Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità notificazione atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato l'effettività e la specificità delle notifiche effettuate, con indicazione delle date di riferimento e degli atti successivi interruttivi della prescrizione. Pertanto, la notifica degli atti presupposti è ritenuta corretta e la loro impugnazione autonoma non è stata effettuata, rendendo inammissibile ogni ulteriore rilievo di merito sulle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Sono stati forniti elementi sugli atti successivi, quali le intimazioni di pagamento, e sulle relative notifiche, che rendono inaccoglibile la questione della prescrizione, poiché non è decorso il tempo necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo