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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DONNARUMMA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 48 04014 PONTINIA presso il difensore avv.
DONNARUMMA ALFONSO
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. DONNARUMMA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 48 04014 PONTINIA presso il difensore avv. DONNARUMMA
ALFONSO
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
pagina 1 di 3
OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito dell'udienza innanzi al Presidente Relatore, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorrono nella specie i presupposti previsti dall'art. 3, n° 2), lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di divorzio e del tempo decorso dalla separazione, che avvalorano l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti, dato atto del raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, anche a fronte del deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Latina il 16 dicembre 1990, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1990 Parte II Serie A n°544); compensa le spese di causa.
pagina 2 di 3
LATINA, 05/12/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DONNARUMMA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 48 04014 PONTINIA presso il difensore avv.
DONNARUMMA ALFONSO
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. DONNARUMMA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 48 04014 PONTINIA presso il difensore avv. DONNARUMMA
ALFONSO
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
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OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito dell'udienza innanzi al Presidente Relatore, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorrono nella specie i presupposti previsti dall'art. 3, n° 2), lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di divorzio e del tempo decorso dalla separazione, che avvalorano l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti, dato atto del raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, anche a fronte del deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Latina il 16 dicembre 1990, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1990 Parte II Serie A n°544); compensa le spese di causa.
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LATINA, 05/12/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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