Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5024/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Antonella Piceci;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Antonella Piceci;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 02/06/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Lecce (atto n. 121, parte II, serie A, anno 2008). Hanno
precisato che dalla loro unione sono nati (Lecce, Persona_1
04/03/2009) e (Brindisi, 29/06/2015). Persona_2
Con il ricorso depositato in data 26/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di esclusiva proprietà dei genitori della OR rimarrà nella disponibilità dei predetti Parte_1
e la OR continuerà a vivere in detto Parte_1 immobile insieme ai figli.
3) Il SI. lascerà la casa coniugale entro la fine Controparte_1 del mese di Novembre o al massimo entro la prima decade di
Dicembre allorquando sarà ospitato da uno stretto parente in attesa di trovare altro alloggio da prendere in locazione;
il trasferimento avverrà comunque entro la data di comparizione dinanzi al Tribunale.
4) I figli e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
5) I figli saranno collocati in via prevalente presso la madre.
6) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
e durante la settimana in qualunque Per_1 Persona_2 giorno, sempre previo preavviso alla madre, e comunque, in mancanza di accordo quantomeno due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 21,30 (dalle 16,00 alle 23,00 in periodo non scolastico).
2 R.G.V.G. 5024/2024
Entrambi i figli trascorreranno alternativamente i weekend con l'uno e con l'altro genitore, con la precisazione che nel fine settimana spettante al padre, questi potrà vedere i figli dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21,30 della domenica
(dalle 16,00 del venerdì alle 23,00 della domenica in periodo non scolastico);
I minori trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni festivi (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, vigilia di
Capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta 25/04,
01/05, 02/06, 01/11, 08/12).
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli un mese ciascuno (anche frazionabili in due periodi di quindici giorni), da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno in base ai periodi di ferie, ovvero, in mancanza di accordo, gli anni pari dall'01 al 15/07 e dall'01 al 15/08 con il padre, gli anni dispari dal 16 al 31/07 e dal 16 al 31/08 con il padre.
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare diverse modalità di incontro padre-figli in considerazione delle esigenze dei ragazzi e dei turni di lavoro del padre.
I coniugi avranno l'obbligo di comunicazione con contestuale richiesta e/o autorizzazione all'altro coniuge per ogni spostamento fuori città che ecceda la durata di 72 ore.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1 con le seguenti modalità: - percezione dell'intero assegno unico per i figli, attualmente pari ad € 380,00 mensili, da parte della OR;
- versamento in favore della Parte_1 OR dell'ulteriore somma di € 200,00 a titolo di Parte_1 contributo di mantenimento per i figli;
detta somma sarà versata sul seguente IBAN: [...];
- si precisa che al compimento della maggiore età e/o dei 21
3 R.G.V.G. 5024/2024
anni allorquando l'INPS non erogherà più l'assegno unico figli, se i figli dovessero essere ancora economicamente non autosufficienti, il sig. verserà in favore della Controparte_1 OR e/o direttamente in favore dei figli un Parte_1 contributo pari ad € 400,00 ( € 200,00 per ciascun figlio).
8) I coniugi saranno tenuti alla contribuzione pari al 50% per ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria per la crescita dei figli. Si riportano al protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Lecce.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi mantenimento per se stessi.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 17/02/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5024/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 10/02/1980) e (Lecce (LE), 16/01/1970) Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
4 R.G.V.G. 5024/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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