ai sensi e per gli effetti degli artt. 28-38 cpc e 19 del
Regolamento Interno 04.06.2015;
II) dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex artt.28 e 38 cpc e 19 Regolamento Interno
04.06.2015, alla emissione del decreto ingiuntivo 16/20.11.2020 n.18284/2020 pronunziato nel procedimento RG n.54901/2020 promosso dalla nei confronti della CP_1 [...]
Co perché è esclusivo competente per territorio il Tribunale Controparte_7
di Pescara –sezioni civili.
Per l'effetto
L'adito Tribunale Voglia Dichiarare la inefficacia e nullità dell'opposto decreto ingiuntivo
16/20.11.2020 n.18284/2020 emesso nel procedimento RG n.54901/2020 promosso dalla CP_1
Co nei confronti della perché pronunziato Parte_1
dal Tribunale di Roma incompetente per territorio perché è esclusivamente competente per territorio il Tribunale di Pescara ex artt. 28-38 cpc e 19 del Regolamento Interno 04.06.2015 e in quanto tale revocarlo tamquam non esset- e condannare l'opposta alle spese – competenze – spese generali- CAP – IVA come per legge.
In via meramente subordinata svolta per mero tuziorismo difensivo 5
Ove, in ipotesi tuzioristica, dovesse ritenersi competente l'adito Tribunale di Roma, voglia dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta e l'ingiunzione concessa perché inesistente, non dovuto il quantum debeatur portato dalle fatture ingiunte n.ri 9/19 e 17/19 poste a fondamento della ingiunzione perché indebitamente emesse dalla nei confronti della CP_1
prive di corrispettivi peraltro inesistenti non sussistendo alcun Parte_1 Parte_1
credito della opposta nei confronti della opponente che di contro è creditrice della opposta della documentata somma di euro 30.240,45 e ciò per la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei lavori nei due cantieri.
Voglia
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo tamquam non esset perché nulla dovuto all'opposta CP_1
[... per le fatture n.ri 9/19 e 17/19 ingiunte e condannarla al pagamento alla
[...]
Co
della somma di euro 30.240,45 e con interessi di legge Parte_1 dal 31.12.2018 all'effettivo soddisfo, dovute per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di
Popoli e di LA NA.
E voglia altresì condannarla alle spese - competenze – spese generali- CAP
– IVA come per legge.
Sin da ora –ove il Tribunale si dovesse ritenere competente, si chiedono i termini di cui all'art. 183
VI co. n.ri –1-2-3 cpc.”
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, Parte_1
con atto rogato il 11.6.2015 dal notaio Dott. (repertorio n. 874, Persona_3
raccolta n. 591 – documento n.1), le parti avevano costituito un'associazione temporanea d'impresa
( , essendo state incaricate di eseguire lavori edili di ripristino conseguenti ai danni causati dal CP_3 sisma del 2009, nell'Aggregato n. 46 di Popoli (Pe).
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando la competenza del Tribunale di Pescara, in base all'art. 19 del “Regolamento interno –
Regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento al mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito per l'esecuzione dell'appalto relativo a Aggregato n. 46 di
Popoli (PE)” – documento n. 2.
Nel merito, negava la sussistenza del credito azionato, assumendo che le fatture prodotte in sede monitoria erano “basate su mere descrizioni di lavori (miglioramento sismico 'dell'Aggregato 46')
Popoli, di inesistenti corrispettivi, prive di qualsiasi riscontro tecnico contabile oltre che in violazione di legge per l'applicazione dell'IVA al 10% che non [era] dovuta.”
Assumeva che dal credito azionato non era stato detratto l'importo di €27.985,17 pari al debito riconosciuto da al 2.2.2018 per il cantiere LA NA e che, con messaggio di posta CP_1 6
elettronica certificata (P.e.c.) del 29.7.2019 aveva richiesto lo storno delle fatture “9/19 e 17/19 perché non corrispondenti alla contabilità ATI”; che, con P.e.c. del 4.11.2019, aveva ribadito la richiesta, evidenziando che andava considerato il credito posto in esecuzione con atto di pignoramento presso terzi notificato alle parti dal , in base a due decreti Controparte_8 ingiuntivi emessi per € 34.769,44 ed € 68.969,33, la cui quota gravante su ciascuna per la metà era pari a € 51.869,27 e aggiungeva che, considerati i corrispettivi pagati per i lavori svolti nei cantieri a
Popoli e LA, il proprio credito era pari a € 30.240,05, aggiungeva che aveva CP_1
manifestato la volontà di conciliare la controversia.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 26.10.2021. si costituiva in giudizio il giorno 1.9.2021, con la comparsa di risposta, di cui si CP_1 richiama il contenuto, per quanto qui non riportato e, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva: “Voglia il Tribunale adito, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, istruita la causa, respingere l'opposizione, proposta ex adverso, e confermare il D.I. n. 18284/2020-RG.
e, per l'effetto, condannare la al P.IVA_3 Controparte_4
pagamento delle spese di assistenza legale nel procedimento de quo nella misura prevista dal D.M.
55/2014 oltre rimborso forfettario spese ex art. 15 L.F., nonché interessi e rivalutazione del capitale ingiunto dall'emissione del D.I. opposto fino all'effettivo pagamento del quantum richiesto ed ingiunto oltre oneri fiscali di legge”. contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed esponeva che CP_1 entrambe le parti avevano sede a Roma e che la pattuizione indicata dall'opponente era stata conclusa per “necessità logistiche riferite ad uno o più affari determinati risultanti da prova scritta”, ma in tale regolamento, pur riferito all'appalto conferito all'associazione temporanea d'imprese, non erano state indicate le obbligazioni a carico dei partecipanti, mentre “il foro competente [era] quello del luogo dell'adempimento di fine appalto.”
Nel merito, deduceva che le fatture azionate in sede monitoria “riguarda[va]no varianti al contratto di appalto con l'Aggregato 46 di Popoli i cui costi e ricavi [erano], inter partes, disciplinati dall'art. 6 del Regolamento interno dell'A.T.I. non modificato dall'atto di risoluzione per esclusione della del rapporto associativo del 16/11/2016.” Controparte_9
Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, riferita al credito per il corrispettivo di lavori nell'Aggregato n. 46 di Popoli, esente da opposizione al decreto ingiuntivo, e l'estraneità alla ragione di credito azionata in una procedura esecutiva promossa dal in base a un Controparte_8
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia, la cui opposizione era stata oggetto di rinuncia espressa dalla controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. 7
La causa passava in decisione all'udienza del 13.12.2022, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, ed era decisa con la sentenza n. 6193/2023, con il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale e la rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza del 18.4.2023, con cui erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 21.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
La decisione concernente l'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale è stata resa con la sentenza n. 6193/2023 pronunciata in corso di causa.
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. imponeva alla parte opposta di documentare o provare la costituzione dell' le pattuizioni regolatrici dei rapporti tra le CP_3 imprese associate, in base all'esecuzione dei contratti di appalto conclusi dalle stesse, e la natura e l'entità dei lavori svolti e dei servizi prestati, dati costituenti i fatti costitutivi del rapporto di dare e avere evocato nel ricorso monitorio.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di 8
Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del
3.3.2009)
Nel corso della presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., la società opponente ha prodotto con l'atto di citazione quattro dei trentaquattro documenti ivi elencati, e, nel secondo termine ex art. 183 c. VI c.p.c., ha prodotto “le buste paga degli operai e le fatture pagate dalla costruzioni e ristrutturazioni e non dalla e, nel terzo termine ex art. 183 c. VI c.p.c., unicamente la CP_1
visura camerale relativa alla controparte.
Con la comparsa di risposta, ha prodotto l'atto intitolato “Costituzione associazione CP_1 temporanea di imprese e mandato collettivo speciale con rappresentante”, concluso con la controparte e rogato l'11.6.2015 dal notaio Dott. (repertorio n. 874, Persona_3 raccolta n. 591 – documento n. 1), la scrittura privata del 4.6.2015 intitolata “Regolamento interno” sottoscritta dalle parti ora in causa e da (documento n. 2), l'“Atto di Controparte_9 risoluzione del rapporto associativo” sottoscritto dalle parti il 16.11.2016 (documento n. 3), una Co nota di formazione unilaterale con indicazione di “acconti percepiti da su compensazioni di contabilità interna” e fatture (n. 25/2016, 29/2016, 36/2016, 10/2018 e 20/2018) emesse dalla medesima nei confronti dell'attuale parte opponente (documento n. 4), nonché il contratto di appalto stipulato con scrittura privata del 5.8.2015 dal Consorzio Obbligatorio Aggregato n. 46 –
c.f. – con quale mandataria dell' (documento n. 5), uno stampato P.IVA_4 CP_1 CP_3 intitolato “IVA agevolata al 10% Ristrutturazione, Restauro e Risanamento conservativo”
(documento n. 6), un foglio di elaborazione contabile di formazione unilaterale (documento n. 8), fatture commerciali – 24, 26 e 28 del 2018 - emesse da nei confronti dell'attuale CP_1
controparte e altre emesse dalla medesima nei confronti di – n. 1, 2, 3, 4 e 8 del 2019 Parte_5
(documento n. 9), scrittura privata del 4.6.2015 tra le parti in causa e e il Controparte_9
, riferita al contratto preliminare di appalto e a obbligazioni a favore di Controparte_8 quest'ultimo (documento n. 10).
La documentazione appena indicata non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in sede monitoria per il pagamento delle fatture n. 9/2019 e 17/2019 emesse da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
- la fattura n. 9/2019 è stata emessa il 29.5.2019 con la causale: “Lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 Aggregato 46 - Popoli (PE) –
Valorizzazione compensativa contabilità Interna secondo quanto stabilito In ATI, art. 1, comma 6, punto 5 - ACCONTO compensazione 11 SAL”
- la fattura n. 17/2019 è stata emessa il 18.7.2019 con la causale: “Lavori di miglioramento sismico
e riparazione dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 Aggregato 46 - Popoli (PE) – 9
Valorizzazione compensativa contabilità interna secondo quanto stabilito da ATI, art. 1, comma 6, punto 5 del 11/06/2015 e successivo Atto del 16/11/2016 per rimodulazione delle quote associative.
Saldo compensazione 11 ed ultimo SAL come estratto conto inviato con Pec del 29/05/2019 e non contestato per un importo imponibile di euro 272.058,13, a vostro debito, per esatta ripartizione dei costi da noi contabilizzati e sostenuti.
A detrarre acconti percepiti con tt. n 26/16-29/16-10118-20/18 per complessivi euro 85.107,58 imponibili.
A detrarre le opere di miglioria da noi fatturate per l'Importo complessivo di euro 33.692.53, di cui vostra spettanza euro 16.509,34.
A detrarre ultimo acconto giusta fattura FPR 9/19 di euro 50.000,00 di imponibile, non contestata
e il cui importo non è stato ancora . Parte_6
Restano a saldo imponibile euro 120.441,21 oltre IVA.”
Le fatture appena indicate, non riguardano il corrispettivo di lavori edili commissionati dall'una all'altra parte in causa, essendo riferite a compensazioni di crediti non meglio specificati, i cui imprecisati fatti costitutivi sono rimasti indimostrati tra le stesse società, componenti l'A.T.I.
Si rileva che non è stata effettuata la produzione integrale della documentazione integrale dei lavori eseguiti dalle parti nell'ambito appena indicato, non essendo in atti neppure gli stati di avanzamento dei lavori, ed è inammissibile il deposito di due CD-Rom effettuato in cancelleria da il CP_1
13.12.2021, nell'assoluto difetto di alcuna inerente autorizzazione del Giudice, non essendo tale l'invito formulato all'udienza del 26.10.2021, volto a conseguire il riordino dei fascicoli di parte, circa i quali erano state indicate le carenze di cui al verbale.
Per le stesse ragioni, non è fondata la domanda riconvenzionale azionata dalla società opponente per il pagamento di € 30.240,45, oltre interessi dal 31.12.2018, “per l'esecuzione dei complessivi lavori dei cantieri di Popoli e di LA NA”, non meglio allegati e provati, ed è noto che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza, e tanto meno la valenza probatoria degli stessi, la cui valutazione, circa i fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 6606 del 6.4.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 12748 del 21.6.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 22055 del 22.9.2017; Cass. Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 3306 del 11.2.2020).
Alle considerazioni appena svolto, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, con l'integrale compensazione delle spese processuali, anche relative alla fase definita con la sentenza n. 6193/2023. 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 18284-2020 (n. 54901-2020 R.G.) e respinge la domanda riconvenzionale.
Spese processuali compensate.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice
EL GA