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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1866 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GANDOLFO GIAN MARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 3/3 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente -
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
3. Disporre, che la casa coniugale di Albenga (SV), Via Giotto 6/3 rimango nella esclusiva disponibilità del
Sig. con tutto ciò, che attualmente l'arreda, avendo la Sig.ra già da molto Controparte_1 Parte_1
tempo provveduto a trasferire altrove il proprio domicilio ed a ritirare i propri beni ed effetti personali;
4. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.
Con ogni conseguenza anche in punto onorari e spese della presente procedura”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Albenga in data 27.4.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4, parte I, anno 2012.
La ricorrente ha dedotto che “da molto tempo la convivenza coniugale è divenuta impossibile essendosi deteriorati irreparabilmente i rapporti tra i coniugi”.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non è comparso né si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Collegio rileva che dall'unione coniugale non sono nati figli, talché in questa sede non vengono in rilievo altre domande, eccetto quella in punto status.
Ed invero non vi è alcuna domanda in punto economico né può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa familiare al coniuge, in quanto esorbitante dai limiti di cognizione propri del presente giudizio, essendo l'assegnazione della casa familiare istituto posto a tutela dei figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare attese le allegazioni della ricorrente e il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ne emerge.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e . Parte_1 Controparte_1
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1866 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GANDOLFO GIAN MARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 3/3 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente -
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
3. Disporre, che la casa coniugale di Albenga (SV), Via Giotto 6/3 rimango nella esclusiva disponibilità del
Sig. con tutto ciò, che attualmente l'arreda, avendo la Sig.ra già da molto Controparte_1 Parte_1
tempo provveduto a trasferire altrove il proprio domicilio ed a ritirare i propri beni ed effetti personali;
4. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.
Con ogni conseguenza anche in punto onorari e spese della presente procedura”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Albenga in data 27.4.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4, parte I, anno 2012.
La ricorrente ha dedotto che “da molto tempo la convivenza coniugale è divenuta impossibile essendosi deteriorati irreparabilmente i rapporti tra i coniugi”.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non è comparso né si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Collegio rileva che dall'unione coniugale non sono nati figli, talché in questa sede non vengono in rilievo altre domande, eccetto quella in punto status.
Ed invero non vi è alcuna domanda in punto economico né può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa familiare al coniuge, in quanto esorbitante dai limiti di cognizione propri del presente giudizio, essendo l'assegnazione della casa familiare istituto posto a tutela dei figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare attese le allegazioni della ricorrente e il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ne emerge.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e . Parte_1 Controparte_1
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo