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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/12/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALIENDI Parte_1 C.F._1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALIENDI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 C.F. ) Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_3 C.F._4 SIMONA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE INNOCENTI 7/A PESARO presso il difensore avv. AGOSTINI SIMONA
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5 (C.F. ) CP_5 C.F._6
(C.F. ) Parte_2 C.F._7 C.F. ) Parte_3 C.F._8
C.F. ) Parte_4 C.F._9 C.F. ) Parte_5 C.F._10 C.F. ) Parte_6 C.F._11 (C.F. ) Parte_7 C.F._12
(C.F. ) Parte_8 C.F._13
(C.F. ) Parte_9 C.F._14
C.F. ) Parte_10 C.F._15
C.F. ) Parte_11 C.F._16
C.F. ) Parte_12 C.F._17
C.F. ) Parte_13 C.F._18
C.F. ) Parte_14 C.F._19
C.F. Pt_15 Pt_10 C.F._20 (C.F. ) Parte_16 C.F._21
pagina 1 di 4 C.F. ) Parte_17 C.F._22
(C.F. ) Parte_18 C.F._23
(C.F. ) Parte_19 C.F._24
(C.F. Parte_20 C.F._25
(C.F. ) Parte_21 C.F._26
(C.F. ) Parte_22 C.F._27
(C.F. ) Parte_23 C.F._28
(C.F. ) Parte_24 C.F._29 C.F. ) Parte_25 C.F._30 C.F. ) Controparte_6 C.F._31
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Controparte_7 Pt_16
,
[...] CP_8 Parte_17 Parte_18
, , Parte_19 Parte_20 Parte_21
Parte_22 Parte_23 Parte_24
e domandando l'accertamento dell'acquisto per Parte_25 Controparte_6 intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di
IO (RN), così censiti catastalmente: Foglio 23 particelle 156-203-204; Foglio 24 particelle 108-113-120-301-303; Foglio 25 particelle 4-16-25-28-84-85-150-217-218; Foglio 26 particelle 47-48; Foglio 31 particelle 48-49-63.
Secondo quanto riferito in atto di citazione, tali beni, pur intestati catastalmente ai convenuti o ai loro aventi causa, sono da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pacifico e pubblico dell'attore, che lo esercita mediante la coltivazione dei terreni e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. In data 10/07/2024 si è costituita in giudizio la convenuta , dichiarando Controparte_3 pagina 2 di 4 espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione relativa alla citazione e/o alla costituzione dell'attore, compresa l'eccezione relativa alla nullità della citazione per inosservanza del termine di 120 giorni ex art. 163 bis c.p.c. e, nel merito, di non opporsi alla domanda proposta da parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 18/07/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , , e e si Controparte_7 Parte_14 Controparte_6 Parte_25
è rilevato che non era stato documentato l'esperimento del tentativo di mediazione, previsto come condizione di procedibilità della domanda.
4. Rinnovata la notifica nei confronti dei suddetti convenuti ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, all'udienza del 12/03/2025 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali richieste da parte attrice. Parte_10
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025.
5. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono state ammesse in sede di interrogatorio formale dal convenuto il quale ha dichiarato: “si è vero, questi terreni non mi Parte_10 interessano…per quanto mi risulti non c'è mai stata opposizione di nessuno”.
Le medesime circostanze sono state confermate dal teste , classe 1962, il quale Testimone_1 ha riferito: “io ho un'azienda agricola confinante con questi terreni e confermo la circostanza…si confermo ho sempre visto solo il utilizzare i beni in questione”. Parte_1
Anche il teste , classe 1943, residente a [...]ha dichiarato: “si è vero, io Tes_2 abito poco lontano e ho sempre visto solo il occuparsi di questi terreni…non mi Parte_1 risulta che alcuno abbia mai contestato qualcosa, ha sempre lavorato il questi Parte_1 beni”.
6. Dall'istruttoria svolta, dunque, è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dall'odierno attore, per un periodo che supera il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dall'attore con riferimento alle particelle suindicate, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
7. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. pagina 3 di 4 8. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di IO (RN), così censiti catastalmente: Foglio 23 particelle 156-203-204; Foglio 24 particelle 108-113-120-301-
303; Foglio 25 particelle 4-16-25-28-84-85-150-217-218; Foglio 26 particelle 47-48; Foglio 31 particelle 48-49-63;
2. Compensa le spese di lite.
Rimini, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALIENDI Parte_1 C.F._1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALIENDI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 C.F. ) Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_3 C.F._4 SIMONA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE INNOCENTI 7/A PESARO presso il difensore avv. AGOSTINI SIMONA
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5 (C.F. ) CP_5 C.F._6
(C.F. ) Parte_2 C.F._7 C.F. ) Parte_3 C.F._8
C.F. ) Parte_4 C.F._9 C.F. ) Parte_5 C.F._10 C.F. ) Parte_6 C.F._11 (C.F. ) Parte_7 C.F._12
(C.F. ) Parte_8 C.F._13
(C.F. ) Parte_9 C.F._14
C.F. ) Parte_10 C.F._15
C.F. ) Parte_11 C.F._16
C.F. ) Parte_12 C.F._17
C.F. ) Parte_13 C.F._18
C.F. ) Parte_14 C.F._19
C.F. Pt_15 Pt_10 C.F._20 (C.F. ) Parte_16 C.F._21
pagina 1 di 4 C.F. ) Parte_17 C.F._22
(C.F. ) Parte_18 C.F._23
(C.F. ) Parte_19 C.F._24
(C.F. Parte_20 C.F._25
(C.F. ) Parte_21 C.F._26
(C.F. ) Parte_22 C.F._27
(C.F. ) Parte_23 C.F._28
(C.F. ) Parte_24 C.F._29 C.F. ) Parte_25 C.F._30 C.F. ) Controparte_6 C.F._31
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Controparte_7 Pt_16
,
[...] CP_8 Parte_17 Parte_18
, , Parte_19 Parte_20 Parte_21
Parte_22 Parte_23 Parte_24
e domandando l'accertamento dell'acquisto per Parte_25 Controparte_6 intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di
IO (RN), così censiti catastalmente: Foglio 23 particelle 156-203-204; Foglio 24 particelle 108-113-120-301-303; Foglio 25 particelle 4-16-25-28-84-85-150-217-218; Foglio 26 particelle 47-48; Foglio 31 particelle 48-49-63.
Secondo quanto riferito in atto di citazione, tali beni, pur intestati catastalmente ai convenuti o ai loro aventi causa, sono da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pacifico e pubblico dell'attore, che lo esercita mediante la coltivazione dei terreni e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. In data 10/07/2024 si è costituita in giudizio la convenuta , dichiarando Controparte_3 pagina 2 di 4 espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione relativa alla citazione e/o alla costituzione dell'attore, compresa l'eccezione relativa alla nullità della citazione per inosservanza del termine di 120 giorni ex art. 163 bis c.p.c. e, nel merito, di non opporsi alla domanda proposta da parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 18/07/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , , e e si Controparte_7 Parte_14 Controparte_6 Parte_25
è rilevato che non era stato documentato l'esperimento del tentativo di mediazione, previsto come condizione di procedibilità della domanda.
4. Rinnovata la notifica nei confronti dei suddetti convenuti ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, all'udienza del 12/03/2025 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali richieste da parte attrice. Parte_10
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025.
5. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono state ammesse in sede di interrogatorio formale dal convenuto il quale ha dichiarato: “si è vero, questi terreni non mi Parte_10 interessano…per quanto mi risulti non c'è mai stata opposizione di nessuno”.
Le medesime circostanze sono state confermate dal teste , classe 1962, il quale Testimone_1 ha riferito: “io ho un'azienda agricola confinante con questi terreni e confermo la circostanza…si confermo ho sempre visto solo il utilizzare i beni in questione”. Parte_1
Anche il teste , classe 1943, residente a [...]ha dichiarato: “si è vero, io Tes_2 abito poco lontano e ho sempre visto solo il occuparsi di questi terreni…non mi Parte_1 risulta che alcuno abbia mai contestato qualcosa, ha sempre lavorato il questi Parte_1 beni”.
6. Dall'istruttoria svolta, dunque, è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dall'odierno attore, per un periodo che supera il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dall'attore con riferimento alle particelle suindicate, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
7. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. pagina 3 di 4 8. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di IO (RN), così censiti catastalmente: Foglio 23 particelle 156-203-204; Foglio 24 particelle 108-113-120-301-
303; Foglio 25 particelle 4-16-25-28-84-85-150-217-218; Foglio 26 particelle 47-48; Foglio 31 particelle 48-49-63;
2. Compensa le spese di lite.
Rimini, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4