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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1195/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Studio Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220122257246 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- RUOLO n. 7473-2022 RUOL. 7473-22 2022
- RUOLO n. 7473-2022 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. STUDIO NAZIONALE COMMERCIALISTI s.r.l. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7167/20/2024, depositata il 30/05/2024 di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720220122257246 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2019.
2. L'appellante propone otto motivi di ricorso: 1) inutilizzabilità e inammissibilità produzione documentale probatoria Ente impositore. Violazione art. 32, d.lgs. n. 546/1992 Inammissibilità CGTP per omessa produzione valida documentazione notifiche pec;
2) omesso perfezionamento processo notificatorio irrogazione delle sanzioni. Violazione art. 4, co 3, l. n. 890/1982, artt. 140 e 149 c.p.c. Omessa sottoscrizione agente postale;
3) violazione art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Tardività costituzione in giudizio di parte resistente. Inammissibilità eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili ex officio;
4) Omessa notificazione atto di intervento volontario al contribuente. Violazione art, 14 d.lgs. n. 546/1992. Inammissibilità costituzione in giudizio di CGTP;
5) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex artt. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER;
6) difensore privo di valida procura comporta inesistenza giuridica atto introduttivo. Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità; 7) produzione copia procura speciale del difensore costituito assolutamente invalida. Violazione art. 18, comma 2, DPR n. 445/2000. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Difetto legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Difetto ius postulandi del difensore tecnico costituito. Rilevabilità d'Ufficio anche in sede di legittimità. Esclusione sanatoria ex art. 182 c.p.c. (SS. UU.
n. 37434/2022). Violazione artt. 77,81, 83, 101 e 115 c.p.c.; 8) Inammissibilità costituzione in giudizio Ente impositore.
3. Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento della giustizia tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Agrigento con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non è fondato.
5.1. Da respingere sono il primo e il quarto motivo.
Risulta dagli atti che la costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Agrigento e il deposito dei documenti
(fonti di prova) dell'obbligazione tributaria (CUT) è avvenuto in data 08/02/2024, vale a dire oltre tre mesi prima dell'udienza di trattazione del merito, avvenuta il 14/05/2024.
Tale fatto è provato dalla ricevuta di accettazione prodotta dal sistema informativo Si.Gi.T (allegato 22, alle controdeduzioni dell'Ufficio), nel quale vengono elencati gli atti depositati insieme all'atto di intervento volontario. Dal documento sopra riportato si evince che l'Ufficio, in data 08/02/2024, ha depositato anche le ricevute di consegna in formato PDF delle notifiche dell'atto di intervento volontario. Pertanto, le prove dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (deposito del ricorso) e le prove delle notifiche dell'invito alla regolarizzazione del CUT e della sanzione irrogata sono da ritenere tempestivamente depositate.
5.2. Da respingere è il secondo motivo.
5.2.1. L'appellante ha formulato le eccezioni relative alla firma illeggibile dell'agente postale, per la prima volta, nel ricorso in appello che introduce l'odierno giudizio di secondo grado, in violazione dell'art. 24, commi
2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1922.
5.2.2. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione (es. n. 12730/2016) per contestare la firma apposta sull'avviso attestante la ricezione di un atto impositivo è necessario esperire la querela di falso, azione non coltivata dalla società.
5.3. Da rigettare sono il sesto e il settimo motivo.
In considerazione della validità della procura in parola e la regolarità del conseguente mandato alle liti, ogni doglianza dell'appellante risulta priva di fondamento;
infatti, la validità della procura alle liti è sostanziale giacché l'Agente della riscossione ha depositato procura del Notaio Dottor Nominativo_1 in Roma del 20/04/2023, rep. n. 179856, racc. n. 12275. Si tratta di atto pubblico per il quale, qualora se ne contesti la falsità, il contribuente è tenuto ad impugnare l'atto attraverso querela di falso, circostanza non riscontrabile nella specie.
5.4. Da rigettare sono il terzo, sesto e l'ottavo motivo.
Tali censure sono da considerarsi infondate in quanto in contrasto con i principi consolidati in materia di litisconsorzio facoltativo. Invero, l'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Inoltre, l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto compatibili».
L'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «l'ente impositore, l'agente della riscossione […] si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale».
Prima della recente riforma del processo tributario d.lgs. n. 220/2023, che ha introdotto, per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, il comma 6-bis all'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (c.d. litisconsorzio ex lege), nelle cosiddette liti da riscossione, nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione, eccependo anche – o solo – vizi riferibili all'attività dell'Ufficio, era onere dell'Agente effettuare la chiamata in causa dell'Ufficio ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39, d.lgs. n. 13/04/1999, n. 112, secondo cui l'Agente della riscossione «nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite».
In altri termini, la chiamata in causa prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, non ha natura processuale, ma sostanziale.
Dalla natura sostanziale della litis denuntiatio consegue che la chiamata in causa dell'ente creditore, ex art. 39 del d. lgs. n. 112/1999, può avvenire con qualunque modalità (raccomandata A/R, notifica tramite Ufficiale giudiziario e dal 1° luglio 2019 a mezzo PEC) liberamente scelta dall'Agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell'ente la sussistenza della lite.
Pertanto, l'Agente della riscossione, nella specie, non necessitava di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore, perché l'art. 269, comma 3, c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario.
5.5. Inammissibile è il quinto motivo per genericità, limitandosi la sua formulazione ad evocare i principi di cui agli articoli 101 e 111 Cost., senza alcuno sviluppo giuridico circa l'operare dei principi stessi in relazione al caso concreto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 800,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, respinge l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate per il grado in euro 800, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Studio Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220122257246 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- RUOLO n. 7473-2022 RUOL. 7473-22 2022
- RUOLO n. 7473-2022 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. STUDIO NAZIONALE COMMERCIALISTI s.r.l. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7167/20/2024, depositata il 30/05/2024 di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720220122257246 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2019.
2. L'appellante propone otto motivi di ricorso: 1) inutilizzabilità e inammissibilità produzione documentale probatoria Ente impositore. Violazione art. 32, d.lgs. n. 546/1992 Inammissibilità CGTP per omessa produzione valida documentazione notifiche pec;
2) omesso perfezionamento processo notificatorio irrogazione delle sanzioni. Violazione art. 4, co 3, l. n. 890/1982, artt. 140 e 149 c.p.c. Omessa sottoscrizione agente postale;
3) violazione art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Tardività costituzione in giudizio di parte resistente. Inammissibilità eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili ex officio;
4) Omessa notificazione atto di intervento volontario al contribuente. Violazione art, 14 d.lgs. n. 546/1992. Inammissibilità costituzione in giudizio di CGTP;
5) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex artt. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER;
6) difensore privo di valida procura comporta inesistenza giuridica atto introduttivo. Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità; 7) produzione copia procura speciale del difensore costituito assolutamente invalida. Violazione art. 18, comma 2, DPR n. 445/2000. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Difetto legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Difetto ius postulandi del difensore tecnico costituito. Rilevabilità d'Ufficio anche in sede di legittimità. Esclusione sanatoria ex art. 182 c.p.c. (SS. UU.
n. 37434/2022). Violazione artt. 77,81, 83, 101 e 115 c.p.c.; 8) Inammissibilità costituzione in giudizio Ente impositore.
3. Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento della giustizia tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Agrigento con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non è fondato.
5.1. Da respingere sono il primo e il quarto motivo.
Risulta dagli atti che la costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Agrigento e il deposito dei documenti
(fonti di prova) dell'obbligazione tributaria (CUT) è avvenuto in data 08/02/2024, vale a dire oltre tre mesi prima dell'udienza di trattazione del merito, avvenuta il 14/05/2024.
Tale fatto è provato dalla ricevuta di accettazione prodotta dal sistema informativo Si.Gi.T (allegato 22, alle controdeduzioni dell'Ufficio), nel quale vengono elencati gli atti depositati insieme all'atto di intervento volontario. Dal documento sopra riportato si evince che l'Ufficio, in data 08/02/2024, ha depositato anche le ricevute di consegna in formato PDF delle notifiche dell'atto di intervento volontario. Pertanto, le prove dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (deposito del ricorso) e le prove delle notifiche dell'invito alla regolarizzazione del CUT e della sanzione irrogata sono da ritenere tempestivamente depositate.
5.2. Da respingere è il secondo motivo.
5.2.1. L'appellante ha formulato le eccezioni relative alla firma illeggibile dell'agente postale, per la prima volta, nel ricorso in appello che introduce l'odierno giudizio di secondo grado, in violazione dell'art. 24, commi
2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1922.
5.2.2. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione (es. n. 12730/2016) per contestare la firma apposta sull'avviso attestante la ricezione di un atto impositivo è necessario esperire la querela di falso, azione non coltivata dalla società.
5.3. Da rigettare sono il sesto e il settimo motivo.
In considerazione della validità della procura in parola e la regolarità del conseguente mandato alle liti, ogni doglianza dell'appellante risulta priva di fondamento;
infatti, la validità della procura alle liti è sostanziale giacché l'Agente della riscossione ha depositato procura del Notaio Dottor Nominativo_1 in Roma del 20/04/2023, rep. n. 179856, racc. n. 12275. Si tratta di atto pubblico per il quale, qualora se ne contesti la falsità, il contribuente è tenuto ad impugnare l'atto attraverso querela di falso, circostanza non riscontrabile nella specie.
5.4. Da rigettare sono il terzo, sesto e l'ottavo motivo.
Tali censure sono da considerarsi infondate in quanto in contrasto con i principi consolidati in materia di litisconsorzio facoltativo. Invero, l'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Inoltre, l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto compatibili».
L'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «l'ente impositore, l'agente della riscossione […] si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale».
Prima della recente riforma del processo tributario d.lgs. n. 220/2023, che ha introdotto, per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, il comma 6-bis all'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (c.d. litisconsorzio ex lege), nelle cosiddette liti da riscossione, nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione, eccependo anche – o solo – vizi riferibili all'attività dell'Ufficio, era onere dell'Agente effettuare la chiamata in causa dell'Ufficio ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39, d.lgs. n. 13/04/1999, n. 112, secondo cui l'Agente della riscossione «nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite».
In altri termini, la chiamata in causa prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, non ha natura processuale, ma sostanziale.
Dalla natura sostanziale della litis denuntiatio consegue che la chiamata in causa dell'ente creditore, ex art. 39 del d. lgs. n. 112/1999, può avvenire con qualunque modalità (raccomandata A/R, notifica tramite Ufficiale giudiziario e dal 1° luglio 2019 a mezzo PEC) liberamente scelta dall'Agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell'ente la sussistenza della lite.
Pertanto, l'Agente della riscossione, nella specie, non necessitava di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore, perché l'art. 269, comma 3, c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario.
5.5. Inammissibile è il quinto motivo per genericità, limitandosi la sua formulazione ad evocare i principi di cui agli articoli 101 e 111 Cost., senza alcuno sviluppo giuridico circa l'operare dei principi stessi in relazione al caso concreto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 800,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, respinge l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate per il grado in euro 800, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.