Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02054/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lorenzo, Maurizio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS- datato 05.11.2020, notificato in data 16.11.2020, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha respinto la domanda finalizzata ad ottenere l'equo indennizzo per l'infermità: “pregresso trauma cranico facciale con FLC ed escoriazioni multiple in regione fronto palpebrale sinistra, modesta deviazione del setto nasale e note vertiginose post traumatiche, pregresso trauma contusivo escoriativo del ginocchio sinistro”, in quanto intempestiva, nonché di tutti gli atti e/o pareri allo stesso preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – già dipendente della Polizia di Stato, attualmente in quiescenza – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto n. -OMISSIS- del 5.11.2020, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha respinto la domanda finalizzata ad ottenere l’equo indennizzo per l’infermità: “ pregresso trauma cranico facciale con FLC ed escoriazioni multiple in regione fronto palpebrale sinistra, modesta deviazione del setto nasale e note vertiginose post traumatiche, pregresso trauma contusivo escoriativo del ginocchio sinistro ”, in quanto intempestiva.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 2 e 7 d.P.R. n. 461/01; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato, non avendo il ricorrente proposto la domanda di concessione di equo indennizzo nel termine di legge.
2.1. Il trauma posto a base del riconoscimento della richiesta di equo indennizzo risale al 29.1.1993.
2.2. Per tale ragione, la fattispecie in esame è disciplinata – ratione temporis – non già dalla previsione di cui all’art. 7 d.P.R. n. 461/01, che è successiva ai fatti di causa, ma dall’art. 51 d.P.R. n. 686/57, secondo cui l’istanza andava proposta “ ... entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio ”.
2.3. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha preso visione del riconoscimento della causa di servizio in data 5.11.1994.
Per tali ragioni, la sua domanda, proposta in data 19.2.2020, è largamente tardiva, e tale circostanza – evidenziata nell’atto impugnato – lo rende immune dalle lamentate censure.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.