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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 532 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi alle conclusioni Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo, insiste per l'accoglimento del medesimo, evidenziando che le domande in esso contenute sono comprovate dalla CTU, la quale riconosce i requisiti sanitari per la concessione della prestazione dedotta nel ricorso.-
Si chiede pertanto, che la causa venga trattenuta per la decisione, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, e dei compensi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore che ne ha fatto anticipo.- vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/04/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100% o nella diversa misura, comunque, superiore al 74% e il conseguenziale diritto a percepire la pensione d'inabilità civile o in subordine l'assegno mensile di assistenza o lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, la domanda merita accoglimento nei termini appresso dedotti.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ipertensiva associata con insufficienza cardiaca moderata (NYHA II°) ed episodi di scompenso congestizio da severa stenosi valvolare aortica con indicazione a intervento cardiochirurgico con protesi. Diabete mellito tipo II.
Asma bronchiale pluriallergico. Obesità con complicanze artrosiche. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva. Psoriasi cutanea. CONCLUSIONI:
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'odierna obiettività peritale, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, per aggravamento della patologia cardiologica, si ritiene il Sig. , di anni 54, invalido Parte_1
civile con riduzione della capacità lavorativa del 78% (assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali) con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e revisione a 24 mesi (dicembre 2026) “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal gennaio 2024 mentre vanno rigettate le altre domande, poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP, le spese del giudizio vanno liquidate nella misura del 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che resenta i requisiti sanitari Parte_1
per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal gennaio 2024 mentre vanno rigettate le altre domande;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di elle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi alle conclusioni Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo, insiste per l'accoglimento del medesimo, evidenziando che le domande in esso contenute sono comprovate dalla CTU, la quale riconosce i requisiti sanitari per la concessione della prestazione dedotta nel ricorso.-
Si chiede pertanto, che la causa venga trattenuta per la decisione, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, e dei compensi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore che ne ha fatto anticipo.- vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/04/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100% o nella diversa misura, comunque, superiore al 74% e il conseguenziale diritto a percepire la pensione d'inabilità civile o in subordine l'assegno mensile di assistenza o lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, la domanda merita accoglimento nei termini appresso dedotti.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ipertensiva associata con insufficienza cardiaca moderata (NYHA II°) ed episodi di scompenso congestizio da severa stenosi valvolare aortica con indicazione a intervento cardiochirurgico con protesi. Diabete mellito tipo II.
Asma bronchiale pluriallergico. Obesità con complicanze artrosiche. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva. Psoriasi cutanea. CONCLUSIONI:
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'odierna obiettività peritale, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, per aggravamento della patologia cardiologica, si ritiene il Sig. , di anni 54, invalido Parte_1
civile con riduzione della capacità lavorativa del 78% (assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali) con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e revisione a 24 mesi (dicembre 2026) “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal gennaio 2024 mentre vanno rigettate le altre domande, poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP, le spese del giudizio vanno liquidate nella misura del 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che resenta i requisiti sanitari Parte_1
per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal gennaio 2024 mentre vanno rigettate le altre domande;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di elle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini