Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1288/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1288/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) C.F._1
e nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi residenti a[...]
31, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Angela Carmannini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato (PO), Via
Firenze n. 191, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Pistoia Parte_2
(PT) in data 30.03.2003, precisavano che dalla loro unione era nata la Per_ figlia (il 14.12.2003).
Le parti evidenziavano peraltro di non avere più da tempo un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere ed incomprensioni e che la convivenza, divenuta intollerabile, veniva interrotta dal mese di ottobre 2023.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_
2. La figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà del Sig.
[...]
, sita in Agliana (PT) Via Colzi n. 31 (rappresentata al catasto Pt_1 fabbricati del Comune di Agliana (PT) al foglio di mappa 5 p.lla 1888 sub
2, cat. A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08) assieme alla Sig.ra a cui rimarrà assegnata, finché la figlia non avrà Parte_2 terminato gli studi e svolgerà un'attività lavorativa che le consenta di essere economicamente autosufficiente;
3. Tenuto conto delle attuali condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, i coniugi convengono che ciascuno dei loro sosterrà direttamente le spese di mantenimento ordinario della figlia Per_ maggiorenne per il periodo che questa trascorrerà con ognuno di loro;
mentre le spese straordinarie, nonché quelle di abbigliamento, estetista, parrucchiere, ricarica cellulare e benzina auto saranno divise tra i genitori al 50%;
4. Ciascun genitore rimborserà a quello che le ha effettivamente sostenute, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa ed entro 15 giorni dalla richiesta, le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Pistoia che si allega (doc. 10)
2 nonché quelle di abbigliamento, estetista, parrucchiere, ricarica cellulare e benzina;
5. Il garage ed il laboratorio annessi all'abitazione, siti in Agliana Via
Enea Colzi e rappresentati al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 5 p.lla 1888 sub. 5, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 9, rendita €. 21,85 (garage) e al sub. 4, cat. C/3, classe 6, consistenza mq 43, rendita €. 108,82 (laboratorio), rimarranno nella disponibilità del Sig. Pt_1
6. Le spese di ordinaria manutenzione e quelle per le utenze relative all'abitazione familiare rimarranno a carico della Sig.ra eccetto Pt_2 la TARI, l'utenza dell'acqua, della telefonia fissa e dell'abbonamento SKY dell'abitazione familiare che, al pari delle spese per le utenze relative al garage ed al laboratorio, saranno sostenute dal Sig. Pt_1
7. I coniugi convengono altresì che il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza infortuni n. 730173002 stipulata dal Sig. con la e quelli relativi alle polizze CasaMia n. Pt_1 Controparte_1
2018/10/3101859, n. 2018/10/3101060 e n. 2018/10/3101857 stipulate dal Sig. con Reale Mutua Ass.ni sarà effettuato e rimarrà Pt_1
a carico della Sig.ra il pagamento del canone mensile per il Pt_2 noleggio a lungo termine dell'auto Renault Austral in uso al Sig. Pt_1 sarà a carico di quest'ultimo;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
9. I coniugi danno atto che l'abitazione familiare e gli annessi esterni
(garage e laboratorio) di proprietà del Sig. sono stati oggetto di Pt_1 importanti interventi di ristrutturazione i cui costi, ivi compreso il pagamento dei ratei mutuo ventennale di €. 80.000,00= per sorte capitale, contratto dal Sig. per tale finalità (doc. 11), sono stati Pt_1 sostenuti dalla Sig.ra eccetto il rateo finale di estinzione (doc. Pt_2
12); in considerazione di ciò e a tacitazione di ogni richiesta di rimborso e comunque al fine di regolamentare la situazione economico patrimoniale tra i coniugi, il Sig. si obbliga a cedere, senza Pt_1 pretesa di ulteriore corrispettivo, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, con ogni e più ampia Per_ garanzia di legge, alla figlia , mediante atto pubblico o scrittura
3 privata autenticata presso Notaio scelto dalla Sig.ra il diritto Pt_2 di nuda proprietà dell'abitazione familiare e degli annessi esterni e segnatamente:
a) Immobile ad uso civile abitazione sito in Agliana (PT) Via Colzi n.
31, piano terra, composto di cucina-pranzo, soggiorno, due camere, servizio igienico, ripostiglio, disimpegno, oltre resede a comune, rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Agliana (PT) al foglio di mappa 5, p.lla 1888, sub 2, cat. A/3, classe 4, vani 5,5, rendita
426,08 (abitazione);
b) Piccolo locale garage posto al piano terra della superficie di mq. 9 sito nel lato tergale del resede a comune in adiacenza del laboratorio di seguito descritto;
rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
Agliana (PT) al foglio di mappa 5, p.lla 1888, sub. 5, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 9, rendita €. 21,85;
c) Laboratorio composto da due locali oltre servizio igienico e disimpegno, posto al piano terra ed avente una superficie di mq. 43, sito nel lato tergale del resede in adiacenza al garage sopra descritto;
rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Agliana (PT) al foglio di mappa al foglio di mappa 5, p.lla 1888, sub. 4, cat. C/3, classe 6, consistenza mq 43, superficie catastale mq 47, rendita €. 108,82;
10. Le spese notarili e della relazione tecnica necessaria al trasferimento, nonché quelle per l'Attestazione di Prestazione
Energetica, saranno sostenute dalla Sig.ra Pt_2
11. Il Sig. e la Sig.ra danno atto di aver raggiunto Pt_1 Pt_2
l'accordo patrimoniale sopra indicato a beneficio della figlia, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici connessi o comunque conseguenti al matrimonio;
12. Le parti danno atto di aver già provveduto a dividere ogni bene in comunione e/o comproprietà ed eccezione degli arredi e beni mobili dell'abitazione familiare;
13. Le parti convengono di voler dare esecuzione al presente accordo fin dal suo deposito;
14. Spese di lite compensate.
4 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Firenze (FI) il 17.09.1979 e nata a [...] il Parte_2
23.11.1970, che hanno contratto matrimonio il 30.03.2003 in Pistoia
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 2, serie A, anno 2003);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2025.
5 Il Presidente relatore
Stefano Billet
6