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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2024, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro e previdenza, al n. 1513/ 2023
TRA nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difeso dall'avv. Guastafierro Pasquale presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace, 20
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. AZZANO STEFANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in Napoli ,Via Alcide De Gasperi, 55
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza CP_1
1 di qualsiasi obbligo di restituzione della somma, indicata in dispositivo, in ipotesi indebitamente erogata dall' alla ricorrente, con conseguente CP_2 condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente CP_1 trattenute, su prestazioni di pensione ai superstiti, categoria SO .
L' si è costituito e ha resistito alla domanda attorea. CP_1
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
Osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta emerge che l'indebita erogazione di denaro era avvenuta, esclusivamente a causa di un errore dell'Istituto.
Nella comunicazione , infatti, non si fa alcuna menzione di CP_1 dichiarazioni mendaci presentate, né l' , nelle sue difese, ha dedotto CP_2 alcunché al riguardo, per cui deve ritenersi che il pagamento della prestazione non dovuta sia avvenuto in assenza di dolo del pensionato.
Al riguardo , deve ritenersi che la semplice percezione di una prestazione non dovuta non sia equiparabile al dolo, sia perché il pensionato poteva benissimo non essere in grado di rendersi conto dell'errore in cui era incorso l' , sia perché, come autorevolmente affermato dal Cass. n.11498/96, CP_2
“non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote le somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta”.
Comunque non è stata versata in atti una prova idonea della rituale notifica dell' della contestazione relativa alla omessa comunicazione del CP_1 modello RED relativa agli anni 2017 e 2018.
Si deve a questo punto premettere che trattandosi di prestazioni assistenziali in relazione alle quali si sarebbe verificato l'indebito non può trovare applicazione tout court la normativa disciplinante l'indebito in materia previdenziale (cfr. ex plurimis Cass. 1446/2008).
Appare opportuno al riguardo citare per esteso alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia del
25/10/2012:” In primo luogo deve osservarsi che, contrariamente a quanto
2 sostenuto nel ricorso d'appello, i principi affermati dalla Cassazione con la sentenza n. 1446/2008 devono applicarsi nella fattispecie in esame e l'interpretazione che ne consegue porta ad una statuizione finale conforme a quella impugnata, pur se con parziale diversa motivazione. Infatti la motivazione dell'appellata sentenza deve essere corretta nella parte in cui accomuna l'indebito previdenziale a quello assistenziale, nonché integrata come da argomentazioni che seguono. La citata sentenza della Suprema Corte ha dettagliatamente ricostruito la successione delle leggi in materia e ha chiarito anche la "ratio legis" e i criteri di individuazione della volontà del legislatore. Segnatamente "Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. ,
8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per
3 essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma
1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui,
4 pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il 448 delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n.
264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L.
n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'DA (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n.
1). Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell' , per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al CP_1 recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso. La disciplina dell'indebito va, quindi,
5 ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte
(Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del
1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e CP_1 il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che:
Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di
6 necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). ”. In definitiva si deve ritenere come sempre afferma la predetta sentenza :” … che la disciplina ex art. 2033
c.c. trovi applicazione solo allorquando manchi qualsiasi rapporto assistenziale, ed in tal senso va interpretata la locuzione della Cassazione
"quando manca radicalmente il diritto alla prestazione", come si evince dall'esempio citato nella sentenza n. 1446/2008 per esplicitare tale ipotesi
("corresponsione dovuta ad errore di persona"). Ogni qual volta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione.
D'altronde tale soluzione è la sola compatibile con la ratio di tutela del
"principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita" . In linea generale e salvo che sia specificatamente previsto in modo diverso dalla legge, detto principio non opera, per l'appunto, solo quando manca il rapporto assistenziale (e dunque se sussiste errore di persona) o quando manca la buona fede del percettore”.
Orbene, si ripete, è evidente che, nel caso in esame, dato che la ricorrente si è limitata a riscuotere la prestazione erogata, non risultando fra l'altro la prova della rituale notifica della comunicazione dell'omessa trasmissione del modello RED, nessuna mala fede può essere ravvisata nella sua condotta.
Sul punto la Suprema Corte nella recente sentenza 13223/2020, ha sostanzialmente adottato per i casi dell'indebito previdenziale per mancata comunicazione del dato reddituale, una soluzione analoga a quella già proposta con numerose sentenze per l'indebito assistenziale. “Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi , come già riportato, secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c.,
7 in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica e dunque “in nessun caso si CP_1 possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce.” CP_2
La domanda deve quindi essere accolta considerato che non è emersa la prova della mala fede. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
a) accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di euro 13.252,61 erogata sulla pensione categoria SO n. 28448605 richiesta dall' in quanto da quest'ultimo CP_1
8 indebitamente corrisposta, condannando l' ad emettere tutti gli atti CP_1 conseguenti;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1650,00 comprensivi di spese generali al 15%, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 19/11//2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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