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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4820/2024 promossa da:
con avv. Tiziana Lanza Parte_1
Ricorrente contro con avv. Monica Carraro CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 5.5.2025
Per parte resistente: come da note scritte del 5.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/10/2024 il ricorrente , premesso che dalla Parte_1
relazione non matrimoniale con era nato in data [...] il figlio , CP_1 CP_2
ha chiesto la regolamentazione primaria delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio, chiedendo in particolare affido condiviso e paritario del figlio;
diritto di visita paterno con libera possibilità per il padre di tenere con sé il figlio in tutti i momenti liberi dal lavoro;
onere per ciascun genitore di provvedere al mantenimento pagina 1 di 7 diretto per il tempo in cui avrà il figlio con sé e suddivisione delle spese straordinarie al
50%; assegno unico al 50%.
Il ricorrente allegava a sostegno che:
-nel 2023 la relazione affettiva si era incrinata ed egli tornava ad abitare con la propria madre, dove attualmente vive;
- durante la convivenza egli provvedeva a tutte le esigenze del nucleo familiare e alla cura del minore;
- frequenta attualmente una scuola steineriana e trascorre con ciascun genitore CP_2
tempi paritetici;
- quanto a sé egli lavora in qualità di vigile del fuoco con stipendio mensile medio di €.
1.800 e sostiene il pagamento del 50% della rata di mutuo della casa di Abano (in cui erano rimasti a vivere la e il figlio) pari a €. 215, €. 200 per la scuola del figlio, euro 500 Pt_1 quale contributo alla propria madre per l'appartamento in cui vive, rateo di €. 166 per agenzia entrate. Indicava poi spese per alimenti e carburante.
La ricorrente si costituiva in data 25.02.2025, aderendo alla sola domanda di affido condiviso e chiedendo, diversamente dal ricorrente: collocamento del figlio presso di sé con assegnazione a sé della casa familiare e diritto di visita paterno a we alterni da venerdì
a domenica e 1 pomeriggio a settimana;
contributo paterno per il mantenimento pari a euro
400 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico suddiviso al 50%.
Allegava che:
- la casa di Abano Terme, intestata a entrambi, era stata acquistata con l'aiuto del di lei padre che versava la somma di €. 28.500 a titolo di caparra e si prestava come garante facendo così ottenere alla coppia un rateo agevolato pari a euro 420, attualmente suddiviso tra le parti;
- la scuola steineriana frequentata da (scelta perché aderente al carattere del CP_2
minore) comportava una retta mensile pari a euro 410, attualmente suddivisa tra le parti;
- la relazione affettiva si deteriorava a causa dei problemi economici e delle difficoltà connesse;
- ella, negli ultimi anni, non lavorava e solo da novembre 2024 era stata assunta con contratto a tempo determinato dalla società Prexis Retail e tuttavia poi era tornata all'originario lavoro di fotografa, avendo aperto la partita iva dal luglio 2024;
pagina 2 di 7 -vi era tra le parti una notevole disparità economica e la resistente era svantaggiata avendo sacrificato gli ultimi anni alla cura della famiglia e adattandosi tuttora alle esigenze lavorative del ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 28.03.25 rendendo le dichiarazioni di cui al verbale.
All'esito il Giuidce delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti :
1. affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la casa familiare sita in Abano Terme alla via Pillon n. 2;
3. dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig.
sarà a Roma la signora si occuperà del figlio Pt_1 CP_1
4. determina il contributo dovuto da a per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT,
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
All'esito il G.D. rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la discussione al
06.05.2025. All'udienza del 06.05.2025, svolta in trattazione cartolare, le parti depositavano note conclusive e il Giudice riservava la decisione al Collegio.
***
1. Domande di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore.
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
(nato il [...]), viste le conclusioni conformi delle parti, può essere CP_2
confermato quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 08.04.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita.
Le parti nelle note depositate il 05/05/2025 hanno, infatti, condiviso i provvedimenti già adottati nella ordinanza salve alcune precisazioni che verranno di seguito valutate.
Deve essere in primo luogo confermato l'affido condiviso del figlio minore a CP_2
entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettoso delle consolidate abitudini di vita di . Conseguentemente, va confermata CP_2
l'assegnazione della casa familiare di Abano Terme via Pillon 2 in favore della resistente.
Le parti hanno concluso conformemente anche in punto di diritto di visita paterno da disciplinare come indicato nella ordinanza del Giudice delegato che di seguito si riporta:
“nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig. sarà a Roma la signora si occuperà del figlio”. Pt_1 CP_1
Tale disciplina va poi integrata con le previsioni in punto periodi estivi e di vacanza come segue: starà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi durante il CP_2
periodo estivo, da concordare tra le parti entro il 30.04 di ogni anno;
una settimana con ciascun genitore durante il periodo natalizio alternando di anno in anno Natale e
Capodanno con ciascuno dei genitori;
metà delle vacanze pasquali con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con ciascuno di essi.
Il padre ha chiesto che venga disposto che la madre provveda ad accompagnare CP_2
presso la casa del padre due volte al mese, essendo egli onerato in via esclusiva del trasporto del minore;
tale richiesta può essere accolta in ragione della necessità che pagina 4 di 7 entrambi i genitori contribuiscano al trasporto del figlio e pertanto si statuisce che 2 volte al mese, solo ove accada che lo smonto-notte del sig. coincida con giorni festivi, Pt_1
sarà la sig.ra a portare dal padre. CP_1 CP_2
Quanto alle determinazioni economiche si condividono le valutazioni già espresse nella ordinanza 08.04.2025.
Il figlio minore , in ragione dell'accordo raggiunto, permarrà presso ciascun CP_2
genitore per tempi quasi paritetici (essendovi comunque una maggiore permanenza temporale presso la casa materna quanto ai pernotti).
Tra le parti vi è disparità reddituale, essendo più florida la situazione del ricorrente.
Infatti il svolge attività lavorativa con contratto a tempo pieno e indeterminato in Pt_1
qualità di vigile del fuoco con stipendio mensile medio pari a euro 1800 mensili;
abita presso la casa messa a disposizione dalla di lui madre (proprietaria di un immobile nel
Comune di Monselice), riguardo alla quale ha prodotto un contratto di locazione;
tuttavia in ragione del legame delle parti (madre-figlio) e della data di stipulazione del contratto
(in prossimità del deposito del ricorso, laddove l'allontanamento dalla casa familiare del risale a giugno del 2023) può dubitarsi della effettività dello stesso;
ha in essere Pt_1 una rateazione con l'agenzia delle entrate per euro 166 mensili e versa la metà del rateo di mutuo della casa familiare assegnata alla resistente (pari a euro 215).
La resistente ha da poco ripreso l'attività lavorativa in qualità di fotografa CP_1 con partita iva e allo stato trae dall'attività un reddito mensile lordo di euro 800; vive nella casa familiare (per la quale paga il 50% della rata di mutuo pari a euro 215).
Entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico pari a euro 200 circa (€. 100 ciascuno).
Tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, del valore della assegnazione della casa familiare (per la quale il ricorrente provvede al versamento della metà della rata di mutuo), della percezione dell'assegno unico in capo a entrambi e della ripartizione dell'onere di cura e accudimento del minore, appare congruo confermare che il padre versi alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di euro
250 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova.
2.
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre;
2. Assegna alla madre la casa familiare sita in Abano Terme, via Pillon 2;
3. Dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig.
sarà a Roma la signora si occuperà del figlio. Pt_1 CP_1
2 volte al mese, ove accada che lo smonto-notte del sig. coincida con giorni Pt_1
festivi, sarà la sig.ra a portare dal padre. CP_1 CP_2
Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare ogni anno entro il 30/04; 1 settimana durante le vacanze natalizie, alternando con ciascuno dei genitori di anno in anno Natale e
Capodanno; metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con ciascuno.
4. determina il contributo dovuto da a per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
pagina 6 di 7 5. spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4820/2024 promossa da:
con avv. Tiziana Lanza Parte_1
Ricorrente contro con avv. Monica Carraro CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 5.5.2025
Per parte resistente: come da note scritte del 5.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/10/2024 il ricorrente , premesso che dalla Parte_1
relazione non matrimoniale con era nato in data [...] il figlio , CP_1 CP_2
ha chiesto la regolamentazione primaria delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio, chiedendo in particolare affido condiviso e paritario del figlio;
diritto di visita paterno con libera possibilità per il padre di tenere con sé il figlio in tutti i momenti liberi dal lavoro;
onere per ciascun genitore di provvedere al mantenimento pagina 1 di 7 diretto per il tempo in cui avrà il figlio con sé e suddivisione delle spese straordinarie al
50%; assegno unico al 50%.
Il ricorrente allegava a sostegno che:
-nel 2023 la relazione affettiva si era incrinata ed egli tornava ad abitare con la propria madre, dove attualmente vive;
- durante la convivenza egli provvedeva a tutte le esigenze del nucleo familiare e alla cura del minore;
- frequenta attualmente una scuola steineriana e trascorre con ciascun genitore CP_2
tempi paritetici;
- quanto a sé egli lavora in qualità di vigile del fuoco con stipendio mensile medio di €.
1.800 e sostiene il pagamento del 50% della rata di mutuo della casa di Abano (in cui erano rimasti a vivere la e il figlio) pari a €. 215, €. 200 per la scuola del figlio, euro 500 Pt_1 quale contributo alla propria madre per l'appartamento in cui vive, rateo di €. 166 per agenzia entrate. Indicava poi spese per alimenti e carburante.
La ricorrente si costituiva in data 25.02.2025, aderendo alla sola domanda di affido condiviso e chiedendo, diversamente dal ricorrente: collocamento del figlio presso di sé con assegnazione a sé della casa familiare e diritto di visita paterno a we alterni da venerdì
a domenica e 1 pomeriggio a settimana;
contributo paterno per il mantenimento pari a euro
400 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico suddiviso al 50%.
Allegava che:
- la casa di Abano Terme, intestata a entrambi, era stata acquistata con l'aiuto del di lei padre che versava la somma di €. 28.500 a titolo di caparra e si prestava come garante facendo così ottenere alla coppia un rateo agevolato pari a euro 420, attualmente suddiviso tra le parti;
- la scuola steineriana frequentata da (scelta perché aderente al carattere del CP_2
minore) comportava una retta mensile pari a euro 410, attualmente suddivisa tra le parti;
- la relazione affettiva si deteriorava a causa dei problemi economici e delle difficoltà connesse;
- ella, negli ultimi anni, non lavorava e solo da novembre 2024 era stata assunta con contratto a tempo determinato dalla società Prexis Retail e tuttavia poi era tornata all'originario lavoro di fotografa, avendo aperto la partita iva dal luglio 2024;
pagina 2 di 7 -vi era tra le parti una notevole disparità economica e la resistente era svantaggiata avendo sacrificato gli ultimi anni alla cura della famiglia e adattandosi tuttora alle esigenze lavorative del ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 28.03.25 rendendo le dichiarazioni di cui al verbale.
All'esito il Giuidce delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti :
1. affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la casa familiare sita in Abano Terme alla via Pillon n. 2;
3. dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig.
sarà a Roma la signora si occuperà del figlio Pt_1 CP_1
4. determina il contributo dovuto da a per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT,
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
All'esito il G.D. rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la discussione al
06.05.2025. All'udienza del 06.05.2025, svolta in trattazione cartolare, le parti depositavano note conclusive e il Giudice riservava la decisione al Collegio.
***
1. Domande di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore.
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
(nato il [...]), viste le conclusioni conformi delle parti, può essere CP_2
confermato quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 08.04.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita.
Le parti nelle note depositate il 05/05/2025 hanno, infatti, condiviso i provvedimenti già adottati nella ordinanza salve alcune precisazioni che verranno di seguito valutate.
Deve essere in primo luogo confermato l'affido condiviso del figlio minore a CP_2
entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettoso delle consolidate abitudini di vita di . Conseguentemente, va confermata CP_2
l'assegnazione della casa familiare di Abano Terme via Pillon 2 in favore della resistente.
Le parti hanno concluso conformemente anche in punto di diritto di visita paterno da disciplinare come indicato nella ordinanza del Giudice delegato che di seguito si riporta:
“nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig. sarà a Roma la signora si occuperà del figlio”. Pt_1 CP_1
Tale disciplina va poi integrata con le previsioni in punto periodi estivi e di vacanza come segue: starà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi durante il CP_2
periodo estivo, da concordare tra le parti entro il 30.04 di ogni anno;
una settimana con ciascun genitore durante il periodo natalizio alternando di anno in anno Natale e
Capodanno con ciascuno dei genitori;
metà delle vacanze pasquali con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con ciascuno di essi.
Il padre ha chiesto che venga disposto che la madre provveda ad accompagnare CP_2
presso la casa del padre due volte al mese, essendo egli onerato in via esclusiva del trasporto del minore;
tale richiesta può essere accolta in ragione della necessità che pagina 4 di 7 entrambi i genitori contribuiscano al trasporto del figlio e pertanto si statuisce che 2 volte al mese, solo ove accada che lo smonto-notte del sig. coincida con giorni festivi, Pt_1
sarà la sig.ra a portare dal padre. CP_1 CP_2
Quanto alle determinazioni economiche si condividono le valutazioni già espresse nella ordinanza 08.04.2025.
Il figlio minore , in ragione dell'accordo raggiunto, permarrà presso ciascun CP_2
genitore per tempi quasi paritetici (essendovi comunque una maggiore permanenza temporale presso la casa materna quanto ai pernotti).
Tra le parti vi è disparità reddituale, essendo più florida la situazione del ricorrente.
Infatti il svolge attività lavorativa con contratto a tempo pieno e indeterminato in Pt_1
qualità di vigile del fuoco con stipendio mensile medio pari a euro 1800 mensili;
abita presso la casa messa a disposizione dalla di lui madre (proprietaria di un immobile nel
Comune di Monselice), riguardo alla quale ha prodotto un contratto di locazione;
tuttavia in ragione del legame delle parti (madre-figlio) e della data di stipulazione del contratto
(in prossimità del deposito del ricorso, laddove l'allontanamento dalla casa familiare del risale a giugno del 2023) può dubitarsi della effettività dello stesso;
ha in essere Pt_1 una rateazione con l'agenzia delle entrate per euro 166 mensili e versa la metà del rateo di mutuo della casa familiare assegnata alla resistente (pari a euro 215).
La resistente ha da poco ripreso l'attività lavorativa in qualità di fotografa CP_1 con partita iva e allo stato trae dall'attività un reddito mensile lordo di euro 800; vive nella casa familiare (per la quale paga il 50% della rata di mutuo pari a euro 215).
Entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico pari a euro 200 circa (€. 100 ciascuno).
Tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, del valore della assegnazione della casa familiare (per la quale il ricorrente provvede al versamento della metà della rata di mutuo), della percezione dell'assegno unico in capo a entrambi e della ripartizione dell'onere di cura e accudimento del minore, appare congruo confermare che il padre versi alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di euro
250 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova.
2.
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre;
2. Assegna alla madre la casa familiare sita in Abano Terme, via Pillon 2;
3. Dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: nella ordinarietà: quando il padre lavora con orario diurno la mamma porterà a scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva allo smonto dall'orario notturno del CP_2 padre. Il padre prenderà da scuola nel giorno successivo allo smonto dall'orario CP_2
notturno e lo terrà con sé sino alle ore 20.30 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Il padre, nella eventualità di emergenze lavorative, contatterà in primo luogo la madre per chiederle la disponibilità ad accudire e, ove CP_2
la stessa non possa provvedere, il padre avrà cura di organizzarsi con altre soluzioni che non dovranno gravare sulla madre. Il padre dà la propria disponibilità a occuparsi di nella giornata in cui ha il turno notturno in caso di emergenze o necessità della CP_2
madre. Per il tempo restante alla conclusione del corso cinofili, nelle settimane in cui il sig.
sarà a Roma la signora si occuperà del figlio. Pt_1 CP_1
2 volte al mese, ove accada che lo smonto-notte del sig. coincida con giorni Pt_1
festivi, sarà la sig.ra a portare dal padre. CP_1 CP_2
Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare ogni anno entro il 30/04; 1 settimana durante le vacanze natalizie, alternando con ciascuno dei genitori di anno in anno Natale e
Capodanno; metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con ciascuno.
4. determina il contributo dovuto da a per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova.
pagina 6 di 7 5. spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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