Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4488 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. TODARO FRANCESCO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 maggio 2022 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000083685, redatta il 25.03.2022,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Con la memoria di costituzione si costituiva l che ha chiesto concedere un breve rinvio, fatti salvi i diritti di prima udienza, al fine di verificare la disponibilità della
CP_ controparte a pagare la sanzione nella misura ridotta dall rideterminando in corso di causa la sanzione nella somma di ridotta € 360,67, (cfr. memoria e provv ridetermina ).
All'esito della rideterminazione della sanzione amministrativa da parte dell , CP_2
il ricorrente ha provveduto all'estinzione della medesima con il pagamento, entro il termine indicato dal creditore, nella misura ridotta stabilita dal medesimo e CP_2
delle spese di notifica (cfr. nota di deposito del 9.12.2024 allegata quietanza di pagamento).
Ciò detto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto dalle parti congiuntamente e conseguentemente annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, appare certamente equo disporne la compensazione atteso che in corso di giudizio è intervenuto il D.L. 48/2023 che ha ridotto la misura della sanzione e che parte ricorrente ha aderito alla nuova rideterminazione provvedendo al pagamento di quanto ingiunto.
P.Q.M.
Come in epigrafe;
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/03/2025.
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