Art. 4.
La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.