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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 CONTRIBUENTI MI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 732/24 R.G., avverso l'avviso d'intimazione di pagamento, sulla base di varie cartelle esattoriali per bollo, IRPEF ed altro, inerenti le annate 2010-2012.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della notificazione degli atti presupposti, chiedendo la produzione e comunque la prova della correttezza delle notifiche relative alle cartelle esattoriali dell'atto, nonché comunque disconoscendo, prima ancora di averne avuto conoscenza effettiva, gli atti eventualmente ex adverso esibiti.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, anche per effetto dell'intervenuta prescrizione correlata alla mancanza di legittimità ed efficacia interruttiva delle disconosciute notifiche.
L'Ufficio finanziario – Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio, rilevando l'effettività e la correttezza delle notifiche degli atti presupposti e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha analiticamente dimostrato l'effettività e la specificità delle notifiche effettuate, con l'indicazione delle precise date di riferimento e poi anche degli atti successivi, quali l'intimazione di pagamento, interruttivi della prescrizione.
Dunque, da un lato è stata fornita dimostrazione della effettiva notifica degli atti presupposti e pertanto della legittimità delle operazioni che hanno portato a conoscenza il contribuente delle medesime, sicché ogni ulteriore rilievo di merito nei riguardi delle cartelle stesse va rigettato perché non ammissibile in quanto le cartelle avrebbero dovuto essere impugnate autonomamente e ciò non è avvenuto.
Sotto altro versante, è stato dato conto pure degli atti successivi, quali le intimazioni di pagamento, e delle relative notifiche, tali da rendere certamente non accoglibile pure la questione sollevata inerente all'ipotesi di prescrizione, non essendo decorso il tempo relativo.
Pertanto, ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dall'Amministrazione finanziaria, possono essere liquidate in euro 700,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in Euro 700,00.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 CONTRIBUENTI MI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249006852006000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 732/24 R.G., avverso l'avviso d'intimazione di pagamento, sulla base di varie cartelle esattoriali per bollo, IRPEF ed altro, inerenti le annate 2010-2012.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della notificazione degli atti presupposti, chiedendo la produzione e comunque la prova della correttezza delle notifiche relative alle cartelle esattoriali dell'atto, nonché comunque disconoscendo, prima ancora di averne avuto conoscenza effettiva, gli atti eventualmente ex adverso esibiti.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, anche per effetto dell'intervenuta prescrizione correlata alla mancanza di legittimità ed efficacia interruttiva delle disconosciute notifiche.
L'Ufficio finanziario – Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio, rilevando l'effettività e la correttezza delle notifiche degli atti presupposti e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha analiticamente dimostrato l'effettività e la specificità delle notifiche effettuate, con l'indicazione delle precise date di riferimento e poi anche degli atti successivi, quali l'intimazione di pagamento, interruttivi della prescrizione.
Dunque, da un lato è stata fornita dimostrazione della effettiva notifica degli atti presupposti e pertanto della legittimità delle operazioni che hanno portato a conoscenza il contribuente delle medesime, sicché ogni ulteriore rilievo di merito nei riguardi delle cartelle stesse va rigettato perché non ammissibile in quanto le cartelle avrebbero dovuto essere impugnate autonomamente e ciò non è avvenuto.
Sotto altro versante, è stato dato conto pure degli atti successivi, quali le intimazioni di pagamento, e delle relative notifiche, tali da rendere certamente non accoglibile pure la questione sollevata inerente all'ipotesi di prescrizione, non essendo decorso il tempo relativo.
Pertanto, ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dall'Amministrazione finanziaria, possono essere liquidate in euro 700,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in Euro 700,00.