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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 7 aprile2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3041/2017 R.G. e vertente
TRA
TU EL, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso C.F._1 dagli avv.ti Salvatore Catalano e Rosaria Filloramo;
CONTRO
ATM - AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Trimarchi.
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2017 CI EL contestava la sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per giorni 1 (14 marzo 2017) ai sensi dell'art. 42, punto 1, dell'allegato A del R.D. 148/1931, lui comunicata con provvedimenti n.
5084 del 06.03.2017 e n. 5372 dell'08.03.2017.
Esponeva che:
- il provvedimento era scaturito dalla contestazione di addebito disciplinare lui mossa dall'Azienda, secondo cui “Da una segnalazione pervenuta a Codesta Direzione (ATM Trasporti) risulta che giorno 20 febbraio 2017 in servizio sulla linea 28 tramvia (Annunziata – Zir), non ha svolto con la dovuta diligenza il servizio a Lei assegnato e nello specifico rientrava il tram 12 T in deposito adducendo come motivazione l'assenza di aria forzata e guasto alla maniglia della porta della cabina di guida 1”;
- aveva riscontrato tale contestazione rappresentando di aver subito un grave malore a causa dell'aria insalubre e surriscaldata che non poteva essere bonificata per via del guasto al sistema di aria condizionata della vettura;
1 - la vettura, al rientro, era stata ritenuta inidonea alla circolazione anche dall'agente IO
Giovanni, chiamato a sostituirlo alla guida.
Lamentava l'illegittimità della sanzione stante la violazione dei criteri generali previsti dall'art. 13 del C.C.N.L. 2002/05 nonché per il mancato rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, giacché al momento in cui gli era stata addebitata la sospensione ingiustificata del servizio era in evidente stato di malessere, peraltro perfettamente compatibile con le condizioni disagevoli della vettura che gli era stata fornita.
Contestava la sanzione in quanto costituente mobbing, poiché la sospensione era entrata a far parte del proprio fascicolo personale con grave danno al proprio onore, buon nome e reputazione.
Rappresentava come, in conseguenza dei fatti di causa, era stato esonerato dalla guida dei tram e, con provvedimento del 02.03.2017, adibito alla guida dei bus, la cui linea e fermate erano sconosciute ad esso ricorrente, con tutti i conseguenti disagi e difficoltà.
Censurava la sanzione disciplinare stante l'avversa violazione del D.Lgs. 81/2008, rammentando come tram e bus in servizio fossero omologati con l'obbligo dell'impianto di climatizzazione perché negli stessi non era prevista l'opzione di ventilazione naturale che, fra l'altro, era considerata dannosa per la salute.
Chiedeva, pertanto: che fosse dichiarata nulla la sanzione e, conseguentemente, condannata controparte alla restituzione del giorno di paga ed alla revoca della sospensione;
ancora, che fosse dichiarato nullo, illegittimo e inefficace l'ordine di servizio n. 29 del 02.03.2017 con cui esso ricorrente era stato adibito alla guida del bus;
che esso lavoratore fosse reintegrato nell'originario impiego, ovvero la guida della tramvia di Messina;
infine, che venisse dichiarato il proprio diritto ad essere risarcito del danno esistenziale, al nome ed all'onore; che controparte fosse condannata al risarcimento del danno da mobbing, pari ad € 5.100,00, derivante dalla sanzione disciplinare e dal trasferimento dalla linea tramviaria alla guida dei bus;
in via gradata, instava per la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto o della semplice multa;
il tutto con il favore delle spese.
2. L'ATM - Azienda Trasporti di Messina, costituitasi con memoria del 06.07.2018, precisava che nella cabina di guida era presente una finestra di areazione che consentiva un ricircolo d'aria e che le condizioni metereologiche del giorno durante il quale erano avvenuti i fatti di causa, nel mese di febbraio, rilevassero una temperatura di 15 gradi, cielo nuvoloso. Osservava che, in esito ad accertamenti tecnici sulla vettura, era emerso che, dopo un semplice reset parziale, il sistema di areazione avesse ripreso normalmente a funzionare, come da foglio di Ordinativo manutenzione,
n. 93/17 del 20.02.2016, dal quale poteva evincersi come la procedura effettuata (reset parziale con disinserzione carichi) rientrasse nelle conoscenze tecniche degli autisti delle vetture Tram.
2 Contestava che non rispondeva al vero che il ricorrente avesse eseguito detta manovra, giacché la stessa avrebbe risolto l'avaria.
Tutto ciò premesso, essa Azienda aveva ritenuto che il CI, interrompendo il servizio, avesse causato un danno.
Rilevava che il CI non aveva fornito prova del malore ed evidenziava la piena legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata.
Quanto al presunto carattere mobbizzante della condotta di essa azienda, sottolineava che il personale adibito alla linea del tram veniva adibito anche alla guida di mezzi gommati, per esigenze di rotazione del personale ed aziendali. Esponeva che il servizio gommato era stato notevolmente implementato con l'avvio all'utilizzo di un notevole numero di nuovi autobus. Rilevava la legittimità dell'ordine di servizio n. 29 del 02.03.2017.
Circa l'asserita violazione delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, ribadiva che il malfunzionamento avrebbe potuto essere rapidamente risolto dallo stesso conducente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
3. In data odierna in esito alla discussione orale.
4. Nel merito va rilevato che con nota prot. 5084/fp dell'06.03.2017 è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione di giorni 1 dal servizio e dal soldo, irrogata a seguito della “Contestazione di addebito disciplinare” inviata con nota prot. 4683/fp del 27.02.2017.
In particolare con tale ultima missiva parte resistente ha contestato al lavoratore che “giorno 20 febbraio 2017 in servizio sulla linea 28 tramvia (Annunziata – Zir), non ha svolto con la dovuta diligenza il servizio a Lei assegnato e nello specifico “ rientrava il tram 12 T in deposito adducendo come motivazione l'assenza di aria forzata e guasto alla maniglia della porta della cabina di guida 1 ”. Da una verifica effettuata dai tecnici aziendali, risulta che i guasti da Lei lamentati non inficiavano il corretto svolgimento del servizio. Quanto sopra costituisce una grave mancanza ai sensi dell'art. 42 punto 10 dell'allegato A del R.D. n. 148/1931”.
Orbene il CI ha riscontrato la contestazione rappresentando di aver subito un malore derivante dall'assenza di aria condizionata nella cabina di guida, evidenziando altresì di essersi adoperato “a fare un reset parziale ma senza esito. Dopo qualche fermata lo rifaccio ma nulla di fatto” e, ancora, di aver chiamato “il DCO di turno nella persona di IA EL. Chiedendo se era possibile che mi venisse sostituita la vettura. Di modo che potevo fare l'altra corsa delle ore 13:15. Ma Lungo il percorso sentivo sempre piu' caldo”.
Ciò posto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. A tal fine deve tenere conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore;
l'apprezzamento di merito
3 della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censure in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato” (Cass. civ., sez. lav., 03.06.2014, n.12361).
Orbene dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il ricorrente si trovasse in una situazione di malessere.
Il teste SE AS ha infatti riferito che “il ricorrente era sofferente e aveva la camicia sudata”, e ciò nonostante la “la giornata non era calda e la temperatura era sui 16 gradi”.
Risulta inoltre che il ricorrente avesse segnalato alla centrale operativa il guasto al sistema di areazione della vettura 2T presso cui svolgeva servizio, fatto confermato dal teste Vincenzo
Poidomani.
Il teste IO ha inoltre confermato che “ricordo che quel giorno la vettura aveva problemi di condizionamento ed essendo un abitacolo molto piccolo supera la soglia climatica con rischio per la salute del lavoratore, ne sono a conoscenza per averne parlato con i colleghi compreso il ricorrente inoltre l'ho visto segnato sul libro di bordo. Preciso che il finestrino è insufficiente per le piccole dimensioni”.
Il teste ha inoltre dichiarato che “Noi autisti nulla potevamo fare in caso di anomalia del sistema di condizionamento tranne fermare per due o tre ore la macchina, noi autisti facevamo così comunicando al dirigente di servizio che dava l'autorizzazione al rientro a fine corsa, qualche volta c'era a disposizione una seconda macchina altre volte no. Il problema del condizionamento è frequente nelle macchine negli ultimi sette anni, il motore del condizionatore è collocato nella parte superiore del veicolo esposto ad agenti atmosferici.”
Va quindi rilevato che, sebbene parte resistente abbia dichiarato che, in a seguito di accertamenti tecnici sulla vettura, è stato rilevato che dopo un semplice reset parziale, il sistema di areazione ha ripreso normalmente a funzionare, non risulta contestato che il ricorrente avesse comunicato il malfunzionamento e che lo stesso AS ha constatato che non funzionava l'aria da entrambe le cabine.
Il ricorrente inoltre ha dichiarato di aver effettuato due reset parziali senza successo ed aveva richiesto la vettura sostitutiva.
Né risulta che successivamente al rientro del ricorrente altro personale abbia immediatamente provato a rifare il reset parziale al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.
Non può pertanto ritenersi che il comportamento del ricorrente sia stato volontario ed abbia integrato una grave mancanza.
Alla luce delle superiori circostanza va dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata e parte resistente va condannata alla restituzione della retribuzione trattenuta.
Va tuttavia rigettata la domanda attorea tendente al risarcimento del danno esistenziale, al nome ed all'onore, danno non dimostrato.
4 5. Con riferimento alla lamentata condotta mobbizzante dell'azienda, derivante dalla sanzione disciplinare e dal trasferimento dalla linea tramviaria alla guida dei bus si richiama la giurisprudenza di legittimità “Per mobbing deve intendersi comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici
e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (Cass. 2015 n. 16690).
In particolare “E' noto, infatti, che il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (v. Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010
n. 7382).
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata attesa l'assenza dei requisiti richiesti dall'unanime giurisprudenza.
Né vi è prova alcuna che il disposto trasferimento del lavoratore alla guida dei bus sia stato motivato da un intento persecutorio o comunque ritorsivo.
Invero il teste Poidomani ha confermato che lo spostamento dalla linea del tram ai mezzi gommati ha coinvolto anche altri lavoratori e sia stato “disposto per ragioni di servizio giacchè il servizio gommato è stato notevolmente implementato, con l'avvio all'utilizzo di un notevole numero di nuovi autobus e ciò ha determinato
5 l'esigenza di adibire alcuni dei dipendenti, conducenti della liena Tranviaria, alla guida dei mezzi gommati”, avendo altresì evidenziato che “ciò è avvenuto anche per l'implementazione di nuovi turni di servizio con esubero di personale”.
6. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate le spese in ragione di due terzi e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispostivo.
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 6.3.2017 e condanna parte resistente alla restituzione della retribuzione trattenuta;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 213,66 oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 7 aprile2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3041/2017 R.G. e vertente
TRA
TU EL, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso C.F._1 dagli avv.ti Salvatore Catalano e Rosaria Filloramo;
CONTRO
ATM - AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Trimarchi.
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2017 CI EL contestava la sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per giorni 1 (14 marzo 2017) ai sensi dell'art. 42, punto 1, dell'allegato A del R.D. 148/1931, lui comunicata con provvedimenti n.
5084 del 06.03.2017 e n. 5372 dell'08.03.2017.
Esponeva che:
- il provvedimento era scaturito dalla contestazione di addebito disciplinare lui mossa dall'Azienda, secondo cui “Da una segnalazione pervenuta a Codesta Direzione (ATM Trasporti) risulta che giorno 20 febbraio 2017 in servizio sulla linea 28 tramvia (Annunziata – Zir), non ha svolto con la dovuta diligenza il servizio a Lei assegnato e nello specifico rientrava il tram 12 T in deposito adducendo come motivazione l'assenza di aria forzata e guasto alla maniglia della porta della cabina di guida 1”;
- aveva riscontrato tale contestazione rappresentando di aver subito un grave malore a causa dell'aria insalubre e surriscaldata che non poteva essere bonificata per via del guasto al sistema di aria condizionata della vettura;
1 - la vettura, al rientro, era stata ritenuta inidonea alla circolazione anche dall'agente IO
Giovanni, chiamato a sostituirlo alla guida.
Lamentava l'illegittimità della sanzione stante la violazione dei criteri generali previsti dall'art. 13 del C.C.N.L. 2002/05 nonché per il mancato rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, giacché al momento in cui gli era stata addebitata la sospensione ingiustificata del servizio era in evidente stato di malessere, peraltro perfettamente compatibile con le condizioni disagevoli della vettura che gli era stata fornita.
Contestava la sanzione in quanto costituente mobbing, poiché la sospensione era entrata a far parte del proprio fascicolo personale con grave danno al proprio onore, buon nome e reputazione.
Rappresentava come, in conseguenza dei fatti di causa, era stato esonerato dalla guida dei tram e, con provvedimento del 02.03.2017, adibito alla guida dei bus, la cui linea e fermate erano sconosciute ad esso ricorrente, con tutti i conseguenti disagi e difficoltà.
Censurava la sanzione disciplinare stante l'avversa violazione del D.Lgs. 81/2008, rammentando come tram e bus in servizio fossero omologati con l'obbligo dell'impianto di climatizzazione perché negli stessi non era prevista l'opzione di ventilazione naturale che, fra l'altro, era considerata dannosa per la salute.
Chiedeva, pertanto: che fosse dichiarata nulla la sanzione e, conseguentemente, condannata controparte alla restituzione del giorno di paga ed alla revoca della sospensione;
ancora, che fosse dichiarato nullo, illegittimo e inefficace l'ordine di servizio n. 29 del 02.03.2017 con cui esso ricorrente era stato adibito alla guida del bus;
che esso lavoratore fosse reintegrato nell'originario impiego, ovvero la guida della tramvia di Messina;
infine, che venisse dichiarato il proprio diritto ad essere risarcito del danno esistenziale, al nome ed all'onore; che controparte fosse condannata al risarcimento del danno da mobbing, pari ad € 5.100,00, derivante dalla sanzione disciplinare e dal trasferimento dalla linea tramviaria alla guida dei bus;
in via gradata, instava per la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto o della semplice multa;
il tutto con il favore delle spese.
2. L'ATM - Azienda Trasporti di Messina, costituitasi con memoria del 06.07.2018, precisava che nella cabina di guida era presente una finestra di areazione che consentiva un ricircolo d'aria e che le condizioni metereologiche del giorno durante il quale erano avvenuti i fatti di causa, nel mese di febbraio, rilevassero una temperatura di 15 gradi, cielo nuvoloso. Osservava che, in esito ad accertamenti tecnici sulla vettura, era emerso che, dopo un semplice reset parziale, il sistema di areazione avesse ripreso normalmente a funzionare, come da foglio di Ordinativo manutenzione,
n. 93/17 del 20.02.2016, dal quale poteva evincersi come la procedura effettuata (reset parziale con disinserzione carichi) rientrasse nelle conoscenze tecniche degli autisti delle vetture Tram.
2 Contestava che non rispondeva al vero che il ricorrente avesse eseguito detta manovra, giacché la stessa avrebbe risolto l'avaria.
Tutto ciò premesso, essa Azienda aveva ritenuto che il CI, interrompendo il servizio, avesse causato un danno.
Rilevava che il CI non aveva fornito prova del malore ed evidenziava la piena legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata.
Quanto al presunto carattere mobbizzante della condotta di essa azienda, sottolineava che il personale adibito alla linea del tram veniva adibito anche alla guida di mezzi gommati, per esigenze di rotazione del personale ed aziendali. Esponeva che il servizio gommato era stato notevolmente implementato con l'avvio all'utilizzo di un notevole numero di nuovi autobus. Rilevava la legittimità dell'ordine di servizio n. 29 del 02.03.2017.
Circa l'asserita violazione delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, ribadiva che il malfunzionamento avrebbe potuto essere rapidamente risolto dallo stesso conducente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
3. In data odierna in esito alla discussione orale.
4. Nel merito va rilevato che con nota prot. 5084/fp dell'06.03.2017 è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione di giorni 1 dal servizio e dal soldo, irrogata a seguito della “Contestazione di addebito disciplinare” inviata con nota prot. 4683/fp del 27.02.2017.
In particolare con tale ultima missiva parte resistente ha contestato al lavoratore che “giorno 20 febbraio 2017 in servizio sulla linea 28 tramvia (Annunziata – Zir), non ha svolto con la dovuta diligenza il servizio a Lei assegnato e nello specifico “ rientrava il tram 12 T in deposito adducendo come motivazione l'assenza di aria forzata e guasto alla maniglia della porta della cabina di guida 1 ”. Da una verifica effettuata dai tecnici aziendali, risulta che i guasti da Lei lamentati non inficiavano il corretto svolgimento del servizio. Quanto sopra costituisce una grave mancanza ai sensi dell'art. 42 punto 10 dell'allegato A del R.D. n. 148/1931”.
Orbene il CI ha riscontrato la contestazione rappresentando di aver subito un malore derivante dall'assenza di aria condizionata nella cabina di guida, evidenziando altresì di essersi adoperato “a fare un reset parziale ma senza esito. Dopo qualche fermata lo rifaccio ma nulla di fatto” e, ancora, di aver chiamato “il DCO di turno nella persona di IA EL. Chiedendo se era possibile che mi venisse sostituita la vettura. Di modo che potevo fare l'altra corsa delle ore 13:15. Ma Lungo il percorso sentivo sempre piu' caldo”.
Ciò posto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. A tal fine deve tenere conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore;
l'apprezzamento di merito
3 della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censure in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato” (Cass. civ., sez. lav., 03.06.2014, n.12361).
Orbene dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il ricorrente si trovasse in una situazione di malessere.
Il teste SE AS ha infatti riferito che “il ricorrente era sofferente e aveva la camicia sudata”, e ciò nonostante la “la giornata non era calda e la temperatura era sui 16 gradi”.
Risulta inoltre che il ricorrente avesse segnalato alla centrale operativa il guasto al sistema di areazione della vettura 2T presso cui svolgeva servizio, fatto confermato dal teste Vincenzo
Poidomani.
Il teste IO ha inoltre confermato che “ricordo che quel giorno la vettura aveva problemi di condizionamento ed essendo un abitacolo molto piccolo supera la soglia climatica con rischio per la salute del lavoratore, ne sono a conoscenza per averne parlato con i colleghi compreso il ricorrente inoltre l'ho visto segnato sul libro di bordo. Preciso che il finestrino è insufficiente per le piccole dimensioni”.
Il teste ha inoltre dichiarato che “Noi autisti nulla potevamo fare in caso di anomalia del sistema di condizionamento tranne fermare per due o tre ore la macchina, noi autisti facevamo così comunicando al dirigente di servizio che dava l'autorizzazione al rientro a fine corsa, qualche volta c'era a disposizione una seconda macchina altre volte no. Il problema del condizionamento è frequente nelle macchine negli ultimi sette anni, il motore del condizionatore è collocato nella parte superiore del veicolo esposto ad agenti atmosferici.”
Va quindi rilevato che, sebbene parte resistente abbia dichiarato che, in a seguito di accertamenti tecnici sulla vettura, è stato rilevato che dopo un semplice reset parziale, il sistema di areazione ha ripreso normalmente a funzionare, non risulta contestato che il ricorrente avesse comunicato il malfunzionamento e che lo stesso AS ha constatato che non funzionava l'aria da entrambe le cabine.
Il ricorrente inoltre ha dichiarato di aver effettuato due reset parziali senza successo ed aveva richiesto la vettura sostitutiva.
Né risulta che successivamente al rientro del ricorrente altro personale abbia immediatamente provato a rifare il reset parziale al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.
Non può pertanto ritenersi che il comportamento del ricorrente sia stato volontario ed abbia integrato una grave mancanza.
Alla luce delle superiori circostanza va dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata e parte resistente va condannata alla restituzione della retribuzione trattenuta.
Va tuttavia rigettata la domanda attorea tendente al risarcimento del danno esistenziale, al nome ed all'onore, danno non dimostrato.
4 5. Con riferimento alla lamentata condotta mobbizzante dell'azienda, derivante dalla sanzione disciplinare e dal trasferimento dalla linea tramviaria alla guida dei bus si richiama la giurisprudenza di legittimità “Per mobbing deve intendersi comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici
e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (Cass. 2015 n. 16690).
In particolare “E' noto, infatti, che il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (v. Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010
n. 7382).
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata attesa l'assenza dei requisiti richiesti dall'unanime giurisprudenza.
Né vi è prova alcuna che il disposto trasferimento del lavoratore alla guida dei bus sia stato motivato da un intento persecutorio o comunque ritorsivo.
Invero il teste Poidomani ha confermato che lo spostamento dalla linea del tram ai mezzi gommati ha coinvolto anche altri lavoratori e sia stato “disposto per ragioni di servizio giacchè il servizio gommato è stato notevolmente implementato, con l'avvio all'utilizzo di un notevole numero di nuovi autobus e ciò ha determinato
5 l'esigenza di adibire alcuni dei dipendenti, conducenti della liena Tranviaria, alla guida dei mezzi gommati”, avendo altresì evidenziato che “ciò è avvenuto anche per l'implementazione di nuovi turni di servizio con esubero di personale”.
6. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate le spese in ragione di due terzi e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispostivo.
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 6.3.2017 e condanna parte resistente alla restituzione della retribuzione trattenuta;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 213,66 oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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