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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1147/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SECCO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… i ricorrenti chiedono congiuntamente che il Tribunale di Mantova, previ gli incombenti del caso e di legge, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato di Roncoferraro (MN), in data 28.05.1994 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
6- parte 2 - anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti concordate condizioni:
1. Dichiararsi che le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica ed espressamente ribadiscono che nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra e viceversa e che non è sussistente alcuna pendenza di carattere economico-patrimoniale. 2. Ciascun ricorrente sarà tenuto al pagamento, in via esclusiva, dei compensi dovuti al legale di fiducia incaricato. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in RONCOFERRARO il 28/05/1994 ed ivi trascritto al numero 6, parte 2, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1147/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SECCO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… i ricorrenti chiedono congiuntamente che il Tribunale di Mantova, previ gli incombenti del caso e di legge, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato di Roncoferraro (MN), in data 28.05.1994 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
6- parte 2 - anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti concordate condizioni:
1. Dichiararsi che le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica ed espressamente ribadiscono che nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra e viceversa e che non è sussistente alcuna pendenza di carattere economico-patrimoniale. 2. Ciascun ricorrente sarà tenuto al pagamento, in via esclusiva, dei compensi dovuti al legale di fiducia incaricato. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in RONCOFERRARO il 28/05/1994 ed ivi trascritto al numero 6, parte 2, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2