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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. AN MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24294/2025 R.G. promosso da
(avv. SQUARATTI VERA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. SQUARATTI VERA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. REGIME DI COABITAZONE - VITA SEPARATA: i sig.
si sono accordati in modo da consentire l'un l'altro una vita separata con obbligo Pt_1 Parte_2
del reciproco rispetto. 2. FIGLIA MAGGIORENNE - MANTENIMENTO IN CASO DI NON
INDIPENDENZA ECONOMICA: i sig. e si sono accordati al fine di contribuire Pt_1 Parte_2 equamente alle spese di mantenimento della figlia , di anni 20 (venti), laddove quest'ultima non si Per_1
trovi in uno stato di indipendenza economica o vi sia qualche particolare necessità (sanitaria, di istruzione) con riferimento alla quale Ella non possa provvedere autonomamente. La figlia attualmente è occupata con contratto a tempo determinato, in scadenza al mese di marzo 2026, e percepisce una retribuzione mensile di importo pari ad Euro 900,00, circa. La figlia risiede attualmente presso l'abitazione Per_1 della madre ma le Parti concordano che Ella possa stabilirsi, ove Ella volesse, presso l'abitazione del
1 padre. 3. CASA CONIUGALE: i signori e hanno inteso procedere alla vendita Pt_1 Parte_2 dell'abitazione familiare [cfr. la certificazione notarile allegata sub numero 1], in modo da estinguere il mutuo residuo e ad utilizzare il ricavato per l'acquisito di due nuove abitazioni, una per ciascun coniuge.
4. CONTI CORRENTI COINTESTATI: i sig.ri danno atto che hanno già provveduto Pt_1 Parte_2
a regolare tra di loro la suddivisione delle somme depositate sui conti correnti cointestati. 5. ASSEGNO
DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. 6. SPESE PROCESSUALI E DI
RAPPRESENTANZA NEL PRESENTE PROCEDIMENTO: Spese a carico di entrambe le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/03/2006, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto parte II, serie A, anno 2006), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 11/10/2005). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. AN MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24294/2025 R.G. promosso da
(avv. SQUARATTI VERA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. SQUARATTI VERA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. REGIME DI COABITAZONE - VITA SEPARATA: i sig.
si sono accordati in modo da consentire l'un l'altro una vita separata con obbligo Pt_1 Parte_2
del reciproco rispetto. 2. FIGLIA MAGGIORENNE - MANTENIMENTO IN CASO DI NON
INDIPENDENZA ECONOMICA: i sig. e si sono accordati al fine di contribuire Pt_1 Parte_2 equamente alle spese di mantenimento della figlia , di anni 20 (venti), laddove quest'ultima non si Per_1
trovi in uno stato di indipendenza economica o vi sia qualche particolare necessità (sanitaria, di istruzione) con riferimento alla quale Ella non possa provvedere autonomamente. La figlia attualmente è occupata con contratto a tempo determinato, in scadenza al mese di marzo 2026, e percepisce una retribuzione mensile di importo pari ad Euro 900,00, circa. La figlia risiede attualmente presso l'abitazione Per_1 della madre ma le Parti concordano che Ella possa stabilirsi, ove Ella volesse, presso l'abitazione del
1 padre. 3. CASA CONIUGALE: i signori e hanno inteso procedere alla vendita Pt_1 Parte_2 dell'abitazione familiare [cfr. la certificazione notarile allegata sub numero 1], in modo da estinguere il mutuo residuo e ad utilizzare il ricavato per l'acquisito di due nuove abitazioni, una per ciascun coniuge.
4. CONTI CORRENTI COINTESTATI: i sig.ri danno atto che hanno già provveduto Pt_1 Parte_2
a regolare tra di loro la suddivisione delle somme depositate sui conti correnti cointestati. 5. ASSEGNO
DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. 6. SPESE PROCESSUALI E DI
RAPPRESENTANZA NEL PRESENTE PROCEDIMENTO: Spese a carico di entrambe le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/03/2006, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto parte II, serie A, anno 2006), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 11/10/2005). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN MA
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