Versione
30 marzo 1986
30 marzo 1986
Art. 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attivita' vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attivita' vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
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