Articolo 246 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 245Articolo 247
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 246. Organi della procedura 1. L' ((IVASS)) nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L' ((IVASS)) puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' ((IVASS)) in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
(( 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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