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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12474 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 3/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33766/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MANCUSO BARTOLO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. CP_1
OS IM
RESISTENTE
OGGETTO: procedure selettive e dichiarazioni sostitutive di certificazioni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 19.9.2024, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- disapplicarsi e/o accertarsi l'illegittimità/nullità/inefficacia della clausola contenuta nel sesto capoverso della premessa dell'annuncio di selezione per operatori di esercizio del 3.10.2022 o di altra clausola avente lo stesso contenuto o significato e/o del provvedimento di esclusione dalla procedura del 24.6.2024;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di essere riammesso all'interno della procedura di selezione per operatori di esercizio del 3.10.2022 inserendolo nella graduatoria finale o, comunque, compiendo qualsiasi atto necessario a tal fine;
1 - ordinarsi ad di proseguire ulteriormente la procedura di CP_1 selezione per operatori di esercizio del 3.10.2022 completandola e/o inserendolo nella graduatoria finale o, comunque, compiendo qualsiasi atto necessario a tal fine. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- in data 3.10.2022, adottava un annuncio di selezione CP_1 per “operatori di esercizio (autisti)”;
- al sesto capoverso della premessa, si afferma che “ si CP_1 riserva – a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi fase dell'iter selettivo – la facoltà di verificare atti e fatti anche risultanti da sentenze passate in giudicato o da procedimenti ancora non definitivi (quindi riscontrabili dai certificati quali casellario giudiziario e/o carichi pendenti) che possono considerarsi pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro in considerazione della figura professionale che si andrà a rivestire, delle competenze/attitudini richieste per la copertura del ruolo, dell'interesse pubblico e collettivo perseguito dell'azienda ed alla tutela dell'utenza”;
- gli artt. 2 e 3 prevedono i requisiti minimi, tra cui “patente D e CQC”, ed i requisiti preferenziali, tra cui la “Esperienza almeno biennale come conducente in Società di TPL o nel settore Gran Turismo”;
- all'art. 5 sono indicate le fasi della selezione, la “FASE 1 – SCREENING CANDIDATURE: valutazione delle domande con accertamento del possesso dei requisiti minimi di ammissione richiesti”, la “FASE 2 -TEST PSICOATTITUDINALE: i candidati risultati idonei allo screening sosterranno un test psicoattitudinale somministrato da psicologi iscritti all'albo” e la “FASE 3 – RACCOLTA DOCUMENTALE E COLLOQUIO: i primi 350 candidati in graduatoria di merito relativa alla FASE 2 – PROVA 'TEST PSICOATTITUDINALE' saranno chiamati a sostenere un COLLOQUIO svolto da Controparte_2 iscritti all'Ordine professionale degli Psicologi”;
[...]
- sulla base della graduatoria finale di merito, i candidati vengono convocati per una prova di guida;
- egli è già un autista del trasporto pubblico, “prestando sevizio prima presso la società Mauritius autotrasporti dal maggio 2010 e dal 1/8/24 alle dipendenze di Roma TPL scarl”;
- ha, dunque, partecipato alla procedura selettiva suddetta svolgendo tutti i passaggi necessari alla conclusione della procedura;
2 - con provvedimenti del 24.6.2024, acquisita la CP_1 certificazione relativa alla documentazione del casellario giudiziario, gli ha comunicato che “non proseguirà ulteriormente l'iter selettivo avviato nei suoi confronti”;
- aveva trasmesso ad l'ordinanza in tema di riabilitazione CP_1
n. 1829/99 del 30.4.1999 relativa a “delle piccole condanne di oltre 40 anni fa, che nessuna influenza hanno con il suo lavoro”;
- la riabilitazione riguardava una sentenza del Tribunale di Roma del 14.10.1985 “per il reato di furto commesso il 20.10.1982 e punito con 15 giorni di reclusione e 50.000 lire di multa”, il “Decreto GIP Pretura di Roma del 10.11.90 (esecutivo 31.1.91) per aver emesso un assegno scoperto il 30.10.89, punito con L. 150.000; reato contravvenzionale”, il “Decreto GIP pretura di Roma del 13/6/91 (esecutivo il 13.12.91) per aver emesso un assegno senza provvista in data 11.11.89, punito con L. 1.500.000; reato contravvenzionale”;
- ai sensi dell'art. 178 c.p.c., “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”;
- la riabilitazione non è avvenuta in maniera automatica ma il Tribunale ha considerato l'avvenuta espiazione della pena principale e la buona condotta dimostrata per un certo lasso di tempo;
- in riscontro ad apposita istanza di accesso agli atti, ha CP_1 richiamato il sesto capoverso della premessa dell'annuncio della selezione;
- nel frattempo, “sta continuando la selezione e al CP_1 momento i candidati hanno svolto e superato la prova di guida, ha assunto i lavoratori che hanno partecipato alla selezione ed è stata pubblicata la relativa graduatoria che in via cautelare si impugna”. Ciò esposto, considerato che si è limitata a verificare che CP_1 dal casellario giudiziale risultassero a carico del ricorrente delle condanne penali senz'alcun ulteriore approfondimento, senza considerare l'irrisorietà delle condotte, l'antichità delle stesse, l'intervenuta riabilitazione e la irreprensibilità della condotta tenuta successivamente dal sig. e Pt_1 senza valutare l'incidenza dei fatti commessi sul lavoro che in realtà egli già svolge per una società in appalto con che la società non CP_1 ha motivato in ordine alla incompatibilità delle condotte accertate penalmente con la professione ai autista contravvenendo così al dovere di trasparenza, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate.
3 Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società si è CP_1 costituita in giudizio resistendo alla domanda facendo rilevare:
- in concomitanza con la procedura di selezione indetta in data 3.10.2022 per la ricerca di operatori di esercizio (autisti), una volta che il sig. completava l'iter selettivo, risultando idoneo Pt_1 all'ultimo step che prevedeva la visita medica preassuntiva di idoneità alla mansione, come previsto dal D.M 88/99, su propria richiesta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha rilasciato il certificato del Casellario Giudiziale relativo al ricorrente dal quale emergevano i “seguenti reati: 1° reato furto continuato in concorso ex artt. 81,110, 624 c.p. commesso in data 20.10.1982, 2° reato: emissione di assegni a vuoto – recidiva ex art. 99 co. 1 c.p. e il 3° reato: emissione di assegno senza provvista ex art. 2 L. n. 386/1990”;
- dal suddetto certificato “emergeva altresì la riabilitazione del 1999. Tuttavia, in merito all'autocertificazione presentata…, soltanto per il 1° reato commesso il ricorrente godeva del beneficio della non menzione, mentre per il 2° e 3° reato (reati depenalizzati) il sig.
avrebbe dovuto fornire esplicita dichiarazione nel modello Pt_1 compilato ai sensi del DPR 445/2000, in quanto privi di tale beneficio”;
- dunque, essa è venuta a conoscenza di una “posizione di fatto difforme rispetto a quella autocertificata in sede di candidatura” e in conseguenza di ciò ha escluso il candidato dalla selezione. Ciò rilevato e considerato:
- che prima dell'assunzione in servizio i candidati alla selezione di cui si tratta, ai sensi dell'art. 9 dell'annuncio della selezione, avrebbero dovuto presentare ad i documenti necessari a CP_1 dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati durante lo svolgimento dell'iter selettivo, inclusa l'autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 della “assenza di condanne penali passate in giudicato e/o di procedimenti penali pendenti”;
- che qualora si accertasse dal relativo controllo la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso, sempre secondo la previsione dell'art. 9 del medesimo annuncio, sarà escluso dalla selezione “anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000”;
- che “quale gestore di un pubblico servizio di grande CP_1 rilevanza sociale come il trasporto pubblico locale, soggiace alla
4 normativa precostituzionale di cui al R.D. 148/1931 che all'art. 10 del relativo Regolamento prevede che per l'ammissione in servizio (in prova) è necessario '3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;' nonché 'il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario' che, a seguito del DPR 445/2000 può essere sostituito da autocertificazione”;
- che “la peculiarità delle attività svolte dall' come afferenti al Pt_2 servizio pubblico di trasporto, impongono di ricorrere ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.P.R. 313/2002 alla consultazione, tra l'altro, del Casellario giudiziale, consentito alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi, 'ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica (…)”;
- che il sig. , nel modello di autocertificazione ex D.P.R. Pt_1
445/2000, avrebbe dovuto menzionare “non già il primo reato”, beneficiando in rapporto a questo del beneficio della non menzione,
“quanto il secondo ed il terzo” ma ciò non ha fatto;
- che l'autocertificazione rilasciata dal ricorrente, pertanto, “riportava dichiarazioni false e non corrispondenti al vero”;
- che la condotta omissiva posta in essere “contrasta fortemente con i principi comportamentali che esige e richiede sia ai candidati CP_1 sia al personale dipendente, connessi ai valori e all'etica propria dei principi che governano il rapporto di lavoro nel pubblico servizio e adottati con il Codice Etico (…), incidendo ab origine sul rapporto fiduciario con la società medesima”;
- che desta stupore l'affermazione secondo cui “avrebbe dovuto CP_1 dettagliare con provvedimento ragionevole le condotte accertate penalmente” quando è il medesimo ricorrente ad averle nascoste all'Azienda convenuta;
- che non ha rilievo la deduzione volta a rappresentare che il ricorrente già svolge attività di autista per una società in appalto con
“senza che la committente abbia nulla da ridire” atteso che la CP_1 committente “non ha alcuna contezza del personale dell'appaltatrice se non per i fini propri dell'affidamento ad evidenza pubblica (ad es. fini previdenziali e contributivi)”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
5 Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente si duole di essere stato escluso dalla procedura selettiva indetta da in data 3.10.2022 per la ricerca CP_1 di “OPERATORI DI ESERCIZIO (Autisti)” dopo che aveva superato tutte le prove previste e “attendeva solo l'assunzione” sulla base di un'applicazione automatica della clausola del bando che riserva all'insindacabile giudizio dell'Azienda l'esercizio della facoltà di “verificare atti e fatti anche risultanti da sentenze passate in giudicato o da procedimenti ancora non definitivi (quindi riscontrabili dai certificati quali casellario giudiziario e/o carichi pendenti)” i quali possano considerarsi pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro. Più esattamente, rispetto al provvedimento di esclusione del 26.4.2024 in all. 3 al relativo fasc., lamenta il ricorrente che l'Azienda:
- si sia limitata al riscontro formale della presenza di condanne penali a proprio carico risalenti a circa “40 anni fa”, la prima per un lieve delitto e le altre due per reati contravvenzionali;
- non abbia tenuto nel debito conto l'ordinanza con la quale, in data 30.4.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso la riabilitazione in riferimento alle predette condanne e gli effetti di tale ordinanza, come specificati nell'art. 178 c.p., ovvero l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna;
- non abbia effettuato alcun approfondimento e non abbia motivato il provvedimento di esclusione in relazione all'incidenza sostanziale delle condotte accertate in sede penale sulle mansioni che egli sarebbe stato chiamato a svolgere e che, di fatto, già svolge da anni alle dipendenze di “società in appalto con ”. CP_1
1. Ciò premesso, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine al valore delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 e alla loro incidenza nell'ambito di una procedura concorsuale. In particolare, sarà necessario verificare le conseguenze previste dall'art. 75 d.P.R. cit. ove, a seguito dei controlli,
“anche a campione”, effettuati ai sensi dell'art. 71 stesso Decreto,
“emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione” (art. 75, comma 1). Com'è noto, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, l'interessato può comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti indicati nel comma 1, lettere da a) a ee), mediante produzione all'amministrazione di una dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni. Dichiarazioni delle quali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto, l'amministrazione procedente è tenuta a verificare la veridicità, eseguendo gli opportuni controlli,
6 “anche a campione”. Qualora dall'espletamento dei controlli emergesse la “non veridicità del contenuto” della dichiarazione resa, l'art. 75, comma 1, d.P.R. cit. dispone la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. La norma in oggetto prevede pertanto un effetto caducatorio automatico
– non “una sanzione di carattere afflittivo”, come precisa Cass. 18719/2016 – conseguente al mero accertamento della non veridicità della dichiarazione, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale in capo alla Amministrazione. Si deve, tuttavia, rilevare che la norma dispone la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti laddove questi siano stati accordati 'sulla base' della dichiarazione non veritiera;
deve cioè sussistere un rapporto di derivazione causale tra i benefici conseguiti e la dichiarazione resa. La ratio della norma in esame non è, dunque, quella di perseguire indiscriminatamente qualsiasi falsità ma soltanto quelle falsità che cadano su elementi essenziali per il conseguimento del beneficio. Del resto, la Corte di legittimità, nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva determini la decadenza di cui all'art. 75 d.P.R. 445/2000, ha precisato che ciò costituisce “mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso”, intendendosi con ciò i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate a comprovare (in questi termini, Cass. 18719/2016 prima cit.). In termini analoghi si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la disciplina dettata dall'art. 75 d.P.R. 445/2000 è volta a “sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio” (sent. 5192/2015). Particolarmente interessante ai fini della decisione è il seguente passaggio della motivazione di Cass. 18699/2019:
“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione
7 possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”. In tema di falsità documentali riscontrate al momento dell'accesso al pubblico impiego, rilevano, infatti, principalmente, le seguenti norme:
- l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. 3/1957 che prevede la decadenza dall'impiego, tra gli altri casi, “quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”;
- il già visto art. 75 d.P.R. 445/2000, comma 1, ai sensi del quale, ferme restando le eventuali responsabilità penali, “qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- l'art. 55quater del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 150/2009, che, al comma 1, lett. d), commina il licenziamento disciplinare nell'ipotesi di “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. Sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali che si è avuto cura di illustrare, vanno tenute distinte le situazioni nelle quali la falsità sia decisiva ai fini dell'assunzione poiché la legge o il bando, secondo i casi, pongono il requisito oggetto di dichiarazione sostitutiva quale elemento indefettibile per l'accesso all'impiego e le situazioni nelle quali, al contrario, la falsità non sia decisiva per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Solo nelle prime, l'automatica decadenza che opera di diritto per effetto della sola riscontrata assenza del requisito richiesto integra una causa di nullità del contratto di lavoro che sia stato stipulato. Nelle seconde, invece, mancando un nesso causale tra la falsità e l'accesso al posto di lavoro, potrà aversi soltanto risoluzione del rapporto di lavoro instaurato previo espletamento, tuttavia, di apposito procedimento disciplinare e valutazione dell'effettiva gravità della condotta e della buona fede del lavoratore, in ossequio al principio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto all'infrazione commessa (art. 2106 c.c.).
8 2. Nel caso che ci occupa si discute della esclusione del candidato risultato idoneo all'esito della selezione in ossequio alla clausola del relativo annuncio, costituente lex specialis della procedura (all. 1 al fasc. ricorrente), che così recita:
“ si riserva – a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi CP_1 fase dell'iter selettivo – la facoltà di verificare atti e fatti anche risultanti da sentenze passate in giudicato o da procedimenti ancora non definitivi (quindi riscontrabili dai certificati quali casellario giudiziario e/o carichi pendenti) che possono considerarsi pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro inconsiderazione della figura professionale che si andrà a rivestire, delle competenze/attitudini richieste per la copertura del ruolo, dell'interesse pubblico e collettivo perseguito dell'azienda ed alla tutela dell'utenza”. Anche in questa fase, preliminare rispetto alla stipula del contratto di lavoro, si ritiene che valga il criterio della rilevanza della dichiarazione non veritiera resa dall'aspirante. Ora, in base all'art. 5 dell'annuncio della selezione, la procedura avviene attraverso diverse fasi di valutazione e – si legge nell'articolo – “ciascuna fase dovrà essere positivamente superata per consentire l'accesso alla successiva”. Le fasi sono:
- la “FASE 1 – SCREENING CANDIDATURE: valutazione delle domande con accertamento del possesso dei requisiti minimi di ammissione richiesti”;
- la “FASE 2 – TEST PSICOATTITUDINALE: i candidati risultati idonei allo screening sosterranno un test psicoattitudinale somministrato da psicologi iscritti all'albo”;
- la “FASE 3 – RACCOLTA DOCUMENTALE E COLLOQUIO: i primi 350 candidati in graduatoria di merito relativa alla FASE 2 – PROVA
“TEST PSICOATTITUDINALE” saranno chiamati a sostenere un COLLOQUIO svolto da Controparte_2 iscritti all'Ordine professionale degli Psicologi”.
[...]
È, poi, previsto che “I candidati, prima dello svolgimento del
, dovranno presentare… – previa esibizione di documento Parte_3 di riconoscimento in corso di validità – la documentazione necessaria ad attestare i requisiti minimi e preferenziali”. Essi, in particolare, dovranno presentarsi nel giorno, luogo e orari indicati, muniti, fra l'altro, di “modello di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in originale e debitamente sottoscritto) attestante il possesso dei requisiti minimi e preferenziali”, di “patente di guida
9 categoria D in corso di validità (in originale ed in copia)” e “CQC Persone in corso di validità (in originale ed in copia)” e sono espressamente avvertiti che “La mancata presentazione della documentazione indicata ai precedenti punti… comporterà l'esclusione definitiva dalla selezione”. Sarà formata, dunque, la “GRADUATORIA FINALE DI MERITO – stilata sommando il punteggio ottenuto al test psicoattitudinale dai candidati risultati idonei al colloquio ai punteggi relativi agli eventuali requisiti preferenziali –” la quale “rimarrà valida per 2 anni a partire dalla data della sua pubblicazione;
in relazione delle esigenze di servizio potrà essere utilizzata per sopperire a successive carenze/esigenze di
[...]
fermo restando il mantenimento dei requisiti di partecipazione CP_1 previsti dal presente annuncio;
…” (art. 5). Una volta formata la graduatoria finale di merito, “Sulla base dell'ordine della graduatoria finale di merito, i candidati verranno convocati a sostenere una PROVA DI GUIDA, che si svolgerà in un circuito appositamente predisposto… La prova di guida determinerà un esito di idoneità/inidoneità” (art. 7). I candidati presenti nella graduatoria finale di merito e risultati idonei alla prova di guida “saranno convocati alla , da CP_3 [...]
secondo le proprie insindacabili esigenze di servizio”, come CP_1 previsto dall'art. 8 che aggiunge:
“Il superamento della visita di idoneità alla mansione non costituirà di per sé titolo per l'assunzione in servizio, la quale resterà inoltre e comunque subordinata alle insindacabili esigenze organizzative e produttive mentre la “non idoneità fisica alla mansione CP_1 comporterà la definitiva esclusione dalla graduatoria”. Ai sensi dell'art. 9, infine, “Prima dell'assunzione in servizio i candidati dovranno presentare ad i documenti necessari a CP_1 dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati durante lo svolgimento dell'iter selettivo. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”. Così riassunte le principali disposizioni che regolano la procedura, chiarisce che il motivo per il quale è stata comunicata al CP_1 sig. la decisione “di non proseguire ulteriormente nell'iter Pt_1 selettivo avviato nei suoi confronti” è la falsa autocertificazione di non aver riportato condanne penali (vd. il modello ex D.P.R. 445/2000 sottoscritto e recante la data del 17.4.2023 in all. 3 al fasc. resistente)
10 laddove, dal certificato del Casellario giudiziale acquisito dall'Azienda (all. 8 al medesimo fasc.), risultano, a carico del sig. , i seguenti Pt_1 provvedimenti:
- in data “28/11/1984 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA IRREVOCABILE IL 14/10/1985” per il delitto di furto continuato in concorso, con pena della “RECLUSIONE GIORNI 15, MULTA LIRE 50.000 (PARI A EURO 25,82)”, l'unico per il quale era previsto il beneficio della “NON MENZIONE (ART. 175 C.P.)”;
- in data “10/11/1990 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI ROMA ESECUTIVO IL 31/01/1991” per il reato di emissione di assegni a vuoto, “REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30- 12-1999 N. 507)”, con pena della “MULTA LIRE 150.000 (PARI A EURO 77,47)”;
- in data “13/06/1991 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI ROMA ESECUTIVO IL 13/12/1991” per il reato di emissione di assegno senza provvista, “REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)”, con pena della “MULTA LIRE 1.500.000 (PARI A EURO 774,69)”. Dal certificato risulta – è vero – anche l'ordinanza con la quale, in data 30.4.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al sig.
, in relazione alle predette condanne, la riabilitazione la quale, ai Pt_1 sensi dell'art. 178 c.p., “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”. Tuttavia, ciò che si imputa al sig. è l'aver omesso di riportare nel Pt_1 modello di autocertificazione esattamente quanto risultava dal certificato, ovvero le condanne di cui ai decreti penali del 1990 e del 1991, non certamente la prima condanna per la quale era stato concesso il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. che, com'è noto, ha la funzione di limitare gli effetti negativi della condanna al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato nella vita sociale e nel mondo del lavoro, prevenendo forme di discriminazione o pregiudizio nei suoi confronti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 225/1975, aveva chiarito che “l'istituzione della iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale… risponde ad esigenze di documentazione di rilevante pubblico interesse” ed è qualificato come
“un effetto non penale della precedente condanna”. Alla luce di quanto sopra, appare incensurabile il comportamento dell'Azienda che, in ossequio alle previsioni del bando, ha effettuato il controllo su quanto autocertificato dal candidato (vd. anche l'art. 39, comma 1, del d.P.R. 313/2002, sulle modalità di consultazione del
11 casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica), e valutata come ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro l'omessa informazione sulle condanne penali riportate nel certificato di cui s'è detto. Tale condotta – si legge nella memoria difensiva – collide “con i principi comportamentali che esige e richiede sia ai candidati sia al CP_1 personale dipendente, connessi ai valori e all'etica propria dei principi che governano il rapporto di lavoro nel pubblico servizio e adottati con il Codice Etico (…), incidendo ab origine sul rapporto fiduciario con la società medesima”. Tra i valori di riferimento di cui al Codice Etico approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 23-05-2022 figura la “Trasparenza” che “Implica l'impegno di tutti a fornire le dovute informazioni, all'interno della Società, in modo chiaro, veritiero e completo, dietro verifica dei requisiti dell'informazione stessa…” (punto n. 5 del Codice in all. 12 al fasc. resistente). Si condividono, infine, i rilievi della parte convenuta, intanto sulla singolarità dell'affermazione per cui avrebbe dovuto CP_1
“dettagliare con provvedimento ragionevole le condotte accertate penalmente (e anche forse un tempo in cui le stesse hanno valenza e dare rilievo alla riabilitazione) ritenute incompatibili con la professione di autista” (così, a pg. 6 dell'atto introduttivo) avendole il ricorrente taciute nonostante la consapevolezza che aveva o avrebbe dovuto avere delle conseguenze della propria condotta;
si ricordi che, ai sensi dell'art. 9 dell'annuncio di selezione, nell'ipotesi di accertata falsità del contenuto delle dichiarazioni oltreché dei documenti prodotti dall'interessato, “lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo,…”. Riguardo, poi, al fatto che il sig. “già svolge mansioni di autista… Pt_1 per una società in appalto con , senza che la committente abbia CP_1 nulla da ridire” (così, sempre a pg. 6 del ricorso), ha CP_1 opportunamente sottolineato che “non ha alcuna contezza del personale dell'appaltatrice se non per i fini propri dell'affidamento ad evidenza pubblica (ad es. fini previdenziali e contributivi)”; peraltro, non potrebbe escludersi che , al fine di conseguire l'assunzione, abbia taciuto Pt_1 anche alla propria datrice di lavoro le risultanze del casellario giudiziale.
12 La circostanza rappresentata non implica, in altri termini, alcuna incongruenza nell'agire dell' . Pt_2
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Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 3/12/2025
IL GIUDICE
NI AN
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