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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1042 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA ANTONIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SORBELLO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 736, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 23 giugno 2009, Persona_1
e in data 16 maggio 2022; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporto od altro documento valido per l'espatrio; - i figli minori, e verranno affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre;
-
l'abitazione familiare, sita in via Filanda n° 36 - Mili San Pietro (ME), viene assegnata alla
Sig.ra stante il collocamento dei figli presso la stessa. La sig.ra a far data dalla CP_1 CP_1
sottoscrizione del presente ricorso dovrà provvedere al pagamento delle utenze domestiche;
-
Gli arredi della casa familiare, per volere di entrambi i coniugi, rimarranno nell'immobile e il Sig. provvederà ad asportare solo i propri effetti personali e quanto gli potrà Parte_1
risultare utile nella casa ove dovrà trasferirsi;
- ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori. FREQUENTAZIONE E
MANTENIMENTO DEI MINORI - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni dei minori;
- in caso di disaccordo tra i coniugi, i minori trascorreranno con il padre i giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21:00, orario in cui li condurrà presso l'abitazione materna, salvo nelle giornate in cui il giorno seguente è festivo in cui il rientro avverrà entro le ore 22:00; - i minori trascorreranno con il padre due week-end alternati al mese, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21:00 della domenica – salvo che nei periodi non scolastici in cui il rientro avverrà alle ore 23:00; - le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, ovvero un anno dal 23.12 al 30.12 con un genitore e il dal 31.12 al
06.01 con l'altro, dal sabato alla domenica di Pasqua un anno e dal lunedì al martedì di Pasqua
l'anno successivo;
- durante le vacanze estive i minori permarranno con il padre per 15 gg. anche non consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, permanenza da concordare di anno in anno entro il mese di maggio;
- le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presenti le esigenze e la volontà dei minori e le possibili esigenze lavorative di entrambi i genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- i minori trascorreranno i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori, lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo i minori resteranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- la festa dei nonni i minori la trascorreranno la mattina con i nonni paterni e la sera con i nonni materni, seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro favoriranno i quotidiani rapporti tra i minori e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore;
- I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, la formazione e la salute dei minori saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente;
- i superiori accordi potranno essere modificati, previo accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e quelle dei minori;
- Il Sig. verserà a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento per la sig.ra e per i figli, in atto, il 50% dell'importo CP_1
percepito a titolo di ADI che ammonta a complessivi € 700,00 circa (50% pari ad € 350,00), di cui €. 100,00 per la sig.ra e €. 250,00 per i figli, riconoscendo, altresì, alla CP_1
sig.ra di percepire il 100% dell'assegno unico universale che ammonta ad € 398,00 CP_1
circa (50% pari ad € 199,00); - Le spese straordinarie di cui al protocollo CNF, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo a quello dell'esborso. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - la sig.ra percepirà, per volontà comune, il 100% dell'assegno unico universale”. CP_1
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 736, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 13/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1042 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA ANTONIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SORBELLO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 736, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 23 giugno 2009, Persona_1
e in data 16 maggio 2022; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporto od altro documento valido per l'espatrio; - i figli minori, e verranno affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre;
-
l'abitazione familiare, sita in via Filanda n° 36 - Mili San Pietro (ME), viene assegnata alla
Sig.ra stante il collocamento dei figli presso la stessa. La sig.ra a far data dalla CP_1 CP_1
sottoscrizione del presente ricorso dovrà provvedere al pagamento delle utenze domestiche;
-
Gli arredi della casa familiare, per volere di entrambi i coniugi, rimarranno nell'immobile e il Sig. provvederà ad asportare solo i propri effetti personali e quanto gli potrà Parte_1
risultare utile nella casa ove dovrà trasferirsi;
- ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori. FREQUENTAZIONE E
MANTENIMENTO DEI MINORI - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni dei minori;
- in caso di disaccordo tra i coniugi, i minori trascorreranno con il padre i giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21:00, orario in cui li condurrà presso l'abitazione materna, salvo nelle giornate in cui il giorno seguente è festivo in cui il rientro avverrà entro le ore 22:00; - i minori trascorreranno con il padre due week-end alternati al mese, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21:00 della domenica – salvo che nei periodi non scolastici in cui il rientro avverrà alle ore 23:00; - le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, ovvero un anno dal 23.12 al 30.12 con un genitore e il dal 31.12 al
06.01 con l'altro, dal sabato alla domenica di Pasqua un anno e dal lunedì al martedì di Pasqua
l'anno successivo;
- durante le vacanze estive i minori permarranno con il padre per 15 gg. anche non consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, permanenza da concordare di anno in anno entro il mese di maggio;
- le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presenti le esigenze e la volontà dei minori e le possibili esigenze lavorative di entrambi i genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- i minori trascorreranno i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori, lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo i minori resteranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- la festa dei nonni i minori la trascorreranno la mattina con i nonni paterni e la sera con i nonni materni, seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro favoriranno i quotidiani rapporti tra i minori e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore;
- I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, la formazione e la salute dei minori saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente;
- i superiori accordi potranno essere modificati, previo accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e quelle dei minori;
- Il Sig. verserà a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento per la sig.ra e per i figli, in atto, il 50% dell'importo CP_1
percepito a titolo di ADI che ammonta a complessivi € 700,00 circa (50% pari ad € 350,00), di cui €. 100,00 per la sig.ra e €. 250,00 per i figli, riconoscendo, altresì, alla CP_1
sig.ra di percepire il 100% dell'assegno unico universale che ammonta ad € 398,00 CP_1
circa (50% pari ad € 199,00); - Le spese straordinarie di cui al protocollo CNF, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo a quello dell'esborso. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - la sig.ra percepirà, per volontà comune, il 100% dell'assegno unico universale”. CP_1
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 736, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 13/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.