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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL UV Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 758/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO IO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA IN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate con note del 21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 26.01.1994, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 6, parte II, serie A, anno 1994, ed altresì che dalla loro unione erano nati due figli: (2.12.1997) e (13.10.2000). Per_1 Per_2
Sosteneva che entrambi i figli, ormai maggiorenni, erano divenuti economicamente indipendenti.
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 18.04.2013, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. 46/2013, nell'ambito del procedimento civile portante r.g. n. 1352/2012.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concludendo come in ricorso.
Si costituiva in giudizio la resistente , associandosi alla domanda principale Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le ulteriori domande e difese.
Chiedeva la condanna del ricorrente al versamento in proprio favore della somma mensile di €
350,00 a titolo di assegno divorzile, nonché delle somme di rivalutazione ISTAT mai corrisposte, con riferimento agli assegni di mantenimento sia dei figli che proprio.
*****
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.10.2024, le stesse venivano liberamente sentite e si dimostravano aperte a valutare la percorribilità di soluzioni conciliative.
Alla successiva udienza del 9.04.2025, il G.I. formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“definizione della controversia eco-nomica con la fissazione dalla domanda di un importo a titolo di assegno divorzile di € 250,00 rivalutabili”.
A seguito di ampia interlocuzione e di ripetuti rinvii, le parti raggiungevano l'accordo trasfuso nelle note congiunte depositate il 21.10.2025, con cui chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“a) il sig. verserà alla sig.ra , A titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile ai sensi dell'art. 5 legge nr. 898/1970 e ss.mm.ii., la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente ed in maniera automatica nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T, nelle modalità finora in uso tra gli ex coniugi e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
b) entrambi i coniugi acconsentono al reciproco rilascio dei passaporti e virgola comunque virgola di qualsiasi documento di identità valido per l'espatrio;
c) entrambi i coniugi acconsentono affinché la sig.ra abiti nella casa Controparte_1
coniugale, sita in Trapani nella via del Salice nr. 109, al piano terra di maggior edificio - foglio 3 - particella 845 – A3 abitazione di tipo economico – Vani 5,5 - di cui entrambi sono comproprietari in ragione della metà ciascuno e la sig.ra usufruttuaria per l'intero”. CP_1
2 Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiuntamente rassegnate.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 1352/2012, conclusosi con decreto di omologa n.
46/2013.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, le spese di lite vanno compensate non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 26.01.1994, Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 6, parte
II, serie A, anno 1994, alle condizioni congiuntamente rassegnate con note del 21.10.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
EL UV
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL UV Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 758/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO IO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA IN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate con note del 21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 26.01.1994, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 6, parte II, serie A, anno 1994, ed altresì che dalla loro unione erano nati due figli: (2.12.1997) e (13.10.2000). Per_1 Per_2
Sosteneva che entrambi i figli, ormai maggiorenni, erano divenuti economicamente indipendenti.
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 18.04.2013, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. 46/2013, nell'ambito del procedimento civile portante r.g. n. 1352/2012.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concludendo come in ricorso.
Si costituiva in giudizio la resistente , associandosi alla domanda principale Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le ulteriori domande e difese.
Chiedeva la condanna del ricorrente al versamento in proprio favore della somma mensile di €
350,00 a titolo di assegno divorzile, nonché delle somme di rivalutazione ISTAT mai corrisposte, con riferimento agli assegni di mantenimento sia dei figli che proprio.
*****
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.10.2024, le stesse venivano liberamente sentite e si dimostravano aperte a valutare la percorribilità di soluzioni conciliative.
Alla successiva udienza del 9.04.2025, il G.I. formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“definizione della controversia eco-nomica con la fissazione dalla domanda di un importo a titolo di assegno divorzile di € 250,00 rivalutabili”.
A seguito di ampia interlocuzione e di ripetuti rinvii, le parti raggiungevano l'accordo trasfuso nelle note congiunte depositate il 21.10.2025, con cui chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“a) il sig. verserà alla sig.ra , A titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile ai sensi dell'art. 5 legge nr. 898/1970 e ss.mm.ii., la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente ed in maniera automatica nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T, nelle modalità finora in uso tra gli ex coniugi e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
b) entrambi i coniugi acconsentono al reciproco rilascio dei passaporti e virgola comunque virgola di qualsiasi documento di identità valido per l'espatrio;
c) entrambi i coniugi acconsentono affinché la sig.ra abiti nella casa Controparte_1
coniugale, sita in Trapani nella via del Salice nr. 109, al piano terra di maggior edificio - foglio 3 - particella 845 – A3 abitazione di tipo economico – Vani 5,5 - di cui entrambi sono comproprietari in ragione della metà ciascuno e la sig.ra usufruttuaria per l'intero”. CP_1
2 Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiuntamente rassegnate.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 1352/2012, conclusosi con decreto di omologa n.
46/2013.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, le spese di lite vanno compensate non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 26.01.1994, Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 6, parte
II, serie A, anno 1994, alle condizioni congiuntamente rassegnate con note del 21.10.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
EL UV
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