TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 892/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Monica Bartolini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Monica Bartolini;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché pr d da essi contratto in data 18.10.2015 in Piombino (LI), alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Livorno il 19/10/2022.
Con decreto del 24/03/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 12.03.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 18.10.2015 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
LI i Matrimonio atto n. 39 parte 2 serie A anno 2015.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: essendo i due coniugi autonomi nessuno dei due dovrà versare alcun che a titolo di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 892/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Monica Bartolini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Monica Bartolini;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché pr d da essi contratto in data 18.10.2015 in Piombino (LI), alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Livorno il 19/10/2022.
Con decreto del 24/03/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 12.03.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 18.10.2015 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
LI i Matrimonio atto n. 39 parte 2 serie A anno 2015.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: essendo i due coniugi autonomi nessuno dei due dovrà versare alcun che a titolo di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra