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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8745/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la decisione
P.T.M.
Pronuncia la seguente ordinanza ex art 702 bis c.p.c.
ANta Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
Pagina 1 N. 8745/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n° 8745 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022,
avente ad oggetto: responsabilità professionale
tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Carcarino e con questi Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_1
Gilberto Mercuri e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
resistente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo e con questi Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 03.04.2025
ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso
Pagina 2 dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.11.2022 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di ANta Maria Capua Vetere per chiedere la condanna al risarcimento danni, da responsabilità professionale per negligenza da parte dei sanitari che la ebbero in cura per un intervento di mastoplastica additiva.
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva:
1. che in data 11/05/2017,
Co contestualmente al ricovero presso la clinica della coppia Controparte_1
subiva un intervento di mastoplastica additiva eseguito dal dott. ;
2. che in Persona_1
pari data, in considerazione delle buone condizioni locali e generali, furono disposte le dimissioni con prescrizione di terapia medica;
3. che sin dai primi giorni dopo l'intervento, la ricorrente notava asimmetria delle mammelle con peggioramento estetico evidente rispetto al preoperatorio, in quanto la mammella destra appariva dislocata verso il basso, con il capezzolo dx che si trova più in lato rispetto al contro laterale, con presenza di un ampio spazio sternale a destra rispetto al contro laterale;
4. che tale condizione veniva confermata da un esame RM
mammaria bilaterale effettuata presso il Centro Morrone di Caserta in data 16/01/2018; 5. che da esame medico-legale del dott. , si ravvisano difetti di comportamento Persona_2
tecnico-professionale da parte del chirurgo operatore della di Caserta per Controparte_1
inidonea creazione della tasca sottomuscolare in corso di impianto di protesi mammaria;
6. che in data 19/03/2019, l'istante depositava presso l'intestato Tribunale ricorso ex art 696 bis c.p.c.
al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra i danni subiti dalla Sig.ra e l'operato del medico chirurgo e della struttura sanitaria, nonché di Parte_1
accertare, determinare e quantificare le lesioni subite;
7. che i CTU nominati accertavano la sussistenza della responsabilità professionale per negligenza da parte dei sanitari, da errore tecnico, con danno biologico dell'8%;
8. che la sig.ra al momento dell'operazione Pt_1
(11/05/2017) aveva un'età di circa 30 anni e, secondo le Tabelle del Danno Biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005, le spetta un risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 12.311,76 (danno biologico 8,0 %, età 30 anni), oltre ad € 4.103,51 (1/3 di Invalidità
Permanente biologica) per un totale di € 16.415,27, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione, nonché il danno patrimoniale € 2.500,00, quale costo
Pagina 3 dell'intervento chirurgico ripartivo;
€ 1.000,00 costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. ; € 4.187,24, quale somma liquidata al collegio peritale in fase di ATP, Persona_2
come da decreto di liquidazione, per un totale di € 24.102,51.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva: 1) Accertare in via sommaria l'inadempimento contrattuale in cui è la
in persona del legale rapp.te p.t. dr. C.F. e Controparte_1 Controparte_3
P.IVA , con sede in Caserta alla Via G. De Falco n° 24, cap. 81100, indirizzo pec P.IVA_1
e per l'effetto l'esistenza del diritto vantato della Sig.ra nei Email_1 Parte_1
confronti della resistente, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c. nei confronti della
in persona del legale rapp.te p.t, con condanna di parte Controparte_1
resistente, in favore di parte ricorrente, al pagamento dell'importo pari ad € 24.102,51 così composto: a) danno
non patrimoniale pari ad € 12.311,76 (danno biologico 8,0 %, età 30 anni), oltre ad € 4.103,51 (1/3 di
Invalidità Permanente biologica) per un totale di € 16.415,27, oltre interessi e rivalutazione dalla data del
sinistro all'effettiva liquidazione;
b) danno patrimoniale € 2.500,00, quale costo dell'intervento chirurgico
Persona_ ripartivo;
€ 1.000,00 costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. , coma da fattura
che si allega;
€ 4.187,24, quale somma liquidata al collegio peritale in fase di ATP, come da decreto di
liquidazione che si allega in uno al presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
liquidazione fino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare per l'effetto la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. dr. C.F. e P.IVA , con sede in Caserta
[...] Controparte_3 P.IVA_1
alla Via G. De Falco n° 24, cap. 81100, indirizzo pec al pagamento delle Email_1
spese processuali relative al presente procedimento come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente adducendo:
1. la carenza di CP_1
legittimazione passiva poiché il chirurgo che ha proceduto all'intervento è un libero professionista che non ha alcun rapporto di collaborazione e/o subordinazione con la
[...]
e che, sostanzialmente, ha preso in uso la sala operatoria di quest'ultima per tale CP_1
singolo intervento;
2. che la sig.ra ha sottoscritto, in data 11.05.2017, con il Parte_1
Dr. una scrittura privata relativa all'intervento sostenuto presso la struttura Persona_1
con la quale l'ha esonerata da responsabilità in ordine alla esecuzione Controparte_1
dell'intervento chirurgico, 3. di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del Dott. Per_1
Pagina 4 , medico chirurgico che ha eseguito l'operazione;
4. l'insussistenza della colpa medica e Per_1
del relativo concorso della atteso che non trattavasi di chirurghi del centro Controparte_1
Genesys;
5. che la CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva è errata e non rispettosa i principi giurisprudenziali e di legge in merito alle singole responsabilità della struttura e del medico operante che, pertanto, contesta;
6. che ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il Tribunale
Voglia disporre un differimento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo,
Dott. e della ed il mutamento del Persona_1 Parte_2
rito ex art. 702-ter cpc, vista la necessità di espletare altra attività istruttoria ed indagine tecnica.
Per quanto esposto la resistente concludeva: a) IN VIA PRELIMINARE disporre il mutamento del
rito ex art. 702- ter cpc per tutte le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, concedere i termini di cui all'art. 183,
VI comma, cpc per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
b) sempre, in via preliminare,
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per Controparte_4 Controparte_1
tutto quanto esposto nella narrativa che precede;
c) sempre, in via preliminare, autorizzare l'odierna resistente, ai
sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa del Dott. nato a [...] il [...], c. f. Persona_1
, residente in [...] e con studio in Caserta al Viale CodiceFiscale_1
delle Industrie, n. 36, nonché della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, con Sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021,
(P.IVA ), la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel P.IVA_2
rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
d) dichiarare la
insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità della per tutte Controparte_1 CP_1
le ragioni indicate nell'atto che precede e stante la manleva in favore della odierna resistente.; e) dichiarare non
dovuto alcun importo da parte di questa resistente alla parte attrice e comunque dichiarare la insussistenza di ogni
e qualsivoglia obbligazione solidale passiva della stessa in riferimento ai danni richiesti;
f) rigettare, pertanto, la
domanda della ricorrente sia in riferimento alla colpa medica, che in riferimento al quantum e nella denegata
ipotesi di suo accoglimento condannare i chiamati in causa dalla al totale pagamento di quanto dovesse CP_1
stabilire il Tribunale in favore della ricorrente, escludendo e manlevando la odierna resistente stessa;
g) rigettare
altresì la richiesta di parte ricorrente di emissione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c.
nei confronti della per tutto quanto esposto nella parte motiva che precede;
h) il tutto con vittoria di CP_1
spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Pagina 5 Con ordinanza del 05.06.2023, il Giudice rigettava la chiamata in causa del medico-chirurgo che aveva eseguito l'intervento sulla persona della ricorrente, Dr. , e autorizzava Persona_1
la chiamata in manleva della compagnia assicurativa Controparte_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio la adducendo:
1. la non Controparte_2
opponibilità delle risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. stante la mancata partecipazione alle operazioni peritali e la non opponibilità alla Compagnia delle risultanze della
C.T.U. quantomeno nell'ambito del rapporto di manleva dedotto in giudizio, per non avere l'Assicurato consentito all'Assicuratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
2.
la non applicabilità al caso di specie del procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. vista la necessità
di espletare una complessa attività istruttoria tesa a stabilire il riparto delle eventuali responsabilità, con conseguente graduazione delle colpe, tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda de quo;
3. che in relazione alla domanda di manleva, il rapporto assicurativo è fondato sulla polizza per la R.C. professionale n. 025/01044573, che ha avuto efficacia dal 12.03.2010 al
12.09.2021; 4. la prescrizione del diritto alla manleva ex art. 2952 c.c., tenuto conto che, a fronte di fatti accaduti nel mese di maggio dell'anno 2017 (intervento chirurgico eseguito in data
11.05.2017), il primo atto con il quale l'Assicurato ha portato a conoscenza della Compagnia la richiesta risarcitoria formulata nei suoi confronti dalla sig.ra è stato l'atto di chiamata in Pt_1
causa notificato, nell'ambito del presente giudizio, nel luglio del corrente anno 2023 e, dunque,
ben oltre i due anni dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per A.T.P.; 5. che il contratto assicurativo risulta, in ogni caso, non operativo alla luce della clausola speciale n. 260
(cfr. pagina 3 della polizza), a norma della quale la polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di conduttore di struttura sanitaria con esclusione di tutti i danni imputabili a responsabilità personale e professionale di medici e/o paramedici,
dipendenti o liberi professionisti, collaboratori occasionali o tirocinanti;
6. che l'attività
chirurgica è stata effettuata esclusivamente dal dott. , con esclusione di Persona_1
qualsivoglia responsabilità della struttura sanitaria contrattualizzata nella scrittura privata sottoscritta in data 11.05.2017 tra il medesimo professionista e la società resistente;
7. che la polizza azionata in giudizio prevede un massimale pari ad € 1.500.000,00 per sinistro e per persona;
8. che attesa la genericità delle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. espletata in sede di
Pagina 6 A.T.P. in punto di esatta individuazione dei soggetti che causarono alla paziente il danno iatrogeno riconosciuto nell'elaborato peritale, sarà necessario chiamare a chiarimenti l'Ausiliario
per stabilire se l'errore medico sia imputabile specificamente al solo operatore sanitario che eseguì l'intervento chirurgico del 11.05.2017 (ossia il dott. ) ovvero ad altro personale Per_1
medico e/o paramedico riconducibile alla clinica;
8. che si contesta, infatti, che i danni lamentati dalla ricorrente siano causalmente riconducibili alla condotta professionale posta in essere dal personale della società assicurata.
Ciò posto la terza chiamata chiedeva: 1) rigettare le avverse domande, principale e/o di manleva, perché
improponibili, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, previo
accertamento della graduazione delle colpe tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda di interesse, parametrare
l'eventuale esposizione debitoria della società al grado di Controparte_1
responsabilità specificamente imputabile al personale medico e/o paramedico di quest'ultima ed alle conseguenze
che ne sono derivate;
3) ridurre la pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente, perché sperequata in eccesso e non
provata; 4) ove, salvo gravame, dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, l'avversa domanda, con
conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della Controparte_1
e contestuale declaratoria dell'esistenza del diritto di quest'ultima alla manleva nei confronti della Compagnia,
condannare la entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo azionato in Controparte_2
giudizio; 5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è fondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica della responsabilità
professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
In tale ambito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che sussiste la legittimazione passiva dell'ente sanitario il quale risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare)
proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può
dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello
Pagina 7 stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si instaura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto, e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicurezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assistiti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n.
9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto,
ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio
2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità
la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953;
Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass.
21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
In applicazione dei suddetti principi di diritto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Pagina 8 avanzata dalla resistente va rigettata.
A diverse conclusioni non spinge del resto il riferito patto di esonero di cui ha riferito la resistente e con il quale la parte ricorrente avrebbe escluso ogni forma di responsabilità in capo alla struttuira sanitaria convenuta.
Invero non vi è chi non veda che il patto così formulato soggiace alla scure di illegittimità per violazione dell'art 33, comma 2 lettera a) del d.lgs 206 del 2005 che taccia presuntivamente come vessatorie tutte le clausole con cui il professionista, per l'appunto, escluda o limiti la propria responsabilità in caso di morte o danno alla persona del consumatore.
Ciò detto dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In
tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la
Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non
è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In
altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato
Pagina 9 comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato,
deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso
non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11:
“in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di
attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a
porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che
nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo
inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un.
11.1.2008, n. 577), ha portato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari"
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di
Pagina 10 problemi tecnici di particolare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà
essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa,
restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi,
nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità
causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In
ogni caso, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve escludersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista persona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua natura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimento, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d.
causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale,
tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili,
secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08). Le
Pagina 11 SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora,
attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III, 23.9.2004, n. 19133). E' necessario accertare, insomma, che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità,
ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha effettuato la puntuale ricostruzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate al medico operante, dott. , il quale si è avvalso Persona_1
della struttura e del personale dipendente della resistente, ed i profili di responsabilità
professionale a loro carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il danno patrimoniale e non subito dalla paziente.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, eseguito dal chirurgo, Dott. , operatore della Per_1 CP_1
di Caserta, per inidonea creazione della tasca sottomuscolare in corso di impianto di
[...]
Pagina 12 protesi mammaria.
La CTU svolta nel giudizio per ATP proposto dalla ricorrente, iscritto al N. 2413/2019 R.G.
dell'intestato Tribunale, ha dato conferma delle doglianze lamentate e dei profili di responsabilità
ravvisabili nella condotta del . CP_5
In particolare, nella relazione depositata, il collegio CTU composto dal dott. Persona_3
e dal dott. ha accertato un “errore tecnico” commesso dal medico riferendo: Persona_4
“Purtroppo si può ritenere, che in seguito al richiamato intervento chirurgico, pur se correttamente posizionata
sullo stesso piano, la protesi di sinistra abbia avuto una parziale rotazione per un ancoraggio non idoneo, che ha
determinato un risultato estetico meritevole di reintervento riparativo in quanto lo stato di asimmetria finale viene
enfatizzato dalla difforme costituzione del margine inferiore mammario sinistro rispetto al destro, nonché dalla
deviazione del complesso areolo-capezzolo che trova vettore verso l'esterno. Sussiste, quindi, responsabilità
professionale per negligenza da parte del sanitario che ebbe in cura la sig.ra , da errore tecnico. Parte_1
Infatti, nel caso de quo vi è la ragionevole probabilità (Cass. Civile, III Sezione Civile, n. 21619 del
16/10/2007), ancorchè percentualmente non quantificabile, che un corretto intervento chirurgico avrebbe potuto
modificare il decorso degli esiti attualmente residuati all'attrice. Nel caso specifico la responsabilità è di tipo
omissivo per mancanza della dovuta diligenza (equiparabile allo zelo del buon padre di famiglia) per un errore
inescusabile che non avrebbe commesso nessun chirurgo estetico di media preparazione. Alla luce di ciò, non
trovano applicazione i principi esimenti di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c..
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non risultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte resistente la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente.
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la responsabilità della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'intervento, nonché il nesso causale con l'evento.
Pagina 13 Sul danno e sulla quantificazione
In merito al danno esitato alla ricorrente i CTU hanno evidenziato la presenza dei seguenti esiti:
“ESITI DI PREGRESSA REMASTOPLASTICA ADDITTIVA, caratterizzati da: DIFFORME
COSTITUZIONE DEL MARGINE INFERIORE RISPETTO AL Persona_5
DESTRO, NONCHÉ DALLA DEVIAZIONE DEL COMPLESSO AREOLOCAPEZZOLO
DELLA MAMMELLA SINISTRA CHE TROVA VETTORE VERSO L'ESTERNO, i quali
per i loro caratteri precipui determinano una alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche
interessate. Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'intervento chirurgico (54 mesi circa), si può
affermare che tali postumi sono da considerarsi stabilizzati, e rappresentano postumi quantizzabili, alla luce dei
di usuale consultazione medico-legale “Guida alla Per_6 Per_7 Persona_8 CP_6
Controparte_ valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” 2015; CP_8 CP_9 CP_10
[... Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità Controparte_11 [...]
Guida alla valutazione medico-legale del danno CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
biologico e dell'invalidità permanente-Giuffrè CP_7 Controparte_17
– Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico-Giuffrè 2016, CP_7
nonché delle risultanze del Decreto 3 luglio 2003 - Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità) con una percentuale dell'8% (OTTO PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea totale e parziale, nel caso de quo è da ritenersi inesistente in quanto il
suo periodo e sovrapponibile a quello relativo al decorso operatorio vissuto dall'attrice. Inoltre, si sente il dovere di
chiarire che l'attrice ha riportato una sofferenza di grado leggero conseguente alle lesioni accertate e dalle
menomazioni che ne sono derivate che, a parte, inoltre, verrà riconosciuta come danno morale, il cui
apprezzamento non è di competenza medica e che verrà liquidato dal Giudice in via equitativa (pretium doloris o
transeunte turbamento dell'animo del soggetto leso - art. 2059 c.c.) 4)Trattasi di mero danno biologico in quanto
le lesioni non determinano alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attrice
(impiegata). 5)Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico (54 mesi circa), si può
affermare che tali postumi residuati all'attrice sono da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento,
se non mediante protesi, terapie o interventi. 6)C'è da rilevare, inoltre, che l'attrice per le lesioni patite, non avrà
ulteriori spese ed oneri nel futuro, se non per risottoporsi a trattamento chirurgico riparativo. Nel caso specifico il
Pagina 14 costo del suddetto intervento chirurgico riparativo necessario per il trattamento del dismorfismo mammario che, in
accordo con i correnti tariffari emessi dalla in materia di protesi mammarie, possono essere valutate in CP_18
complessivi € 2.000,00-2.500,00 (Duemila-duemilacinquecento/00 euro). Però il danno biologico presunto in
caso di intervento chirurgico risolutivo è prossimo ad una percentuale pari allo 0% (ZERO)”.
In relazione alla pretesa risarcitoria di tutti i pregiudizi non patrimoniali – biologico, morale ed esistenziale – patiti dalla paziente, si rileva che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Al riguardo è il caso di richiamare l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con le pronunce di AN RT (S.U. 11.11.08 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e certamente mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile soltanto quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica secondo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica, del patema d'animo), nonché
dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale. Il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va dunque ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi
Pagina 15 diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché tale evento configuri (come nella specie) un illecito penale (nel caso in esame, il reato di lesioni colpose gravissime) (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fattorisulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa,
il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
Le sofferenze di carattere morale-soggettivo (dolore intimo, turbamento dell'animo, sofferenza morale) non coincidenti col dolore fisico su base organica, e gli aspetti più propriamente dinamico – relazionali del danno alla salute (conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già
considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico e presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente risultante dall'applicazione del bareme (vds.
da ultimo Cass. 5243/2014).
Da tempo, peraltro, la medicina legale considera la menomazione fisica sotto due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé considerata, e quello dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attività
extralavorative, familiari e sociali dell'individuo.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il
Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta in base alle tabelle,
operando perciò non sulla percentuale di invalidità bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione ma soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
Pagina 16 tempestivamente allegate, che rendano il danno concreto più grave con riferimento agli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14).
Ciò detto in punto di an, va precisato che per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) questo Tribunale aderisce ai criteri espressi dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una 'vocazione' nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402
del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei su richiamati principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, infatti, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, sul presupposto che essa costituisca pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque
accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di
Pagina 17 quest'ultimo. E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice,
se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
Alla stregua delle previsioni recate dalla citata tabella (anno 2024), tenuto conto dell'età del soggetto all'epoca dell'accertamento della produzione del danno (30 alla data dell'intervento
11.05.2017) il danno non patrimoniale subito da va risarcito nella misura di Parte_1
complessivi € 14.323,18 per IP (ivi compresa la componente correlata alla sofferenza soggettiva da ritenersi provata in via presuntiva alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'elaborato peritale).
Si ritiene di non poter ulteriormente personalizzare detto importo tenuto conto di insuperabili lacune deduttive nonché dell'integrale riconoscimento della componente correlata al pregiudizio soggettivo di ordine emotivo derivante dalla non particolare gravità dei postumi.
A titolo di danno patrimoniale, conformemente alle indicazioni dei CTU e alla documentazione probatoria in atti, va risarcito il costo dell'intervento chirurgico riparativo, quantificato in €
2.500,00, il costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. per € Persona_2
1.000,00, le spese liquidate al Collegio peritale nel giudizio di ATP, pari ad € 4.187,24, per un totale di € 7.687,24.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento delle somme sopra indicate nonché al pagamento degli interessi compensativi i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della
Pagina 18 natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno,
secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c.,
dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Infine, non può essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti della terza chiamata per essere intervenuta la prescrizione del diritto di Controparte_2
garanzia e manleva, ai sensi dell'art. 2952, co.2, c.c.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che la richiesta risarcitoria formulata dalla sig.ra nei confronti della resistente risale al 26.07.2018, mentre il Pt_1 Controparte_1
primo atto con il quale l'Assicurata ha portato a conoscenza della Compagnia il sinistro è stato l'atto di chiamata in causa notificato in data 04.07.2023 e, quindi, ben oltre i due anni previsti dalla suddetta normativa. Nulla avendo controdedotto parte resistente a fronte di tale eccezione,
non può che ritenersi prescritta la domanda di manleva e la sussistenza di giusti motivi per compensare tra queste parti le spese di lite.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra parte ricorrente e resistente, queste seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014,
tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento contrattuale della resistente e condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 14.323,18 per il Parte_1
danno non patrimoniale ed € 7.687,24 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come specificati in motivazione;
- Dichiara prescritta la domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti della terza chiamata con compensazione delle spese di lite tra le suddette parti;
Controparte_2
Pagina 19 - Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, al pagamento di € 1.145,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di ATP pari ad € 4.187,24.
ANta Maria Capua Vetere, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
Pagina 20
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la decisione
P.T.M.
Pronuncia la seguente ordinanza ex art 702 bis c.p.c.
ANta Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
Pagina 1 N. 8745/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n° 8745 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022,
avente ad oggetto: responsabilità professionale
tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Carcarino e con questi Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_1
Gilberto Mercuri e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
resistente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo e con questi Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 03.04.2025
ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso
Pagina 2 dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.11.2022 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di ANta Maria Capua Vetere per chiedere la condanna al risarcimento danni, da responsabilità professionale per negligenza da parte dei sanitari che la ebbero in cura per un intervento di mastoplastica additiva.
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva:
1. che in data 11/05/2017,
Co contestualmente al ricovero presso la clinica della coppia Controparte_1
subiva un intervento di mastoplastica additiva eseguito dal dott. ;
2. che in Persona_1
pari data, in considerazione delle buone condizioni locali e generali, furono disposte le dimissioni con prescrizione di terapia medica;
3. che sin dai primi giorni dopo l'intervento, la ricorrente notava asimmetria delle mammelle con peggioramento estetico evidente rispetto al preoperatorio, in quanto la mammella destra appariva dislocata verso il basso, con il capezzolo dx che si trova più in lato rispetto al contro laterale, con presenza di un ampio spazio sternale a destra rispetto al contro laterale;
4. che tale condizione veniva confermata da un esame RM
mammaria bilaterale effettuata presso il Centro Morrone di Caserta in data 16/01/2018; 5. che da esame medico-legale del dott. , si ravvisano difetti di comportamento Persona_2
tecnico-professionale da parte del chirurgo operatore della di Caserta per Controparte_1
inidonea creazione della tasca sottomuscolare in corso di impianto di protesi mammaria;
6. che in data 19/03/2019, l'istante depositava presso l'intestato Tribunale ricorso ex art 696 bis c.p.c.
al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra i danni subiti dalla Sig.ra e l'operato del medico chirurgo e della struttura sanitaria, nonché di Parte_1
accertare, determinare e quantificare le lesioni subite;
7. che i CTU nominati accertavano la sussistenza della responsabilità professionale per negligenza da parte dei sanitari, da errore tecnico, con danno biologico dell'8%;
8. che la sig.ra al momento dell'operazione Pt_1
(11/05/2017) aveva un'età di circa 30 anni e, secondo le Tabelle del Danno Biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005, le spetta un risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 12.311,76 (danno biologico 8,0 %, età 30 anni), oltre ad € 4.103,51 (1/3 di Invalidità
Permanente biologica) per un totale di € 16.415,27, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione, nonché il danno patrimoniale € 2.500,00, quale costo
Pagina 3 dell'intervento chirurgico ripartivo;
€ 1.000,00 costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. ; € 4.187,24, quale somma liquidata al collegio peritale in fase di ATP, Persona_2
come da decreto di liquidazione, per un totale di € 24.102,51.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva: 1) Accertare in via sommaria l'inadempimento contrattuale in cui è la
in persona del legale rapp.te p.t. dr. C.F. e Controparte_1 Controparte_3
P.IVA , con sede in Caserta alla Via G. De Falco n° 24, cap. 81100, indirizzo pec P.IVA_1
e per l'effetto l'esistenza del diritto vantato della Sig.ra nei Email_1 Parte_1
confronti della resistente, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c. nei confronti della
in persona del legale rapp.te p.t, con condanna di parte Controparte_1
resistente, in favore di parte ricorrente, al pagamento dell'importo pari ad € 24.102,51 così composto: a) danno
non patrimoniale pari ad € 12.311,76 (danno biologico 8,0 %, età 30 anni), oltre ad € 4.103,51 (1/3 di
Invalidità Permanente biologica) per un totale di € 16.415,27, oltre interessi e rivalutazione dalla data del
sinistro all'effettiva liquidazione;
b) danno patrimoniale € 2.500,00, quale costo dell'intervento chirurgico
Persona_ ripartivo;
€ 1.000,00 costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. , coma da fattura
che si allega;
€ 4.187,24, quale somma liquidata al collegio peritale in fase di ATP, come da decreto di
liquidazione che si allega in uno al presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
liquidazione fino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare per l'effetto la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. dr. C.F. e P.IVA , con sede in Caserta
[...] Controparte_3 P.IVA_1
alla Via G. De Falco n° 24, cap. 81100, indirizzo pec al pagamento delle Email_1
spese processuali relative al presente procedimento come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente adducendo:
1. la carenza di CP_1
legittimazione passiva poiché il chirurgo che ha proceduto all'intervento è un libero professionista che non ha alcun rapporto di collaborazione e/o subordinazione con la
[...]
e che, sostanzialmente, ha preso in uso la sala operatoria di quest'ultima per tale CP_1
singolo intervento;
2. che la sig.ra ha sottoscritto, in data 11.05.2017, con il Parte_1
Dr. una scrittura privata relativa all'intervento sostenuto presso la struttura Persona_1
con la quale l'ha esonerata da responsabilità in ordine alla esecuzione Controparte_1
dell'intervento chirurgico, 3. di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del Dott. Per_1
Pagina 4 , medico chirurgico che ha eseguito l'operazione;
4. l'insussistenza della colpa medica e Per_1
del relativo concorso della atteso che non trattavasi di chirurghi del centro Controparte_1
Genesys;
5. che la CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva è errata e non rispettosa i principi giurisprudenziali e di legge in merito alle singole responsabilità della struttura e del medico operante che, pertanto, contesta;
6. che ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il Tribunale
Voglia disporre un differimento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo,
Dott. e della ed il mutamento del Persona_1 Parte_2
rito ex art. 702-ter cpc, vista la necessità di espletare altra attività istruttoria ed indagine tecnica.
Per quanto esposto la resistente concludeva: a) IN VIA PRELIMINARE disporre il mutamento del
rito ex art. 702- ter cpc per tutte le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, concedere i termini di cui all'art. 183,
VI comma, cpc per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
b) sempre, in via preliminare,
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per Controparte_4 Controparte_1
tutto quanto esposto nella narrativa che precede;
c) sempre, in via preliminare, autorizzare l'odierna resistente, ai
sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa del Dott. nato a [...] il [...], c. f. Persona_1
, residente in [...] e con studio in Caserta al Viale CodiceFiscale_1
delle Industrie, n. 36, nonché della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, con Sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021,
(P.IVA ), la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel P.IVA_2
rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
d) dichiarare la
insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità della per tutte Controparte_1 CP_1
le ragioni indicate nell'atto che precede e stante la manleva in favore della odierna resistente.; e) dichiarare non
dovuto alcun importo da parte di questa resistente alla parte attrice e comunque dichiarare la insussistenza di ogni
e qualsivoglia obbligazione solidale passiva della stessa in riferimento ai danni richiesti;
f) rigettare, pertanto, la
domanda della ricorrente sia in riferimento alla colpa medica, che in riferimento al quantum e nella denegata
ipotesi di suo accoglimento condannare i chiamati in causa dalla al totale pagamento di quanto dovesse CP_1
stabilire il Tribunale in favore della ricorrente, escludendo e manlevando la odierna resistente stessa;
g) rigettare
altresì la richiesta di parte ricorrente di emissione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c.
nei confronti della per tutto quanto esposto nella parte motiva che precede;
h) il tutto con vittoria di CP_1
spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Pagina 5 Con ordinanza del 05.06.2023, il Giudice rigettava la chiamata in causa del medico-chirurgo che aveva eseguito l'intervento sulla persona della ricorrente, Dr. , e autorizzava Persona_1
la chiamata in manleva della compagnia assicurativa Controparte_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio la adducendo:
1. la non Controparte_2
opponibilità delle risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. stante la mancata partecipazione alle operazioni peritali e la non opponibilità alla Compagnia delle risultanze della
C.T.U. quantomeno nell'ambito del rapporto di manleva dedotto in giudizio, per non avere l'Assicurato consentito all'Assicuratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
2.
la non applicabilità al caso di specie del procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. vista la necessità
di espletare una complessa attività istruttoria tesa a stabilire il riparto delle eventuali responsabilità, con conseguente graduazione delle colpe, tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda de quo;
3. che in relazione alla domanda di manleva, il rapporto assicurativo è fondato sulla polizza per la R.C. professionale n. 025/01044573, che ha avuto efficacia dal 12.03.2010 al
12.09.2021; 4. la prescrizione del diritto alla manleva ex art. 2952 c.c., tenuto conto che, a fronte di fatti accaduti nel mese di maggio dell'anno 2017 (intervento chirurgico eseguito in data
11.05.2017), il primo atto con il quale l'Assicurato ha portato a conoscenza della Compagnia la richiesta risarcitoria formulata nei suoi confronti dalla sig.ra è stato l'atto di chiamata in Pt_1
causa notificato, nell'ambito del presente giudizio, nel luglio del corrente anno 2023 e, dunque,
ben oltre i due anni dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per A.T.P.; 5. che il contratto assicurativo risulta, in ogni caso, non operativo alla luce della clausola speciale n. 260
(cfr. pagina 3 della polizza), a norma della quale la polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di conduttore di struttura sanitaria con esclusione di tutti i danni imputabili a responsabilità personale e professionale di medici e/o paramedici,
dipendenti o liberi professionisti, collaboratori occasionali o tirocinanti;
6. che l'attività
chirurgica è stata effettuata esclusivamente dal dott. , con esclusione di Persona_1
qualsivoglia responsabilità della struttura sanitaria contrattualizzata nella scrittura privata sottoscritta in data 11.05.2017 tra il medesimo professionista e la società resistente;
7. che la polizza azionata in giudizio prevede un massimale pari ad € 1.500.000,00 per sinistro e per persona;
8. che attesa la genericità delle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. espletata in sede di
Pagina 6 A.T.P. in punto di esatta individuazione dei soggetti che causarono alla paziente il danno iatrogeno riconosciuto nell'elaborato peritale, sarà necessario chiamare a chiarimenti l'Ausiliario
per stabilire se l'errore medico sia imputabile specificamente al solo operatore sanitario che eseguì l'intervento chirurgico del 11.05.2017 (ossia il dott. ) ovvero ad altro personale Per_1
medico e/o paramedico riconducibile alla clinica;
8. che si contesta, infatti, che i danni lamentati dalla ricorrente siano causalmente riconducibili alla condotta professionale posta in essere dal personale della società assicurata.
Ciò posto la terza chiamata chiedeva: 1) rigettare le avverse domande, principale e/o di manleva, perché
improponibili, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, previo
accertamento della graduazione delle colpe tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda di interesse, parametrare
l'eventuale esposizione debitoria della società al grado di Controparte_1
responsabilità specificamente imputabile al personale medico e/o paramedico di quest'ultima ed alle conseguenze
che ne sono derivate;
3) ridurre la pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente, perché sperequata in eccesso e non
provata; 4) ove, salvo gravame, dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, l'avversa domanda, con
conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della Controparte_1
e contestuale declaratoria dell'esistenza del diritto di quest'ultima alla manleva nei confronti della Compagnia,
condannare la entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo azionato in Controparte_2
giudizio; 5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è fondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica della responsabilità
professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
In tale ambito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che sussiste la legittimazione passiva dell'ente sanitario il quale risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare)
proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può
dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello
Pagina 7 stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si instaura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto, e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicurezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assistiti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n.
9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto,
ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio
2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità
la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953;
Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass.
21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
In applicazione dei suddetti principi di diritto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Pagina 8 avanzata dalla resistente va rigettata.
A diverse conclusioni non spinge del resto il riferito patto di esonero di cui ha riferito la resistente e con il quale la parte ricorrente avrebbe escluso ogni forma di responsabilità in capo alla struttuira sanitaria convenuta.
Invero non vi è chi non veda che il patto così formulato soggiace alla scure di illegittimità per violazione dell'art 33, comma 2 lettera a) del d.lgs 206 del 2005 che taccia presuntivamente come vessatorie tutte le clausole con cui il professionista, per l'appunto, escluda o limiti la propria responsabilità in caso di morte o danno alla persona del consumatore.
Ciò detto dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In
tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la
Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non
è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In
altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato
Pagina 9 comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato,
deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso
non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11:
“in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di
attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a
porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che
nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo
inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un.
11.1.2008, n. 577), ha portato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari"
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di
Pagina 10 problemi tecnici di particolare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà
essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa,
restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi,
nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità
causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In
ogni caso, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve escludersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista persona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua natura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimento, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d.
causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale,
tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili,
secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08). Le
Pagina 11 SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora,
attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III, 23.9.2004, n. 19133). E' necessario accertare, insomma, che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità,
ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha effettuato la puntuale ricostruzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate al medico operante, dott. , il quale si è avvalso Persona_1
della struttura e del personale dipendente della resistente, ed i profili di responsabilità
professionale a loro carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il danno patrimoniale e non subito dalla paziente.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, eseguito dal chirurgo, Dott. , operatore della Per_1 CP_1
di Caserta, per inidonea creazione della tasca sottomuscolare in corso di impianto di
[...]
Pagina 12 protesi mammaria.
La CTU svolta nel giudizio per ATP proposto dalla ricorrente, iscritto al N. 2413/2019 R.G.
dell'intestato Tribunale, ha dato conferma delle doglianze lamentate e dei profili di responsabilità
ravvisabili nella condotta del . CP_5
In particolare, nella relazione depositata, il collegio CTU composto dal dott. Persona_3
e dal dott. ha accertato un “errore tecnico” commesso dal medico riferendo: Persona_4
“Purtroppo si può ritenere, che in seguito al richiamato intervento chirurgico, pur se correttamente posizionata
sullo stesso piano, la protesi di sinistra abbia avuto una parziale rotazione per un ancoraggio non idoneo, che ha
determinato un risultato estetico meritevole di reintervento riparativo in quanto lo stato di asimmetria finale viene
enfatizzato dalla difforme costituzione del margine inferiore mammario sinistro rispetto al destro, nonché dalla
deviazione del complesso areolo-capezzolo che trova vettore verso l'esterno. Sussiste, quindi, responsabilità
professionale per negligenza da parte del sanitario che ebbe in cura la sig.ra , da errore tecnico. Parte_1
Infatti, nel caso de quo vi è la ragionevole probabilità (Cass. Civile, III Sezione Civile, n. 21619 del
16/10/2007), ancorchè percentualmente non quantificabile, che un corretto intervento chirurgico avrebbe potuto
modificare il decorso degli esiti attualmente residuati all'attrice. Nel caso specifico la responsabilità è di tipo
omissivo per mancanza della dovuta diligenza (equiparabile allo zelo del buon padre di famiglia) per un errore
inescusabile che non avrebbe commesso nessun chirurgo estetico di media preparazione. Alla luce di ciò, non
trovano applicazione i principi esimenti di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c..
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non risultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte resistente la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente.
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la responsabilità della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'intervento, nonché il nesso causale con l'evento.
Pagina 13 Sul danno e sulla quantificazione
In merito al danno esitato alla ricorrente i CTU hanno evidenziato la presenza dei seguenti esiti:
“ESITI DI PREGRESSA REMASTOPLASTICA ADDITTIVA, caratterizzati da: DIFFORME
COSTITUZIONE DEL MARGINE INFERIORE RISPETTO AL Persona_5
DESTRO, NONCHÉ DALLA DEVIAZIONE DEL COMPLESSO AREOLOCAPEZZOLO
DELLA MAMMELLA SINISTRA CHE TROVA VETTORE VERSO L'ESTERNO, i quali
per i loro caratteri precipui determinano una alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche
interessate. Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'intervento chirurgico (54 mesi circa), si può
affermare che tali postumi sono da considerarsi stabilizzati, e rappresentano postumi quantizzabili, alla luce dei
di usuale consultazione medico-legale “Guida alla Per_6 Per_7 Persona_8 CP_6
Controparte_ valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” 2015; CP_8 CP_9 CP_10
[... Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità Controparte_11 [...]
Guida alla valutazione medico-legale del danno CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
biologico e dell'invalidità permanente-Giuffrè CP_7 Controparte_17
– Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico-Giuffrè 2016, CP_7
nonché delle risultanze del Decreto 3 luglio 2003 - Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità) con una percentuale dell'8% (OTTO PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea totale e parziale, nel caso de quo è da ritenersi inesistente in quanto il
suo periodo e sovrapponibile a quello relativo al decorso operatorio vissuto dall'attrice. Inoltre, si sente il dovere di
chiarire che l'attrice ha riportato una sofferenza di grado leggero conseguente alle lesioni accertate e dalle
menomazioni che ne sono derivate che, a parte, inoltre, verrà riconosciuta come danno morale, il cui
apprezzamento non è di competenza medica e che verrà liquidato dal Giudice in via equitativa (pretium doloris o
transeunte turbamento dell'animo del soggetto leso - art. 2059 c.c.) 4)Trattasi di mero danno biologico in quanto
le lesioni non determinano alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attrice
(impiegata). 5)Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico (54 mesi circa), si può
affermare che tali postumi residuati all'attrice sono da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento,
se non mediante protesi, terapie o interventi. 6)C'è da rilevare, inoltre, che l'attrice per le lesioni patite, non avrà
ulteriori spese ed oneri nel futuro, se non per risottoporsi a trattamento chirurgico riparativo. Nel caso specifico il
Pagina 14 costo del suddetto intervento chirurgico riparativo necessario per il trattamento del dismorfismo mammario che, in
accordo con i correnti tariffari emessi dalla in materia di protesi mammarie, possono essere valutate in CP_18
complessivi € 2.000,00-2.500,00 (Duemila-duemilacinquecento/00 euro). Però il danno biologico presunto in
caso di intervento chirurgico risolutivo è prossimo ad una percentuale pari allo 0% (ZERO)”.
In relazione alla pretesa risarcitoria di tutti i pregiudizi non patrimoniali – biologico, morale ed esistenziale – patiti dalla paziente, si rileva che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Al riguardo è il caso di richiamare l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con le pronunce di AN RT (S.U. 11.11.08 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e certamente mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile soltanto quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica secondo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica, del patema d'animo), nonché
dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale. Il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va dunque ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi
Pagina 15 diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché tale evento configuri (come nella specie) un illecito penale (nel caso in esame, il reato di lesioni colpose gravissime) (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fattorisulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa,
il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
Le sofferenze di carattere morale-soggettivo (dolore intimo, turbamento dell'animo, sofferenza morale) non coincidenti col dolore fisico su base organica, e gli aspetti più propriamente dinamico – relazionali del danno alla salute (conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già
considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico e presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente risultante dall'applicazione del bareme (vds.
da ultimo Cass. 5243/2014).
Da tempo, peraltro, la medicina legale considera la menomazione fisica sotto due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé considerata, e quello dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attività
extralavorative, familiari e sociali dell'individuo.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il
Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta in base alle tabelle,
operando perciò non sulla percentuale di invalidità bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione ma soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
Pagina 16 tempestivamente allegate, che rendano il danno concreto più grave con riferimento agli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14).
Ciò detto in punto di an, va precisato che per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) questo Tribunale aderisce ai criteri espressi dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una 'vocazione' nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402
del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei su richiamati principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, infatti, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, sul presupposto che essa costituisca pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque
accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di
Pagina 17 quest'ultimo. E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice,
se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
Alla stregua delle previsioni recate dalla citata tabella (anno 2024), tenuto conto dell'età del soggetto all'epoca dell'accertamento della produzione del danno (30 alla data dell'intervento
11.05.2017) il danno non patrimoniale subito da va risarcito nella misura di Parte_1
complessivi € 14.323,18 per IP (ivi compresa la componente correlata alla sofferenza soggettiva da ritenersi provata in via presuntiva alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'elaborato peritale).
Si ritiene di non poter ulteriormente personalizzare detto importo tenuto conto di insuperabili lacune deduttive nonché dell'integrale riconoscimento della componente correlata al pregiudizio soggettivo di ordine emotivo derivante dalla non particolare gravità dei postumi.
A titolo di danno patrimoniale, conformemente alle indicazioni dei CTU e alla documentazione probatoria in atti, va risarcito il costo dell'intervento chirurgico riparativo, quantificato in €
2.500,00, il costo della relazione medico-legale di parte a firma del Dr. per € Persona_2
1.000,00, le spese liquidate al Collegio peritale nel giudizio di ATP, pari ad € 4.187,24, per un totale di € 7.687,24.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento delle somme sopra indicate nonché al pagamento degli interessi compensativi i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della
Pagina 18 natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno,
secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c.,
dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Infine, non può essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti della terza chiamata per essere intervenuta la prescrizione del diritto di Controparte_2
garanzia e manleva, ai sensi dell'art. 2952, co.2, c.c.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che la richiesta risarcitoria formulata dalla sig.ra nei confronti della resistente risale al 26.07.2018, mentre il Pt_1 Controparte_1
primo atto con il quale l'Assicurata ha portato a conoscenza della Compagnia il sinistro è stato l'atto di chiamata in causa notificato in data 04.07.2023 e, quindi, ben oltre i due anni previsti dalla suddetta normativa. Nulla avendo controdedotto parte resistente a fronte di tale eccezione,
non può che ritenersi prescritta la domanda di manleva e la sussistenza di giusti motivi per compensare tra queste parti le spese di lite.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra parte ricorrente e resistente, queste seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014,
tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento contrattuale della resistente e condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 14.323,18 per il Parte_1
danno non patrimoniale ed € 7.687,24 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come specificati in motivazione;
- Dichiara prescritta la domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti della terza chiamata con compensazione delle spese di lite tra le suddette parti;
Controparte_2
Pagina 19 - Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, al pagamento di € 1.145,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di ATP pari ad € 4.187,24.
ANta Maria Capua Vetere, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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