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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11710/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 ottobre 2024 da VI IC, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, Via Cavalcanti, 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Di Tella, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, convenuto contumace OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE VI IC: 1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche: 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, all'erogazione e, in ogni caso, all'accredito in favore della ricorrente, della “Carta elettronica del docente”, per la complessiva somma di €. 1.000,00 (euro mille/00);
1 2) in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche: 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al risarcimento dei danni conseguenti al mancato riconoscimento della “Carta elettronica del docente” per la complessiva somma di
€. 1.000,00 (euro mille/00), ovvero di quella somma ritenuta di giustizia da liquidare equitativamente, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta (Cfr. Cass. Civ., sez. Lavoro, 27.10.2023, n. 4090/2023). 3) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 ottobre 2024, VI IC ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e dell'INPS. Rilevava la ricorrente di avere sottoscritto con il ministero convenuto due contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Nessuno si costituiva il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 17 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di VI IC va accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
2 svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
3 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario
4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO i seguenti contratti a termine (docc. 1 e 2 fasc. ric.):
- a.s. 2022/2023, dal 14 novembre 2022 al 30 giugno 2023 per 9 ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado e Einaudi di Sesto San Giovanni;
- a.s. 2023/2024, dal 29 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per 18 ore settimanali presso il liceo Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni. Parte ricorrente ha omesso di produrre agli atti il contratto indicato a pagina 1 del ricorso, che la legherebbe al MINISTERO convenuto da settembre 2024 al 30 giugno 2025. Parte ricorrente risulta nondimeno iscritta alla graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, come si evince dai singoli titoli prodotti, fatto comunque non rilevato né in ricorso, né in sede di discussione. Va quindi riconosciuto il diritto di VI ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed
5 eccezionali ragioni, legate all'omissione documentale) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) rigetta la domanda sulle spese. Così deciso il 17 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 ottobre 2024 da VI IC, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, Via Cavalcanti, 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Di Tella, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, convenuto contumace OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE VI IC: 1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche: 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, all'erogazione e, in ogni caso, all'accredito in favore della ricorrente, della “Carta elettronica del docente”, per la complessiva somma di €. 1.000,00 (euro mille/00);
1 2) in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche: 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al risarcimento dei danni conseguenti al mancato riconoscimento della “Carta elettronica del docente” per la complessiva somma di
€. 1.000,00 (euro mille/00), ovvero di quella somma ritenuta di giustizia da liquidare equitativamente, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta (Cfr. Cass. Civ., sez. Lavoro, 27.10.2023, n. 4090/2023). 3) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 ottobre 2024, VI IC ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e dell'INPS. Rilevava la ricorrente di avere sottoscritto con il ministero convenuto due contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Nessuno si costituiva il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 17 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di VI IC va accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
2 svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
3 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario
4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO i seguenti contratti a termine (docc. 1 e 2 fasc. ric.):
- a.s. 2022/2023, dal 14 novembre 2022 al 30 giugno 2023 per 9 ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado e Einaudi di Sesto San Giovanni;
- a.s. 2023/2024, dal 29 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per 18 ore settimanali presso il liceo Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni. Parte ricorrente ha omesso di produrre agli atti il contratto indicato a pagina 1 del ricorso, che la legherebbe al MINISTERO convenuto da settembre 2024 al 30 giugno 2025. Parte ricorrente risulta nondimeno iscritta alla graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, come si evince dai singoli titoli prodotti, fatto comunque non rilevato né in ricorso, né in sede di discussione. Va quindi riconosciuto il diritto di VI ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed
5 eccezionali ragioni, legate all'omissione documentale) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) rigetta la domanda sulle spese. Così deciso il 17 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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