Articolo 4 della Legge 8 novembre 1973, n. 773
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 dicembre 1973
Art. 4.
La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1973