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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3017/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato il [...] a [...] ed ivi residente, di stato Parte_1
libero e senza figli, che intende adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, Controparte_1
è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
pagina 1 di 3 In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (74) e della differenza di età con l'adottando (30).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale adottante e adottante hanno Parte_1 Controparte_1
manifestato il consenso all'adozione.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto all'udienza madre biologica dell'adottanda, ha dichiarato il suo Controparte_2
assenso all'adozione. Il padre dell'adottanda, è deceduto nel 1982, quando la figlia Persona_1
aveva due anni.
Risulta dalle dichiarazioni in udienza che conosce da quando questa era Parte_1 Controparte_1 bambina, ed il primo conviveva con la madre di , Inoltre ha CP_1 Controparte_2 Controparte_1 continuato a vivere con , per circa 15 anni, anche dopo la cessazione della convivenza di Parte_1 quest'ultimo con . Controparte_2
Sussiste dunque l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto instaurato con . Parte_1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Controparte_1 Pt_1
ad ogni conseguente effetto.
[...]
In udienza adottante ed adottando hanno chiesto concordemente di aggiungere anziché di anteporre il cognome a quello richiesta che può essere accolta (v. Corte Costituzionale n. 135 del Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 4/7/2023).
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di , nato Controparte_1 Parte_1
a Carpi il 20/08/1950, ad ogni conseguente effetto;
II – dichiara che aggiunge posponendolo il cognome al proprio;
Controparte_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3017/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato il [...] a [...] ed ivi residente, di stato Parte_1
libero e senza figli, che intende adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, Controparte_1
è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
pagina 1 di 3 In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (74) e della differenza di età con l'adottando (30).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale adottante e adottante hanno Parte_1 Controparte_1
manifestato il consenso all'adozione.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto all'udienza madre biologica dell'adottanda, ha dichiarato il suo Controparte_2
assenso all'adozione. Il padre dell'adottanda, è deceduto nel 1982, quando la figlia Persona_1
aveva due anni.
Risulta dalle dichiarazioni in udienza che conosce da quando questa era Parte_1 Controparte_1 bambina, ed il primo conviveva con la madre di , Inoltre ha CP_1 Controparte_2 Controparte_1 continuato a vivere con , per circa 15 anni, anche dopo la cessazione della convivenza di Parte_1 quest'ultimo con . Controparte_2
Sussiste dunque l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto instaurato con . Parte_1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Controparte_1 Pt_1
ad ogni conseguente effetto.
[...]
In udienza adottante ed adottando hanno chiesto concordemente di aggiungere anziché di anteporre il cognome a quello richiesta che può essere accolta (v. Corte Costituzionale n. 135 del Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 4/7/2023).
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di , nato Controparte_1 Parte_1
a Carpi il 20/08/1950, ad ogni conseguente effetto;
II – dichiara che aggiunge posponendolo il cognome al proprio;
Controparte_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
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