Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1195
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità e inammissibilità produzione documentale probatoria Ente impositore

    La Corte ha ritenuto tempestivi il deposito dei documenti relativi all'obbligazione tributaria e alle notifiche, avvenuti in data anteriore all'udienza di trattazione del merito.

  • Rigettato
    Omesso perfezionamento processo notificatorio irrogazione delle sanzioni

    L'eccezione relativa alla firma illeggibile è stata sollevata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Inoltre, per contestare la firma sull'avviso di ricezione, è necessaria la querela di falso, non esperita.

  • Rigettato
    Tardività costituzione in giudizio di parte resistente

    Le censure relative alla tardività della costituzione e alla litisconsorzio sono infondate in quanto in contrasto con i principi consolidati in materia di litisconsorzio facoltativo e con la normativa che disciplina la costituzione dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Omessa notificazione atto di intervento volontario al contribuente

    La Corte ha ritenuto tempestivo il deposito dei documenti relativi all'obbligazione tributaria e alle notifiche, avvenuti in data anteriore all'udienza di trattazione del merito.

  • Inammissibile
    Verifica del principio del contraddittorio

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo sviluppato giuridicamente l'operare dei principi costituzionali in relazione al caso concreto.

  • Rigettato
    Difensore privo di valida procura

    La Corte ha ritenuto valida la procura alle liti, depositata dall'Agente della riscossione, in quanto atto pubblico per il quale, in caso di contestazione di falsità, è necessaria la querela di falso.

  • Rigettato
    Produzione copia procura speciale del difensore costituito assolutamente invalida

    La Corte ha ritenuto valida la procura alle liti, depositata dall'Agente della riscossione, in quanto atto pubblico per il quale, in caso di contestazione di falsità, è necessaria la querela di falso. Le doglianze relative alla tardività della costituzione e alla litisconsorzio sono infondate.

  • Rigettato
    Inammissibilità costituzione in giudizio Ente impositore

    Le censure relative alla tardività della costituzione e alla litisconsorzio sono infondate in quanto in contrasto con i principi consolidati in materia di litisconsorzio facoltativo e con la normativa che disciplina la costituzione dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1195
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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