Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sovicille, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Futuro Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
con il ricorso originariamente proposto:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille n. -OMISSIS-1, avente ad oggetto “ Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, Loc. -OMISSIS- ”, con la quale è stato disposto, anche nei confronti della Società ricorrente, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza con avvertimento che in difetto l'area oggetto delle contestate opere sarebbe stata acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 196 comma 3 della Legge regionale n. 64/2015; nonché degli atti tutti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi o conseguenziali;
con i motivi aggiunti depositati in data 14 dicembre 2021:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Proroga dei termini dell'ordinanza -OMISSIS-relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. -OMISSIS- ”; nonché degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sovicille;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa CI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, integrato dai motivi aggiunti depositati nel fascicolo di causa in data 14 dicembre 2021, la società -OMISSIS- S.r.l. impugnava i provvedimenti rispettivamente emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili
Si costituiva in giudizio il Comune di Sovicille, resistendo al ricorso.
La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 9 settembre 2021, veniva respinta con ordinanza della Sezione n. 544/2021.
Con la memoria del 21 gennaio 2026 la parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo la stessa eseguito le ordinanze comunali impugnate, relativamente ai terreni di sua proprietà.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, attesa l’affermazione di parte ricorrente, prende atto che è cessata la materia del contendere e, per conseguenza, ritiene di definire il giudizio con sentenza ex art. 34 comma 5 c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la complessità della vicenda che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PA | AN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.