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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 744 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla C.F._2
Via Taranto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Parretta che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni concordate.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 6 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro in data 9 Parte_2
dicembre 1998, in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati Per_ due figli: (nata il [...]) ed (nata il [...]) – Per_1
RGVG n. 744/2024 - Pagina 1 di 5 deducevano di essersi consensualmente separati da circa dieci anni poiché, insanabili incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
sicché – dopo essere comparsi all'udienza presidenziale in data 15 luglio 2014 – il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dai coniugi, giusto decreto n. 7913/2014 del
3 ottobre 2014.
Esponevano, altresì, di aver continuato a vivere separati e di non aver più ripreso la coabitazione né di essersi riconciliati;
di talché ricorrevano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio alle condizioni indicate in ricor so.
Rappresentavano, infine, che entrambe le figlie, divenute maggiorenni, vivevano con il padre e che la maggiore era, altresì, divenuta economicamente autonoma, mentre la , allo stato priva di occupazione lavorativa, abitava con i propri Parte_1
genitori.
Le parti, dunque, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale per l'udienza prevista per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
domandavano, a tal fine, la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
Fatte tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in data 09.12.1998, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Catanzaro al n. 4, parte 1;
2) i sig.ri e dichiarano di non pretendere Parte_1 Parte_2 nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale;
Per_
3) le figlie ed vivranno con il padre presso la residenza dello stesso Per_1
sita a Catanzaro in Via Salemi n. 1;
4) i sig.ri e provvederanno direttamente Parte_1 Parte_2
Per_ della FI sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa
e provvederanno a corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
5) ordinare al Comune di Catanzaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dichiarare compensate le spese legali”.
RGVG n. 744/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. Con decreto del 7 maggio 2024 il Giudice relatore, delegato per la trattazione del procedimento fissava dinnanzi a sé l'udienza cartolare del 16 ottobre 2024, all'esito della quale, con ordinanza dell'11 novembre 2024, invitava le parti ad integrare le condizioni di divorzio pattuite, poiché le stesse non prevedevano alcun importo a carico della madre, quale genitore non stabilmente convivente con la
Per_ FI , maggiorenne ma non economicamente autonoma e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 15 gennaio 2025.
1.2. Con note scritte depositate per la predetta udienza, i coniugi – a modifica del
Per_ precedente accordo – rappresentavano che la FI avrebbe trascorso presso un tempo pari al 50% presso ciascun genitore;
sicché questi ultimi avrebbero provveduto al mantenimento diretto della FI ed alla ripartizione in pari misura delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, – preso dunque atto della volontà manifestata dai coniugi di non riconciliarsi – con provvedimento del 15 febbrai 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Il Collegio ritiene che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi, Parte_1
e sia fondata e meritevole di accoglimento, ricorrendo
[...] Parte_2
nel caso di specie tutte le condizioni previste dalla legge.
2.1. Preliminarmente deve, tuttavia, osservarsi che – benché i coniugi chiedano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio - la domanda debba essere correttamente qualificata come scioglimento dello stesso, atteso che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio si evince agevolmente che le parti hanno contratto matrimonio civile.
Questo, infatti, è stato trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Catanzaro nella Parte I, ove sono indicati i matrimoni celebrati dinnanzi all'ufficiale di Stato civile.
2.2. Ciò premesso, il Tribunale osserva come siano ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 per la pronuncia della sentenza di divorzio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa dieci anni, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro
RGVG n. 744/2024 - Pagina 3 di 5 all'udienza del 15 luglio 2014, e la separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 7913/2024 del 3 ottobre 2014.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, la ferma volontà dei coniugi di non riconciliarsi, nonché la concorde domanda di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.3. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso e afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che
Per_ riguardanti la FI , maggiorenne ma non economicamente autonoma, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché
– non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il
Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2.4. Questi, in particolare, alla luce della modifica apportata dalle parti su invito del
Giudice delegato, prevedono quanto segue:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in data 09.12.1998, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Catanzaro al n. 4, parte 1;
2) i sig.ri e dichiarano di non pretendere Parte_1 Parte_2 nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale;
Per_
3) la FI , con residenza presso il sig. , a Catanzaro in Via Parte_2
Salemi, n. 1, trascorrerà il 50% presso l'abitazione di ciascun genitore;
4) i sig.ri e provvederanno al Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento diretto della FI sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e provvederanno a corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
RGVG n. 744/2024 - Pagina 4 di 5 5) ordinare al Comune di Catanzaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dichiarare compensate le spese legali”.
2.5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio e della espressa richiesta delle parti, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Catanzaro il 9 dicembre 1998 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1998, Parte I, N.4;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 744/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 744 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla C.F._2
Via Taranto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Parretta che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni concordate.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 6 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro in data 9 Parte_2
dicembre 1998, in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati Per_ due figli: (nata il [...]) ed (nata il [...]) – Per_1
RGVG n. 744/2024 - Pagina 1 di 5 deducevano di essersi consensualmente separati da circa dieci anni poiché, insanabili incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
sicché – dopo essere comparsi all'udienza presidenziale in data 15 luglio 2014 – il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dai coniugi, giusto decreto n. 7913/2014 del
3 ottobre 2014.
Esponevano, altresì, di aver continuato a vivere separati e di non aver più ripreso la coabitazione né di essersi riconciliati;
di talché ricorrevano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio alle condizioni indicate in ricor so.
Rappresentavano, infine, che entrambe le figlie, divenute maggiorenni, vivevano con il padre e che la maggiore era, altresì, divenuta economicamente autonoma, mentre la , allo stato priva di occupazione lavorativa, abitava con i propri Parte_1
genitori.
Le parti, dunque, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale per l'udienza prevista per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
domandavano, a tal fine, la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
Fatte tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in data 09.12.1998, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Catanzaro al n. 4, parte 1;
2) i sig.ri e dichiarano di non pretendere Parte_1 Parte_2 nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale;
Per_
3) le figlie ed vivranno con il padre presso la residenza dello stesso Per_1
sita a Catanzaro in Via Salemi n. 1;
4) i sig.ri e provvederanno direttamente Parte_1 Parte_2
Per_ della FI sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa
e provvederanno a corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
5) ordinare al Comune di Catanzaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dichiarare compensate le spese legali”.
RGVG n. 744/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. Con decreto del 7 maggio 2024 il Giudice relatore, delegato per la trattazione del procedimento fissava dinnanzi a sé l'udienza cartolare del 16 ottobre 2024, all'esito della quale, con ordinanza dell'11 novembre 2024, invitava le parti ad integrare le condizioni di divorzio pattuite, poiché le stesse non prevedevano alcun importo a carico della madre, quale genitore non stabilmente convivente con la
Per_ FI , maggiorenne ma non economicamente autonoma e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 15 gennaio 2025.
1.2. Con note scritte depositate per la predetta udienza, i coniugi – a modifica del
Per_ precedente accordo – rappresentavano che la FI avrebbe trascorso presso un tempo pari al 50% presso ciascun genitore;
sicché questi ultimi avrebbero provveduto al mantenimento diretto della FI ed alla ripartizione in pari misura delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, – preso dunque atto della volontà manifestata dai coniugi di non riconciliarsi – con provvedimento del 15 febbrai 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Il Collegio ritiene che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi, Parte_1
e sia fondata e meritevole di accoglimento, ricorrendo
[...] Parte_2
nel caso di specie tutte le condizioni previste dalla legge.
2.1. Preliminarmente deve, tuttavia, osservarsi che – benché i coniugi chiedano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio - la domanda debba essere correttamente qualificata come scioglimento dello stesso, atteso che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio si evince agevolmente che le parti hanno contratto matrimonio civile.
Questo, infatti, è stato trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Catanzaro nella Parte I, ove sono indicati i matrimoni celebrati dinnanzi all'ufficiale di Stato civile.
2.2. Ciò premesso, il Tribunale osserva come siano ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 per la pronuncia della sentenza di divorzio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa dieci anni, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro
RGVG n. 744/2024 - Pagina 3 di 5 all'udienza del 15 luglio 2014, e la separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 7913/2024 del 3 ottobre 2014.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, la ferma volontà dei coniugi di non riconciliarsi, nonché la concorde domanda di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.3. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso e afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che
Per_ riguardanti la FI , maggiorenne ma non economicamente autonoma, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché
– non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il
Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2.4. Questi, in particolare, alla luce della modifica apportata dalle parti su invito del
Giudice delegato, prevedono quanto segue:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in data 09.12.1998, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Catanzaro al n. 4, parte 1;
2) i sig.ri e dichiarano di non pretendere Parte_1 Parte_2 nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale;
Per_
3) la FI , con residenza presso il sig. , a Catanzaro in Via Parte_2
Salemi, n. 1, trascorrerà il 50% presso l'abitazione di ciascun genitore;
4) i sig.ri e provvederanno al Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento diretto della FI sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e provvederanno a corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
RGVG n. 744/2024 - Pagina 4 di 5 5) ordinare al Comune di Catanzaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dichiarare compensate le spese legali”.
2.5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio e della espressa richiesta delle parti, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Catanzaro il 9 dicembre 1998 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1998, Parte I, N.4;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 744/2024 - Pagina 5 di 5