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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. US IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
448/2025 R.G.
È comparso, per l'opposta costituita, l'avv. ALBERTO SANTORO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 448/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata e
[...] difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmelo Pino presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alberto Santoro
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E
(c.f. e Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI avente per OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione C.T.U.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con ricorso del 13 marzo 2025, originariamente iscritto al ruolo V.G. e poi fatto transitare al registro generale A.C., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto con cui il Tribunale nella causa (di appello iscritta al) n. 1251/2022 R.G. aveva liquidato nei confronti del C.T.U. medico veterinario dott.ssa la Controparte_1 somma di “€ 2.202,00 per compensi ed € 298,00 per spese, oltre iva e c.p.a. se dovute”, lamentando l'eccessività della quantificazione.
Fissata l'udienza di comparizione (a seguito dell'iscrizione al registro corretto), con comparsa del 23 giugno 2025 si costituiva l'opposta, resistendo.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 luglio 2025 – rilevato che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza è stata eseguita nei confronti di e di presso i loro Controparte_2 Controparte_3 procuratori nel giudizio n. 1251/2022 R.G. e non già personalmente e considerato che “[n]el giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico
d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale” (Cass., n. 31072/2018) – veniva assegnato termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 [...] che, pur regolarmente citati a seguito dell'ordine ex art. 102 c.p.c., Controparte_3 non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va chiarito che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass., n. 36396/2021).
È stato altresì precisato che il diritto del c.t.u. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo per mancata risposta ai quesiti ovvero in ipotesi di nullità della consulenza (Cass., n. 22725/2018) e che compete in via esclusiva al giudice del merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal c.t.u., idonea a determinare l'insussistenza del diritto al compenso di quest'ultimo (cfr.
Cass., n. 5200/2017 alla cui stregua “[l]a patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione” ).
È dunque priva di pregio l'argomentazione avanzata dall'opposto secondo cui “[a]lla consulenza tecnica di ufficio (e ancor prima durante le operazioni peritali), la difesa della appellante formulava puntuali rilievi critici, evidenziandone alla fine la totale inservibilità per una serie di errori
e incongruenze. Si richiamano sul punto i rilievi critici alla c.t.u.”.
Risulta dagli atti che al CTU è stato assegnato l'incarico di confrontare la compatibilità del morso riportato dal sig. con le caratteristiche morfologiche del CP_2 cane di proprietà della sig.ra e che lo stesso è stato conferito il 5/6 ottobre Pt_1
2023 ed è stato espletato il 12 marzo 2024.
Emerge, in primo luogo, che è stato correttamente applicato il criterio residuale della liquidazione a vacazioni di cui all'art. 1 D.M. 30 maggio 2002 sia perché la prestazione non rientra tra quelle specificamente previste agli artt. 2 ss. del D.M. citato, sia perché in materia di liquidazione di compensi agli ausiliari del giudice non trovano seguito i criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 28/09/2016.
Essi, infatti, costituiscono parametri che il giudice può tenere in considerazione nelle controversie tra il privato e il professionista (cfr. art. 1 decreto 19 luglio 2016, n. 165
“Il presente regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure”), mentre nella fattispecie l'incarico è stato conferito dall'Autorità Giudiziaria;
ragione per cui, non vertendosi in materia monitoria, neppure la parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, prodotta dall'opposta, ha valore probante.
Deve peraltro tenersi conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale Corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima. Sicché dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della decisione (i.e. 13 febbraio 2025), ogni vacazione è pari a € 14,68 e tale disciplina ha correttamente trovato ingresso nel caso di specie, giacché il provvedimento di liquidazione è stato emesso il 19 febbraio 2025 e risulta che il
Tribunale ha astrattamente tenuto conto dei nuovi valori (infatti € 14,68 x 150 vacazioni = € 2.202,00).
Tutto ciò premesso in linea generale, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio
1980 n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass., n.
2410/2012).
Le operazioni peritali si sono svolte (cfr. verbali depositati) il 30 ottobre 2023 con inizio ore 9:00 e chiusura ore 10:00; il 18 dicembre 2023 con inizio alle ore 16:00 e chiusura alle ore 19:00; il 29 dicembre 2023 con inizio alle ore 10:00 e chiusura alle ore 10:50. A tale titolo vanno dunque computati 3 giorni lavorativi.
Devono poi aggiungersi 5 giorni necessari per la redazione della bozza dell'elaborato
(i.e. dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024), nonché 13 giorni necessari per rispondere alle osservazioni di parte a mezzo della perizia finale [i.e. dal 28 febbraio
2024 (v. data in calce alle osservazioni dall'avv. Pino) al 12 marzo 2024 (v. data in calce alla relazione finale)]. Sicché, alla luce di tutti i dati evidenziati, le vacazioni possono essere congruamente riconosciute per un totale di 21 giorni lavorativi per un massimo di 65 vacazioni, tenuto altresì conto che le operazioni peritali si sono rilevate mediamente complesse per l'accesa conflittualità tra le parti, a più riprese stigmatizzata dal C.T.U. nei verbali
(cfr., e.g., verbale del 29 dicembre 2023: “la CTU ribadisce di essersi resa disponibile a ripetere le valutazioni sul sign. , che aveva ritenuto opportuno di svolgere in tempi differiti per CP_2 evitare inutili dispendi di tempo legato ai toni sollevati già riscontrati al primo incontro telematico e non verbalizzati per squisita correttezza nei confronti delle parti interessate”) e che ha inciso qualitativamente sulle risposte alle osservazioni di parte (v. pagg. 36 – 41 della CTU).
Per quanto esposto, in parziale riforma del decreto opposto, va riconosciuto il numero di 65 vacazioni con liquidazione a favore di della somma di € 954,20 Controparte_1 per onorario oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovute.
3. – Nei rapporti tra e le spese di lite seguono il criterio Parte_1 Controparte_1 di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della seconda e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100,00 (calcolato con riferimento al decisum) tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Nei rapporti tra la ricorrente e le altre parti costituite, attesa la necessità dell'integrazione del contraddittorio ma l'assenza di posizioni sostanzialmente contrapposte data dalla mancata costituzione, le spese – ivi incluse quelle per l'integrazione del contraddittorio – vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 448/2025 R.G., ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di e che, Controparte_2 Controparte_3 pur regolarmente citati, non si sono costituiti;
2) accoglie l'opposizione e, in parziale modifica del provvedimento opposto, riconosce il numero di 65 vacazioni con liquidazione in favore di della Controparte_1 somma di € 954,20 per onorario oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovute;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 457,00 (di cui € 332 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
US IS
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. US IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
448/2025 R.G.
È comparso, per l'opposta costituita, l'avv. ALBERTO SANTORO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 448/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata e
[...] difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmelo Pino presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alberto Santoro
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E
(c.f. e Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI avente per OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione C.T.U.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con ricorso del 13 marzo 2025, originariamente iscritto al ruolo V.G. e poi fatto transitare al registro generale A.C., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto con cui il Tribunale nella causa (di appello iscritta al) n. 1251/2022 R.G. aveva liquidato nei confronti del C.T.U. medico veterinario dott.ssa la Controparte_1 somma di “€ 2.202,00 per compensi ed € 298,00 per spese, oltre iva e c.p.a. se dovute”, lamentando l'eccessività della quantificazione.
Fissata l'udienza di comparizione (a seguito dell'iscrizione al registro corretto), con comparsa del 23 giugno 2025 si costituiva l'opposta, resistendo.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 luglio 2025 – rilevato che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza è stata eseguita nei confronti di e di presso i loro Controparte_2 Controparte_3 procuratori nel giudizio n. 1251/2022 R.G. e non già personalmente e considerato che “[n]el giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico
d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale” (Cass., n. 31072/2018) – veniva assegnato termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 [...] che, pur regolarmente citati a seguito dell'ordine ex art. 102 c.p.c., Controparte_3 non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va chiarito che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass., n. 36396/2021).
È stato altresì precisato che il diritto del c.t.u. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo per mancata risposta ai quesiti ovvero in ipotesi di nullità della consulenza (Cass., n. 22725/2018) e che compete in via esclusiva al giudice del merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal c.t.u., idonea a determinare l'insussistenza del diritto al compenso di quest'ultimo (cfr.
Cass., n. 5200/2017 alla cui stregua “[l]a patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione” ).
È dunque priva di pregio l'argomentazione avanzata dall'opposto secondo cui “[a]lla consulenza tecnica di ufficio (e ancor prima durante le operazioni peritali), la difesa della appellante formulava puntuali rilievi critici, evidenziandone alla fine la totale inservibilità per una serie di errori
e incongruenze. Si richiamano sul punto i rilievi critici alla c.t.u.”.
Risulta dagli atti che al CTU è stato assegnato l'incarico di confrontare la compatibilità del morso riportato dal sig. con le caratteristiche morfologiche del CP_2 cane di proprietà della sig.ra e che lo stesso è stato conferito il 5/6 ottobre Pt_1
2023 ed è stato espletato il 12 marzo 2024.
Emerge, in primo luogo, che è stato correttamente applicato il criterio residuale della liquidazione a vacazioni di cui all'art. 1 D.M. 30 maggio 2002 sia perché la prestazione non rientra tra quelle specificamente previste agli artt. 2 ss. del D.M. citato, sia perché in materia di liquidazione di compensi agli ausiliari del giudice non trovano seguito i criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 28/09/2016.
Essi, infatti, costituiscono parametri che il giudice può tenere in considerazione nelle controversie tra il privato e il professionista (cfr. art. 1 decreto 19 luglio 2016, n. 165
“Il presente regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure”), mentre nella fattispecie l'incarico è stato conferito dall'Autorità Giudiziaria;
ragione per cui, non vertendosi in materia monitoria, neppure la parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, prodotta dall'opposta, ha valore probante.
Deve peraltro tenersi conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale Corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima. Sicché dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della decisione (i.e. 13 febbraio 2025), ogni vacazione è pari a € 14,68 e tale disciplina ha correttamente trovato ingresso nel caso di specie, giacché il provvedimento di liquidazione è stato emesso il 19 febbraio 2025 e risulta che il
Tribunale ha astrattamente tenuto conto dei nuovi valori (infatti € 14,68 x 150 vacazioni = € 2.202,00).
Tutto ciò premesso in linea generale, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio
1980 n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass., n.
2410/2012).
Le operazioni peritali si sono svolte (cfr. verbali depositati) il 30 ottobre 2023 con inizio ore 9:00 e chiusura ore 10:00; il 18 dicembre 2023 con inizio alle ore 16:00 e chiusura alle ore 19:00; il 29 dicembre 2023 con inizio alle ore 10:00 e chiusura alle ore 10:50. A tale titolo vanno dunque computati 3 giorni lavorativi.
Devono poi aggiungersi 5 giorni necessari per la redazione della bozza dell'elaborato
(i.e. dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024), nonché 13 giorni necessari per rispondere alle osservazioni di parte a mezzo della perizia finale [i.e. dal 28 febbraio
2024 (v. data in calce alle osservazioni dall'avv. Pino) al 12 marzo 2024 (v. data in calce alla relazione finale)]. Sicché, alla luce di tutti i dati evidenziati, le vacazioni possono essere congruamente riconosciute per un totale di 21 giorni lavorativi per un massimo di 65 vacazioni, tenuto altresì conto che le operazioni peritali si sono rilevate mediamente complesse per l'accesa conflittualità tra le parti, a più riprese stigmatizzata dal C.T.U. nei verbali
(cfr., e.g., verbale del 29 dicembre 2023: “la CTU ribadisce di essersi resa disponibile a ripetere le valutazioni sul sign. , che aveva ritenuto opportuno di svolgere in tempi differiti per CP_2 evitare inutili dispendi di tempo legato ai toni sollevati già riscontrati al primo incontro telematico e non verbalizzati per squisita correttezza nei confronti delle parti interessate”) e che ha inciso qualitativamente sulle risposte alle osservazioni di parte (v. pagg. 36 – 41 della CTU).
Per quanto esposto, in parziale riforma del decreto opposto, va riconosciuto il numero di 65 vacazioni con liquidazione a favore di della somma di € 954,20 Controparte_1 per onorario oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovute.
3. – Nei rapporti tra e le spese di lite seguono il criterio Parte_1 Controparte_1 di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della seconda e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100,00 (calcolato con riferimento al decisum) tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Nei rapporti tra la ricorrente e le altre parti costituite, attesa la necessità dell'integrazione del contraddittorio ma l'assenza di posizioni sostanzialmente contrapposte data dalla mancata costituzione, le spese – ivi incluse quelle per l'integrazione del contraddittorio – vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 448/2025 R.G., ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di e che, Controparte_2 Controparte_3 pur regolarmente citati, non si sono costituiti;
2) accoglie l'opposizione e, in parziale modifica del provvedimento opposto, riconosce il numero di 65 vacazioni con liquidazione in favore di della Controparte_1 somma di € 954,20 per onorario oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovute;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 457,00 (di cui € 332 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
US IS