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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce
II seconda civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Fatano e dall'Avv.
Assunta Conte.
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elena Blandolino.
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.
1546/2023, pubbl. il 24/05/2023.
MOTIVAZIONE
1.- Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce ed esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un immobile sito in Poggiardo, frazione di Vaste, pervenuto per donazione dal padre, , con atto del 6.12.2019 (notar ); deduceva che Persona_1 Per_2 detto fondo risultava intercluso, non avendo accesso autonomo e diretto alla pubblica via. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dello stato di interclusione e la costituzione coattiva di una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo confinante di proprietà della convenuta, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ritenendo quel percorso il più breve e meno gravoso.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda. Parte_1
Eccepiva preliminarmente che il fondo dell'attrice non era intercluso, sussistendo almeno un altro accesso praticabile;
deduceva la nullità della donazione per asseriti abusi edilizi e, nel merito, opponeva che il passaggio richiesto avrebbe gravato su un'area destinata a giardino e attività ricettiva
(ristorante con piscina e parcheggio), invocando l'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c.
2.- Istruita la causa mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio (Ing.
, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1546/2023, accoglieva la Per_3 domanda attorea e, accertata l'interclusione assoluta del fondo , CP_1 costituiva la servitù coattiva di passaggio sul terreno della determinando Pt_1
l'indennità dovuta in euro 3.035,21. A fondamento della decisione, il giudice riteneva irrilevante la possibilità di passaggio attraverso il fondo della sorella dell'attrice, , anch'esso proveniente dal comune dante causa Controparte_2
( ), osservando che nell'atto di donazione il padre si era Persona_1 riservato solo una servitù di passaggio pedonale (non carrabile) e che tale passaggio avrebbe attraversato un giardino, rendendolo inidoneo. Il Tribunale riteneva inoltre non applicabile al caso di specie l'esenzione ex art. 1051, co.4,
c.c. per il fondo qualificando l'area interessata come parcheggio e non Pt_1 strettamente come cortile o giardino attinente all'abitazione.
3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandosi Parte_1
a plurimi motivi. In via principale, con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1062 c.c. (cd. servitù costituita per destinazione del padre di famiglia) e l'errata valutazione circa lo stato di interclusione del fondo dell'attrice. Ha sostenuto che tale fondo non è intercluso, in quanto beneficerebbe già di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia attraverso il fondo della sorella , atteso che i due Controparte_2 fondi appartenevano originariamente all'unico proprietario , il Persona_1
pag. 2/11 quale aveva predisposto opere visibili e permanenti (portone, viale, atrio) per l'asservimento di una porzione all'altra del fondo, prima della divisione.
Con gli altri motivi, subordinati, l'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità della donazione per abusi edilizi, ha contestato la scelta del tracciato in violazione dell'art. 1051, co. 4, c.c. concernente la natura cortilizia del fondo servente ed ha censurato la quantificazione dell'indennità.
4.- Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha sostenuto che il padre, nell'atto di donazione, aveva espressamente dichiarato l'immobile "intercluso" e si era riservato solo un passaggio pedonale;
ha inoltre ribadito che il passaggio attraverso la proprietà della sorella sarebbe avvenuto attraverso un CP_2 giardino, circostanza che ne impedirebbe l'utilizzo carrabile.
Nel giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi cdell'art.352 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * * * *
5. L'appello va accolto in quanto risulta fondato il primo motivo di gravame, avente priorità logica e giuridica rispetto alle altre doglianze, che restano assorbite.
5.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto il fondo dell'attrice intercluso, trascurando l'esistenza di una servitù di passaggio già esistente e costituita ope legis per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) a carico del fondo di e a favore di quello di , entrambi Controparte_2 Controparte_1 provenienti dall'originario unico proprietario . Persona_1
5.2. La doglianza coglie nel segno. L'art. 1062 c.c. stabilisce che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che tale fattispecie non richiede una manifestazione di volontà negoziale diretta alla costituzione della servitù, bensì pag. 3/11 si perfeziona per il solo fatto oggettivo che, all'atto della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi sia stato lasciato con opere o segni visibili che evidenzino una situazione di asservimento di un fondo all'altro.
Nel caso in esame, attraverso la CTU e i rilievi fotografici ivi allegati, è stata accertata la presenza - nella parte dell'immobile donato a CP_2
, confinante con la strada pubblica di via Altimonti - di un portone di
[...] accesso, di un atrio scoperto e di un viale, che da tale accesso conduce proprio alla parte del fondo donato a . Controparte_1
Questo stato di cose esiste da molti anni, come si evince dalle aerofotogrammetrie prodotte in allegato dal ctp arch. e dalla stessa Per_4 conformazione del fondo donato all'attrice. Infatti, su questo fondo insiste un fabbricato realizzato negli anni '90 e lasciato allo stato rustico o comunque non completato (v. foto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla relazione di CTU in data
16.5.22); detto fabbricato è raggiungibile attraverso un viale, che inizia dall'accesso carrabile posto sulla pubblica via Altimonti, nella porzione di fondo donata a , e, attraversando la porzione medesima, percorre Controparte_2 prima un tratto pavimentato e poi un tratto sterrato, comunque ben evidente e delimitato rispetto al terreno circostante da un muretto basso, intercalato da paletti che sorreggono lampade da illuminazione per esterno (v. foto 12, 13 e 14 allegate alla relazione citata).
5.3. In virtù dell'esistenza di queste opere (“portone, viale, atrio”), lasciate evidentemente in loco dall'originario unico proprietario , risulta Persona_1 dirimente la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma la rilevanza giuridica della sussistenza della servitù apparente ai fini dell'integrazione dell'art. 1062 c.c.: “l'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza - o meno - delle opere e dei segni idonei a dimostrare, in modo non equivoco, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, concreta un apprezzamento di fatto, incensurabile in IO (nella fattispecie e stato ritenuto esente da vizi logici e giuridici l'apprezzamento dei giudici del merito, secondo cui una porta che dà accesso da un edificio ad un cortile - fondi già appartenenti alla medesima persona e successivamente pag. 4/11 passati nella titolarità di due diversi proprietari - costituisce opera visibile e permanente al fine di ritenere sussistente il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio esercitata attraverso il cortile, dalla porta aprentesi su quest'ultimo)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2433 del 10.10.1966 (Rv. 324718 -
01). Dello stesso tenore sono anche Cass. civ., sez. II, sent. n. 438 del
10/02/1968 (Rv. 331451 - 01) e Cass. civ., sez. II, sent. n. 4033 del 20/12/1968
(Rv. 337636 - 01) che è ancora più chiara, come si spiegherà nel prosieguo della motivazione, nell'assegnare valore preminente all'effettivo stato dei luoghi al momento del trasferimento della titolarità dei beni, di talché l'interesse pubblicistico alla pacifica convivenza tra proprietari confinanti prevale sulle istanze egoistiche degli eredi di voler costituire servitù su fondi estranei all'asse ereditario: “la servitù per destinazione del padre di famiglia s'intende costituita ope legis ed a titolo originario per il solo fatto che, allo atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, senza che si sia disposto altrimenti, lo stato dei luoghi sia stato lasciato, per opere o segni chiaramente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dall'indagine sulla volontà tacita o presunta dell'unico proprietario nel determinarla o mantenerla” (dello stesso avviso Cass. civ., sez. II, sent. n. n. 3556 del
25/03/1995 (Rv. 491407 - 01).
5.4. Nel caso in esame, risulta pacifico e documentato che l'intero compendio immobiliare apparteneva originariamente ad un unico soggetto,
. Poi, la proprietà è stata divisa in due porzioni tra le figlie Persona_1
e con atto di donazione del 6.12.2019, con la conseguenza CP_1 CP_2 che la porzione donata ad si trova confinante con la strada pubblica CP_2
(via Altipiani) e quella donata a si è venuta a trovare nella parte CP_1 retrostante rispetto a detta strada.
Dagli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie del 5.5.89
(“costruzione di una casa rurale”), del 4.5.92 (“ampliamento del piano interrato, modifiche della sistemazione esterna e variante…”) e del 6.11.1996 (“rinnovo del progetto… realizzazione casa rurale”), “risulta che il fabbricato censito alla pag. 5/11 particella n.37 [esistente sulla porzione di fondo oggi di proprietà dell'attrice e realizzato begli anni '90 dal dante causa ] Controparte_1 Persona_1 era provvisto in origine di accesso da via Altipiani n. 3 (foto 15), attraversando la particella n.23 del foglio 21 (oggi di proprietà di ). In Controparte_2 particolare sul progetto è previsto l'accesso alla proprietà di Controparte_1 dal portone posto su via Altipiani n.3 (foto 15), attraversando un atrio coperto e successivamente percorrendo un viale posto sul cortile retrostante”. Il ctu ha inoltre rilevato che l'appezzamento di suolo donato all'attrice si presenta recintato lungo i confini con le altre proprietà, “tranne in corrispondenza del confine con la proprietà , dove è posto un varco in Controparte_2 corrispondenza dell'originario viale d'accesso (foto 12, 13)” (relazione CTU del
16.5.2022, p.6-7).
Di estrema chiarezza la relazione allegata alla concessione edilizia del
1989: “l'accesso alla zona, come evidenziato nei grafici di progetto, avverrà attraverso un viale con ingresso da un portone prospiciente via Altipiani di proprietà dello stesso richiedente… sufficiente al transito di automezzi”. La volontà espressa dal committente risulta ribadita e Persona_1 confermata nella successiva variante in corso d'opera approvata con concessione edilizia del 4.5.1992 e nel rinnovo delle due precedenti concessioni autorizzato con concessione del 6.11.96.
Non si tratta, come assume la parte appellata, soltanto di una previsione di progetto, quale manifestazione di una mera intenzione, ma di una situazione, prima chiaramente delineata negli elaborati grafici, e poi materialmente realizzata nei fatti, come risulta evidente dallo stato dei luoghi, documentato dalle fotografie in atti.
Il consulente d'ufficio ha accertato la presenza di opere visibili e permanenti preesistenti alla divisione, specificando che l'accesso alla proprietà di si diparte dal portone posto su via Altipiani n. 3, attraversa Controparte_1 un atrio coperto e successivamente percorre un viale posto nel cortile retrostante;
tale accesso era previsto progettualmente e risulta tutt'ora fisicamente esistente. Ulteriore elemento di conferma è la dimensione di tali pag. 6/11 varchi: il CTU ha rilevato che la larghezza dei portoni dell'atrio coperto, su via
Altipiani n. 3 e sul cortile interno, sono di larghezza m. 2,40 e sono carrabili.
In casi analoghi di vicende successive alla divisione, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa” (cfr.
Cass. civ., sez. II, ord. n. 12381 del 09/05/2023, Rv. 667646 - 02).
La situazione dei luoghi sopra descritta dimostra che l'originario unico proprietario aveva predisposto e attuato un sistema di accesso carrabile
(evidenziato dalla larghezza dei portoni e dalla presenza del viale) che metteva in comunicazione la via pubblica con la porzione di fondo poi donata a , CP_1 attraversando la porzione donata ad . Al momento della separazione CP_2 dei fondi (donazione del 2019), tale stato di fatto è stato lasciato immutato.
5.5. Nel caso in esame una disposizione da parte del donante diretta ad impedire la costituzione della servitù di passaggio non può desumersi dall'affermazione, contenuta nell'atto di donazione, che l'immobile donato a era intercluso. Si tratta di una espressione equivoca in quanto Controparte_1 si pone in contrasto con la riserva operata dallo stesso donante del diritto di passaggio attraverso il cortile dell'immobile donato ad . Controparte_2
Inoltre, nel rogito nulla viene detto in ordine alle opere esistenti che collegano materialmente le due parti del fondo donate alle figlie, costituite dal viale attrezzato (in quanto provvisto di impianto di illuminazione), che partendo dall'atrio di ingresso di via Altipiani n. 3, attraversa il fondo donato ad CP_2
e conduce all'immobile donato a . CP_1
pag. 7/11 Parte appellata ha insistito sul fatto che nel rogito di donazione il padre si fosse riservato solo un "diritto di passaggio pedonale" e avesse dichiarato il fondo "intercluso". Tuttavia, quelle dichiarazioni non valgono a impedire la nascita della servitù ex art. 1062 c.c. Per impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, occorre una manifestazione di volontà contraria specifica al momento della separazione. La dichiarazione di
"interclusione" contenuta nell'atto appare una mera descrizione dello stato dei luoghi, che contrasta ed è smentita sia dalla realtà fattuale delle opere esistenti
(portoni e viale) che garantivano l'accesso, e sia dalla riserva di passaggio in favore dello stesso domante. Tale riserva di un diritto personale di passaggio pedonale non è incompatibile con la contemporanea nascita ope legis di una servitù prediale carrabile a favore del fondo donato, se le opere denotano inequivocabilmente tale destinazione oggettiva. Il requisito dell'apparenza va legato alle oggettive caratteristiche dell'opera e non a dichiarazioni di incerta natura che contrastano con l'evidenza materiale di un accesso carrabile e di un viale ben delimitato, entrambi preesistenti. Lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere materiali chiaramente indicative, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integra, di fatto, il contenuto proprio di una servitù di passaggio, al di là delle equivoche espressioni del donante, dalle quali non è dato evincere la specifica volontà di determinarla, mantenendo le suddette opere, o di farla cessare.
5.6. Risulta irrilevante la natura di "giardino" o "cortile" della porzione di immobile, su cui grava la servitù per destinazione del padre di famiglia. Il
Tribunale ha erroneamente escluso la servitù di passaggio tra i fondi CP_1 argomentando che esso attraversa un giardino o un cortile, richiamando implicitamente i limiti di cui all'art. 1051, ultimo comma, cc. L'argomento è giuridicamente non condivisibile, in quanto l'esenzione prevista dall'art. 1051
c.c. (che vieta la costituzione coattiva di servitù di passaggio su case, giardini, cortili) è norma di carattere eccezionale applicabile esclusivamente alla costituzione giudiziale di servitù coattive, e non si estende alle servitù acquistate a titolo originario per destinazione del padre di famiglia, come pag. 8/11 affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n.
23160 dell'11.10.2013, (Rv. 628732 - 01): “l'esenzione da servitù, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti”). In particolare, in questa pronuncia la S.C. chiarisce bene la necessità di evitare una “confusione concettuale tra l'azione dichiarativa della servitù già sussistente, in virtù di acquisto a titolo originario, quale è la destinazione del padre di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c., e quella ex art.
1051 c.c., diretta alla pronunzia di natura costitutiva, con la quale la servitù, sussistendone le condizioni, viene coattivamente imposta sul fondo da asservire, in virtù del provvedimento del giudice, che invece nella prima ipotesi
– come nella specie - ha soltanto natura di accertamento, ricognitivo di una situazione di assoggettamento di un fondo all'altro per utilità di quest'ultimo, già esistente nel mondo giuridico. Solo alla seconda ipotesi si riferisce l'esenzione
(peraltro non assoluta) di case, cortili, giardini ed aie prevista dall'art. 1051 c.c., con disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.”.
Pertanto, il fatto che il percorso predisposto dal genitore attraverso il fondo della figlia attraversi un cortile o un giardino è del tutto irrilevante ai CP_2 fini della costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. Se l'unico proprietario ha voluto asservire il giardino al passaggio (predisponendo portoni carrabili di 2,40 metri e un viale fino all'edificio insistente sulla porzione donata all'altra figlia
), la servitù è sorta legittimamente e non è stata esclusa da una chiara e CP_1 non equivoca manifestazione di volontà né tanto meno dalla eliminazione delle opere destinate evidentemente al relativo esercizio.
6. In conclusione, al momento della donazione del 2019, il fondo di
[...]
non è divenuto intercluso, ma ha acquisito ipso iure, per effetto CP_1 dell'art. 1062 c.c., una servitù di passaggio (anche carrabile, secondo la corretta pag. 9/11 lettura della CTU) sul fondo della sorella . Esistendo già un Controparte_2 accesso giuridicamente tutelato alla via pubblica (via Altipiani n. 3), viene meno il presupposto essenziale dell'interclusione (assoluta o relativa) richiesto dall'art. 1051 c.c. per imporre una servitù coattiva sul fondo del vicino ( . L'azione Pt_1 per la costituzione di servitù coattiva presuppone l'assenza di altri passaggi;
se il fondo dominante ha già un accesso (o il diritto di usarne uno, esistente per destinazione del padre di famiglia), la domanda di passaggio coattivo deve essere rigettata.
L'accoglimento del primo motivo esclude, in riforma della sentenza di primo grado, la costituzione del passaggio coattivo sul fondo dell'appellante
, con conseguente rigetto della domanda originaria dell'attrice Parte_1
. Pertanto restano assorbiti i restanti motivi di appello, Controparte_1 comprese le questioni sulla nullità della donazione per abusi edilizi (secondo motivo), le censure sulla scelta del percorso ex art. 1051 co. 4 c.c. (terzo e sesto motivo), poiché non è più necessario individuare alcun percorso, e quelle sulla quantificazione dell'indennità (quarto e quinto motivo).
La riforma totale della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese processuali, che devono seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. , risultando soccombente Controparte_1 all'esito complessivo del giudizio, deve essere condannata a pagare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della stessa appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1546/2023, nei confronti Pt_1 di , così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
; CP_1
pag. 10/11 b) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado, liquidate in Parte_1 complessivi euro 2.550 per il giudizio di primo grado ed in euro 3.000 per il giudizio di appello, oltre € 147 per spese vive e, per entrambi gli importi, rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
Così deciso in Lecce, il 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Giovanni Surdo) (dr. Antonio F. Esposito)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce
II seconda civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Fatano e dall'Avv.
Assunta Conte.
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elena Blandolino.
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.
1546/2023, pubbl. il 24/05/2023.
MOTIVAZIONE
1.- Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce ed esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un immobile sito in Poggiardo, frazione di Vaste, pervenuto per donazione dal padre, , con atto del 6.12.2019 (notar ); deduceva che Persona_1 Per_2 detto fondo risultava intercluso, non avendo accesso autonomo e diretto alla pubblica via. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dello stato di interclusione e la costituzione coattiva di una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo confinante di proprietà della convenuta, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ritenendo quel percorso il più breve e meno gravoso.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda. Parte_1
Eccepiva preliminarmente che il fondo dell'attrice non era intercluso, sussistendo almeno un altro accesso praticabile;
deduceva la nullità della donazione per asseriti abusi edilizi e, nel merito, opponeva che il passaggio richiesto avrebbe gravato su un'area destinata a giardino e attività ricettiva
(ristorante con piscina e parcheggio), invocando l'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c.
2.- Istruita la causa mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio (Ing.
, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1546/2023, accoglieva la Per_3 domanda attorea e, accertata l'interclusione assoluta del fondo , CP_1 costituiva la servitù coattiva di passaggio sul terreno della determinando Pt_1
l'indennità dovuta in euro 3.035,21. A fondamento della decisione, il giudice riteneva irrilevante la possibilità di passaggio attraverso il fondo della sorella dell'attrice, , anch'esso proveniente dal comune dante causa Controparte_2
( ), osservando che nell'atto di donazione il padre si era Persona_1 riservato solo una servitù di passaggio pedonale (non carrabile) e che tale passaggio avrebbe attraversato un giardino, rendendolo inidoneo. Il Tribunale riteneva inoltre non applicabile al caso di specie l'esenzione ex art. 1051, co.4,
c.c. per il fondo qualificando l'area interessata come parcheggio e non Pt_1 strettamente come cortile o giardino attinente all'abitazione.
3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandosi Parte_1
a plurimi motivi. In via principale, con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1062 c.c. (cd. servitù costituita per destinazione del padre di famiglia) e l'errata valutazione circa lo stato di interclusione del fondo dell'attrice. Ha sostenuto che tale fondo non è intercluso, in quanto beneficerebbe già di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia attraverso il fondo della sorella , atteso che i due Controparte_2 fondi appartenevano originariamente all'unico proprietario , il Persona_1
pag. 2/11 quale aveva predisposto opere visibili e permanenti (portone, viale, atrio) per l'asservimento di una porzione all'altra del fondo, prima della divisione.
Con gli altri motivi, subordinati, l'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità della donazione per abusi edilizi, ha contestato la scelta del tracciato in violazione dell'art. 1051, co. 4, c.c. concernente la natura cortilizia del fondo servente ed ha censurato la quantificazione dell'indennità.
4.- Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha sostenuto che il padre, nell'atto di donazione, aveva espressamente dichiarato l'immobile "intercluso" e si era riservato solo un passaggio pedonale;
ha inoltre ribadito che il passaggio attraverso la proprietà della sorella sarebbe avvenuto attraverso un CP_2 giardino, circostanza che ne impedirebbe l'utilizzo carrabile.
Nel giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi cdell'art.352 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * * * *
5. L'appello va accolto in quanto risulta fondato il primo motivo di gravame, avente priorità logica e giuridica rispetto alle altre doglianze, che restano assorbite.
5.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto il fondo dell'attrice intercluso, trascurando l'esistenza di una servitù di passaggio già esistente e costituita ope legis per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) a carico del fondo di e a favore di quello di , entrambi Controparte_2 Controparte_1 provenienti dall'originario unico proprietario . Persona_1
5.2. La doglianza coglie nel segno. L'art. 1062 c.c. stabilisce che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che tale fattispecie non richiede una manifestazione di volontà negoziale diretta alla costituzione della servitù, bensì pag. 3/11 si perfeziona per il solo fatto oggettivo che, all'atto della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi sia stato lasciato con opere o segni visibili che evidenzino una situazione di asservimento di un fondo all'altro.
Nel caso in esame, attraverso la CTU e i rilievi fotografici ivi allegati, è stata accertata la presenza - nella parte dell'immobile donato a CP_2
, confinante con la strada pubblica di via Altimonti - di un portone di
[...] accesso, di un atrio scoperto e di un viale, che da tale accesso conduce proprio alla parte del fondo donato a . Controparte_1
Questo stato di cose esiste da molti anni, come si evince dalle aerofotogrammetrie prodotte in allegato dal ctp arch. e dalla stessa Per_4 conformazione del fondo donato all'attrice. Infatti, su questo fondo insiste un fabbricato realizzato negli anni '90 e lasciato allo stato rustico o comunque non completato (v. foto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla relazione di CTU in data
16.5.22); detto fabbricato è raggiungibile attraverso un viale, che inizia dall'accesso carrabile posto sulla pubblica via Altimonti, nella porzione di fondo donata a , e, attraversando la porzione medesima, percorre Controparte_2 prima un tratto pavimentato e poi un tratto sterrato, comunque ben evidente e delimitato rispetto al terreno circostante da un muretto basso, intercalato da paletti che sorreggono lampade da illuminazione per esterno (v. foto 12, 13 e 14 allegate alla relazione citata).
5.3. In virtù dell'esistenza di queste opere (“portone, viale, atrio”), lasciate evidentemente in loco dall'originario unico proprietario , risulta Persona_1 dirimente la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma la rilevanza giuridica della sussistenza della servitù apparente ai fini dell'integrazione dell'art. 1062 c.c.: “l'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza - o meno - delle opere e dei segni idonei a dimostrare, in modo non equivoco, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, concreta un apprezzamento di fatto, incensurabile in IO (nella fattispecie e stato ritenuto esente da vizi logici e giuridici l'apprezzamento dei giudici del merito, secondo cui una porta che dà accesso da un edificio ad un cortile - fondi già appartenenti alla medesima persona e successivamente pag. 4/11 passati nella titolarità di due diversi proprietari - costituisce opera visibile e permanente al fine di ritenere sussistente il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio esercitata attraverso il cortile, dalla porta aprentesi su quest'ultimo)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2433 del 10.10.1966 (Rv. 324718 -
01). Dello stesso tenore sono anche Cass. civ., sez. II, sent. n. 438 del
10/02/1968 (Rv. 331451 - 01) e Cass. civ., sez. II, sent. n. 4033 del 20/12/1968
(Rv. 337636 - 01) che è ancora più chiara, come si spiegherà nel prosieguo della motivazione, nell'assegnare valore preminente all'effettivo stato dei luoghi al momento del trasferimento della titolarità dei beni, di talché l'interesse pubblicistico alla pacifica convivenza tra proprietari confinanti prevale sulle istanze egoistiche degli eredi di voler costituire servitù su fondi estranei all'asse ereditario: “la servitù per destinazione del padre di famiglia s'intende costituita ope legis ed a titolo originario per il solo fatto che, allo atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, senza che si sia disposto altrimenti, lo stato dei luoghi sia stato lasciato, per opere o segni chiaramente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dall'indagine sulla volontà tacita o presunta dell'unico proprietario nel determinarla o mantenerla” (dello stesso avviso Cass. civ., sez. II, sent. n. n. 3556 del
25/03/1995 (Rv. 491407 - 01).
5.4. Nel caso in esame, risulta pacifico e documentato che l'intero compendio immobiliare apparteneva originariamente ad un unico soggetto,
. Poi, la proprietà è stata divisa in due porzioni tra le figlie Persona_1
e con atto di donazione del 6.12.2019, con la conseguenza CP_1 CP_2 che la porzione donata ad si trova confinante con la strada pubblica CP_2
(via Altipiani) e quella donata a si è venuta a trovare nella parte CP_1 retrostante rispetto a detta strada.
Dagli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie del 5.5.89
(“costruzione di una casa rurale”), del 4.5.92 (“ampliamento del piano interrato, modifiche della sistemazione esterna e variante…”) e del 6.11.1996 (“rinnovo del progetto… realizzazione casa rurale”), “risulta che il fabbricato censito alla pag. 5/11 particella n.37 [esistente sulla porzione di fondo oggi di proprietà dell'attrice e realizzato begli anni '90 dal dante causa ] Controparte_1 Persona_1 era provvisto in origine di accesso da via Altipiani n. 3 (foto 15), attraversando la particella n.23 del foglio 21 (oggi di proprietà di ). In Controparte_2 particolare sul progetto è previsto l'accesso alla proprietà di Controparte_1 dal portone posto su via Altipiani n.3 (foto 15), attraversando un atrio coperto e successivamente percorrendo un viale posto sul cortile retrostante”. Il ctu ha inoltre rilevato che l'appezzamento di suolo donato all'attrice si presenta recintato lungo i confini con le altre proprietà, “tranne in corrispondenza del confine con la proprietà , dove è posto un varco in Controparte_2 corrispondenza dell'originario viale d'accesso (foto 12, 13)” (relazione CTU del
16.5.2022, p.6-7).
Di estrema chiarezza la relazione allegata alla concessione edilizia del
1989: “l'accesso alla zona, come evidenziato nei grafici di progetto, avverrà attraverso un viale con ingresso da un portone prospiciente via Altipiani di proprietà dello stesso richiedente… sufficiente al transito di automezzi”. La volontà espressa dal committente risulta ribadita e Persona_1 confermata nella successiva variante in corso d'opera approvata con concessione edilizia del 4.5.1992 e nel rinnovo delle due precedenti concessioni autorizzato con concessione del 6.11.96.
Non si tratta, come assume la parte appellata, soltanto di una previsione di progetto, quale manifestazione di una mera intenzione, ma di una situazione, prima chiaramente delineata negli elaborati grafici, e poi materialmente realizzata nei fatti, come risulta evidente dallo stato dei luoghi, documentato dalle fotografie in atti.
Il consulente d'ufficio ha accertato la presenza di opere visibili e permanenti preesistenti alla divisione, specificando che l'accesso alla proprietà di si diparte dal portone posto su via Altipiani n. 3, attraversa Controparte_1 un atrio coperto e successivamente percorre un viale posto nel cortile retrostante;
tale accesso era previsto progettualmente e risulta tutt'ora fisicamente esistente. Ulteriore elemento di conferma è la dimensione di tali pag. 6/11 varchi: il CTU ha rilevato che la larghezza dei portoni dell'atrio coperto, su via
Altipiani n. 3 e sul cortile interno, sono di larghezza m. 2,40 e sono carrabili.
In casi analoghi di vicende successive alla divisione, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa” (cfr.
Cass. civ., sez. II, ord. n. 12381 del 09/05/2023, Rv. 667646 - 02).
La situazione dei luoghi sopra descritta dimostra che l'originario unico proprietario aveva predisposto e attuato un sistema di accesso carrabile
(evidenziato dalla larghezza dei portoni e dalla presenza del viale) che metteva in comunicazione la via pubblica con la porzione di fondo poi donata a , CP_1 attraversando la porzione donata ad . Al momento della separazione CP_2 dei fondi (donazione del 2019), tale stato di fatto è stato lasciato immutato.
5.5. Nel caso in esame una disposizione da parte del donante diretta ad impedire la costituzione della servitù di passaggio non può desumersi dall'affermazione, contenuta nell'atto di donazione, che l'immobile donato a era intercluso. Si tratta di una espressione equivoca in quanto Controparte_1 si pone in contrasto con la riserva operata dallo stesso donante del diritto di passaggio attraverso il cortile dell'immobile donato ad . Controparte_2
Inoltre, nel rogito nulla viene detto in ordine alle opere esistenti che collegano materialmente le due parti del fondo donate alle figlie, costituite dal viale attrezzato (in quanto provvisto di impianto di illuminazione), che partendo dall'atrio di ingresso di via Altipiani n. 3, attraversa il fondo donato ad CP_2
e conduce all'immobile donato a . CP_1
pag. 7/11 Parte appellata ha insistito sul fatto che nel rogito di donazione il padre si fosse riservato solo un "diritto di passaggio pedonale" e avesse dichiarato il fondo "intercluso". Tuttavia, quelle dichiarazioni non valgono a impedire la nascita della servitù ex art. 1062 c.c. Per impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, occorre una manifestazione di volontà contraria specifica al momento della separazione. La dichiarazione di
"interclusione" contenuta nell'atto appare una mera descrizione dello stato dei luoghi, che contrasta ed è smentita sia dalla realtà fattuale delle opere esistenti
(portoni e viale) che garantivano l'accesso, e sia dalla riserva di passaggio in favore dello stesso domante. Tale riserva di un diritto personale di passaggio pedonale non è incompatibile con la contemporanea nascita ope legis di una servitù prediale carrabile a favore del fondo donato, se le opere denotano inequivocabilmente tale destinazione oggettiva. Il requisito dell'apparenza va legato alle oggettive caratteristiche dell'opera e non a dichiarazioni di incerta natura che contrastano con l'evidenza materiale di un accesso carrabile e di un viale ben delimitato, entrambi preesistenti. Lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere materiali chiaramente indicative, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integra, di fatto, il contenuto proprio di una servitù di passaggio, al di là delle equivoche espressioni del donante, dalle quali non è dato evincere la specifica volontà di determinarla, mantenendo le suddette opere, o di farla cessare.
5.6. Risulta irrilevante la natura di "giardino" o "cortile" della porzione di immobile, su cui grava la servitù per destinazione del padre di famiglia. Il
Tribunale ha erroneamente escluso la servitù di passaggio tra i fondi CP_1 argomentando che esso attraversa un giardino o un cortile, richiamando implicitamente i limiti di cui all'art. 1051, ultimo comma, cc. L'argomento è giuridicamente non condivisibile, in quanto l'esenzione prevista dall'art. 1051
c.c. (che vieta la costituzione coattiva di servitù di passaggio su case, giardini, cortili) è norma di carattere eccezionale applicabile esclusivamente alla costituzione giudiziale di servitù coattive, e non si estende alle servitù acquistate a titolo originario per destinazione del padre di famiglia, come pag. 8/11 affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n.
23160 dell'11.10.2013, (Rv. 628732 - 01): “l'esenzione da servitù, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti”). In particolare, in questa pronuncia la S.C. chiarisce bene la necessità di evitare una “confusione concettuale tra l'azione dichiarativa della servitù già sussistente, in virtù di acquisto a titolo originario, quale è la destinazione del padre di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c., e quella ex art.
1051 c.c., diretta alla pronunzia di natura costitutiva, con la quale la servitù, sussistendone le condizioni, viene coattivamente imposta sul fondo da asservire, in virtù del provvedimento del giudice, che invece nella prima ipotesi
– come nella specie - ha soltanto natura di accertamento, ricognitivo di una situazione di assoggettamento di un fondo all'altro per utilità di quest'ultimo, già esistente nel mondo giuridico. Solo alla seconda ipotesi si riferisce l'esenzione
(peraltro non assoluta) di case, cortili, giardini ed aie prevista dall'art. 1051 c.c., con disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.”.
Pertanto, il fatto che il percorso predisposto dal genitore attraverso il fondo della figlia attraversi un cortile o un giardino è del tutto irrilevante ai CP_2 fini della costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. Se l'unico proprietario ha voluto asservire il giardino al passaggio (predisponendo portoni carrabili di 2,40 metri e un viale fino all'edificio insistente sulla porzione donata all'altra figlia
), la servitù è sorta legittimamente e non è stata esclusa da una chiara e CP_1 non equivoca manifestazione di volontà né tanto meno dalla eliminazione delle opere destinate evidentemente al relativo esercizio.
6. In conclusione, al momento della donazione del 2019, il fondo di
[...]
non è divenuto intercluso, ma ha acquisito ipso iure, per effetto CP_1 dell'art. 1062 c.c., una servitù di passaggio (anche carrabile, secondo la corretta pag. 9/11 lettura della CTU) sul fondo della sorella . Esistendo già un Controparte_2 accesso giuridicamente tutelato alla via pubblica (via Altipiani n. 3), viene meno il presupposto essenziale dell'interclusione (assoluta o relativa) richiesto dall'art. 1051 c.c. per imporre una servitù coattiva sul fondo del vicino ( . L'azione Pt_1 per la costituzione di servitù coattiva presuppone l'assenza di altri passaggi;
se il fondo dominante ha già un accesso (o il diritto di usarne uno, esistente per destinazione del padre di famiglia), la domanda di passaggio coattivo deve essere rigettata.
L'accoglimento del primo motivo esclude, in riforma della sentenza di primo grado, la costituzione del passaggio coattivo sul fondo dell'appellante
, con conseguente rigetto della domanda originaria dell'attrice Parte_1
. Pertanto restano assorbiti i restanti motivi di appello, Controparte_1 comprese le questioni sulla nullità della donazione per abusi edilizi (secondo motivo), le censure sulla scelta del percorso ex art. 1051 co. 4 c.c. (terzo e sesto motivo), poiché non è più necessario individuare alcun percorso, e quelle sulla quantificazione dell'indennità (quarto e quinto motivo).
La riforma totale della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese processuali, che devono seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. , risultando soccombente Controparte_1 all'esito complessivo del giudizio, deve essere condannata a pagare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della stessa appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1546/2023, nei confronti Pt_1 di , così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
; CP_1
pag. 10/11 b) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado, liquidate in Parte_1 complessivi euro 2.550 per il giudizio di primo grado ed in euro 3.000 per il giudizio di appello, oltre € 147 per spese vive e, per entrambi gli importi, rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
Così deciso in Lecce, il 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Giovanni Surdo) (dr. Antonio F. Esposito)
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