Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.126/2025 promossa da:
nata a [...]-Zem (Marocco) il 12.12.1973 e residente in [...] Parte_1
alla Via Cletofonte Preti,3, CF: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Maria Vona
RICORRENTE -
c o n t r o
-, in persona Controparte_1
del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Giroldi
- CONVENUTO -
in punto a: pagamento somma dal fondo di garanzia
FATTO E DIRITTO
La ricorrente conviene in giudizio l' esponendo: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della società Mazzoni & Bizzaglia srl Italia in
Liquidazione dal 01.11.2008 al 25.07.2017, quando, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, aderendo agli accordi sindacali, veniva per l'appunto licenziata;
che nell'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2017 veniva indicato l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di TFR, oltre alle ultime spettanze di legge;
che nonostante la quantificazione del TFR il datore di lavoro non provvedeva alla corresponsione di quanto dovuto, sicché, la ricorrente, unitamente a tanti altri lavoratori,
TFR in 4 rate, nello specifico: 10 gennaio 2018, 10 aprile 2018, 10 luglio 2018 e 10 ottobre 2018; che tuttavia, nonostante gli impegni assunti la società, oggi fallita, non ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto a titolo di TFR;
che, la ricorrente, appreso del fallimento della società Mazzoni & Bizzaglia srl Italia in
Liquidazione, dichiarato con sentenza dal Tribunale di Reggio Emilia in data
21.06.2022, presentava in data 22.02.2023 alla curatela fallimentare l'istanza di ammissione al passivo quale creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. per la somma di € 11.183,52 dovuta a titolo di TFR;
che il Giudice Delegato, in accoglimento della domanda, all'esito dell'udienza del
25.05.2023 disponeva l'ammissione della domanda presentata dalla sig.ra Parte_2
allo stato passivo per la somma di € 11.183,52 nella categoria privilegiati, ante 1
[...]
grado, quale indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis c.c.; che, pertanto, divenuto esecutivo lo stato passivo, la ricorrente presentava, in data
07.03.2023, all di Reggio Emilia domanda di intervento del Fondo di Garanzia al CP_1 fine di ottenere la relativa liquidazione della somma ammessa al passivo per l'importo di € 12.453,17; che all'esito dell'istruttoria e dell'acquisizione dei documenti richiesti dagli uffici,
l' comunicava con provvedimento datato 29.04.2024 che la domanda presentata CP_1
dalla ricorrente era stata rigettata in quanto il credito risulterebbe prescritto, poiché
“Dall'accordo firmato in data 18.10.2017 alla data del 21.02.2023 della domanda di ammissione allo stato passivo sono intercorsi più di cinque anni;
in assenza di ulteriori atti interruttivi il credito è prescritto”; indicando in giorni 90 il termine per proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e il termine di un anno per la CP_1
presentazione del ricorso giudiziario;
CP_ che in data 12.07.2024 la ricorrente presentava all' sede di Reggio Emila il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, allegando tutta la documentazione a supporto dello stesso;
Pag. 2 di 4 che, il Comitato Provinciale non comunicava alcun esito in merito, ritenendo, probabilmente, di rigettare il ricorso amministrativo per l'eccepita prescrizione già contestata nel provvedimento del rigetto della domanda
Da qui il presente ricorso nel quale si chiede accertarsi il diritto a poter accedere al
Fondo di Garanzia dell'Istituto per l'ammontare dei crediti sopra esposti.
Si è costituita nei termini l' evidenziando come il diritto richiesto sia stato CP_1 riconosciuto dall e depositando provvedimento di liquidazione;
con richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non necessitando attività istruttoria in data odierna 2 aprile 2025 la causa è stata discussa e a mezzo di sentenza resa contestualmente.
La domanda attrice era astrattamente fondata: l' ha, seppure tardivamente, CP_1 riconosciuto il diritto della ricorrente all'accesso al fondo di garanzia ed erogato quanto richiesto.
Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.
E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023), atteso che il provvedimento di pagamento di risulta tardivo considerato che la CP_1
parte ricorrente ha dovuto proporre comunque il presente giudizio.
A fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell' , lo stesso va condannato a CP_1
risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente nello CP_1 importo complessivo che si quantifica in € 1.500,00 per compensi oltre ad IVA e CPA e
CU se dovuto, con distrazione.
Pag. 3 di 4 Reggio Emilia, 2/4/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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