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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2508/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Marino, presso il cui studio elettivamente Parte_1
domicilia, in Portici (NA), alla Via F. De Gregorio n. 10, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 31, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 220/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.11.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 220/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano d'Arco, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
CP_ gestione dei sinistri a carico del “ di Garanzia per le Vittime Strada” (nel prosieguo, per CP_2
semplicità, o , al risarcimento delle lesioni dallo stesso patite in conseguenza del CP_1 CP_2
sinistro verificatosi in data 10.10.2015, alle ore 14:20 circa, alla Via Gandhi, in Pomigliano d'Arco (NA), allorquando l'appellante veniva investito da un'autovettura, rimasta non identificata, mentre attraversava suddetta strada sulle strisce pedonali.
Lo SP, in particolare, si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, che disattendeva finanche la richiesta di nomina C.T.U. medico-legale; conseguentemente, ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di condanna della compagnia appellata al risarcimento integrale delle lesioni subite, da quantificarsi a mezzo di
C.T.U., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed ammessa la Consulenza Tecnica d'Ufficio, veniva autorizzata la ricostruzione del fascicolo della compagnia appellata, consegnata al C.T.U. in sede di operazioni peritali e non restituita;
la causa, quindi, all'udienza del 25.11.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 15.01.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 12.5.2020 ed iscrizione a ruolo in data 13.5.2020; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
3 Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso.
In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della
“normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n.
5892/2016).
In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
4 Premesso ciò, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal Giudice di Pace che, valutati tutti gli elementi di causa posti alla sua cognizione, ha ritenuto sussistessero forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non ha rinvenuto in atti adeguata prova.
Più nello specifico, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado, all'udienza del 07.6.2017, emerge non solo una evidente vaghezza nella deposizione dell'unica teste indotta dall'attore,
[...]
ma altresì la sussistenza di contraddizioni rispetto agli ulteriori elementi istruttori acquisiti Tes_1
nel corso del procedimento, che minano la stessa attendibilità della teste escussa.
Quest'ultima, infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, in merito alle modalità della caduta dell'istante, dichiarava, in maniera eccessivamente generica, che “un uomo iniziava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali … in quel mentre è arrivata … una vettura tipo Fiat Punto di colore chiaro che solo all'ultimo momento ha evitato l'impatto pieno con il pedone urtandolo però con la parte laterale destra, il pedone è stato sbalzato al suolo ed ha impattato con la parte destra del corpo e con il volto a terra ivi rotolandosi… Preciso che il pedone venne urtato alla parte laterale sinistra del corpo dalla parte anteriore laterale destra della vettura e, per l'effetto, è caduto pesantemente sulla sua parte destra ed è rotolato a terra”.
La teste, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli in merito all'impatto, non avendo nemmeno riferito l'esatto punto del corpo ove il pedone veniva attinto dalla vettura.
Indubbiamente, poi, rappresenta quanto meno singolare il fatto che un impatto definito non “pieno” dalla teste, dal momento che il conducente dell'auto investitrice “all'ultimo momento ha evitato l'impatto pieno con il pedone urtandolo però con la parte laterale destra” (cfr. deposizione testimoniale), abbia potuto determinare una caduta tanto rovinosa da provocare il “rotolamento” dello SP a terra.
Peraltro, tali dettagli sembrano del tutto in contrasto con quanto esposto in citazione dallo stesso attore, che non faceva alcuna menzione della manovra volta ad evitare l'impatto “pieno”, messa in atto dal conducente dell'auto pirata, né riferiva del rotolamento una volta caduto a terra: cfr. atto di citazione, ove si legge – diversamente da quanto riferito dalla teste – che “mentre l'istante si appropinquava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era urtato e fatto rovinare al suolo da un'autovettura” (così a pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
5 Ma ciò che lascia maggiormente perplessi e fa dubitare dell'attendibilità della testimonianza è la circostanza che lo nella denuncia-querela, presentata in data 20.11.2015, non abbia indicato il Pt_1
nominativo della teste, poi escussa nel corso del giudizio di primo grado (si cfr. denuncia-querela in all.
n. 3 – così numerato dalla scrivente – del fascicolo di primo grado dell'appellante), nonostante la stessa abbia riferito di aver lasciato il proprio nominativo nell'immediatezza dell'accaduto ai conoscenti dell'istante, accorsi sul luogo dell'evento (si cfr. verbale di udienza del 07.6.2017), con ciò pregiudicando anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, sollecitate alla ricerca del responsabile del sinistro mediante presentazione di denuncia-querela.
Né merita accoglimento la doglianza dell'appellante in ordine all'asserita erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha reputato la testimonianza carente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore. Ed invero, non può addebitarsi al Giudice
l'omissione di specifiche domande al teste nel caso in cui sia stata la stessa parte ad aver articolato i capi di prova in modo talmente generico -come appunto nel caso di specie- da non consentire di ricostruire l'incidente e, soprattutto, di verificare se vi fosse compatibilità tra il sinistro allegato e le lesioni riportate dallo , come accertate nei certificati medici e di Pronto Soccorso depositati in atti: si cfr.no Pt_1
capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, formulati con rinvio alle “ai capi 1), 2), 3), 4), 5) della premessa del presente atto”, circostanze, a loro volta, allegate in maniera del tutto lacunosa in citazione.
In definitiva, la genericità dell'atto introduttivo, da un lato, e, dall'altro, le insufficienti ed inattendibili dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori riscontri probatori (quali, ad esempio, rilievi fotografici ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza dell'accaduto ovvero verbali di accertamento delle forze dell'ordine, il cui intervento non risulta essere stato richiesto) non consentono di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, né di verificare il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni oggetto di refertazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte dello , dell'onere probatorio sullo stesso Pt_1
gravante, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
6 Né, infine, sopperisce al vulnus probatorio ut supra descritto, la C.T.U. medico-legale a firma del dr.
(cfr. relazione peritale depositata il 14.4.2021), in quanto trattasi di una Persona_1
valutazione compiuta mediante l'applicazione di regole scientifiche, limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro rappresentata dall'istante, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento lesivo e il nesso causale;
prova che, per tutto quanto innanzi detto, è mancata nel caso de quo (cfr. in argomento ex multis
Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 19631/2020: «La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti»).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui CP_1
al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Per le stesse ragioni, anche le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico dell'appellante.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
7 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore della n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del di , in persona del legale CP_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Marino, presso il cui studio elettivamente Parte_1
domicilia, in Portici (NA), alla Via F. De Gregorio n. 10, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 31, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 220/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.11.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 220/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano d'Arco, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
CP_ gestione dei sinistri a carico del “ di Garanzia per le Vittime Strada” (nel prosieguo, per CP_2
semplicità, o , al risarcimento delle lesioni dallo stesso patite in conseguenza del CP_1 CP_2
sinistro verificatosi in data 10.10.2015, alle ore 14:20 circa, alla Via Gandhi, in Pomigliano d'Arco (NA), allorquando l'appellante veniva investito da un'autovettura, rimasta non identificata, mentre attraversava suddetta strada sulle strisce pedonali.
Lo SP, in particolare, si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, che disattendeva finanche la richiesta di nomina C.T.U. medico-legale; conseguentemente, ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di condanna della compagnia appellata al risarcimento integrale delle lesioni subite, da quantificarsi a mezzo di
C.T.U., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed ammessa la Consulenza Tecnica d'Ufficio, veniva autorizzata la ricostruzione del fascicolo della compagnia appellata, consegnata al C.T.U. in sede di operazioni peritali e non restituita;
la causa, quindi, all'udienza del 25.11.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 15.01.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 12.5.2020 ed iscrizione a ruolo in data 13.5.2020; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
3 Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso.
In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della
“normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n.
5892/2016).
In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
4 Premesso ciò, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal Giudice di Pace che, valutati tutti gli elementi di causa posti alla sua cognizione, ha ritenuto sussistessero forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non ha rinvenuto in atti adeguata prova.
Più nello specifico, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado, all'udienza del 07.6.2017, emerge non solo una evidente vaghezza nella deposizione dell'unica teste indotta dall'attore,
[...]
ma altresì la sussistenza di contraddizioni rispetto agli ulteriori elementi istruttori acquisiti Tes_1
nel corso del procedimento, che minano la stessa attendibilità della teste escussa.
Quest'ultima, infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, in merito alle modalità della caduta dell'istante, dichiarava, in maniera eccessivamente generica, che “un uomo iniziava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali … in quel mentre è arrivata … una vettura tipo Fiat Punto di colore chiaro che solo all'ultimo momento ha evitato l'impatto pieno con il pedone urtandolo però con la parte laterale destra, il pedone è stato sbalzato al suolo ed ha impattato con la parte destra del corpo e con il volto a terra ivi rotolandosi… Preciso che il pedone venne urtato alla parte laterale sinistra del corpo dalla parte anteriore laterale destra della vettura e, per l'effetto, è caduto pesantemente sulla sua parte destra ed è rotolato a terra”.
La teste, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli in merito all'impatto, non avendo nemmeno riferito l'esatto punto del corpo ove il pedone veniva attinto dalla vettura.
Indubbiamente, poi, rappresenta quanto meno singolare il fatto che un impatto definito non “pieno” dalla teste, dal momento che il conducente dell'auto investitrice “all'ultimo momento ha evitato l'impatto pieno con il pedone urtandolo però con la parte laterale destra” (cfr. deposizione testimoniale), abbia potuto determinare una caduta tanto rovinosa da provocare il “rotolamento” dello SP a terra.
Peraltro, tali dettagli sembrano del tutto in contrasto con quanto esposto in citazione dallo stesso attore, che non faceva alcuna menzione della manovra volta ad evitare l'impatto “pieno”, messa in atto dal conducente dell'auto pirata, né riferiva del rotolamento una volta caduto a terra: cfr. atto di citazione, ove si legge – diversamente da quanto riferito dalla teste – che “mentre l'istante si appropinquava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era urtato e fatto rovinare al suolo da un'autovettura” (così a pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
5 Ma ciò che lascia maggiormente perplessi e fa dubitare dell'attendibilità della testimonianza è la circostanza che lo nella denuncia-querela, presentata in data 20.11.2015, non abbia indicato il Pt_1
nominativo della teste, poi escussa nel corso del giudizio di primo grado (si cfr. denuncia-querela in all.
n. 3 – così numerato dalla scrivente – del fascicolo di primo grado dell'appellante), nonostante la stessa abbia riferito di aver lasciato il proprio nominativo nell'immediatezza dell'accaduto ai conoscenti dell'istante, accorsi sul luogo dell'evento (si cfr. verbale di udienza del 07.6.2017), con ciò pregiudicando anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, sollecitate alla ricerca del responsabile del sinistro mediante presentazione di denuncia-querela.
Né merita accoglimento la doglianza dell'appellante in ordine all'asserita erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha reputato la testimonianza carente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore. Ed invero, non può addebitarsi al Giudice
l'omissione di specifiche domande al teste nel caso in cui sia stata la stessa parte ad aver articolato i capi di prova in modo talmente generico -come appunto nel caso di specie- da non consentire di ricostruire l'incidente e, soprattutto, di verificare se vi fosse compatibilità tra il sinistro allegato e le lesioni riportate dallo , come accertate nei certificati medici e di Pronto Soccorso depositati in atti: si cfr.no Pt_1
capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, formulati con rinvio alle “ai capi 1), 2), 3), 4), 5) della premessa del presente atto”, circostanze, a loro volta, allegate in maniera del tutto lacunosa in citazione.
In definitiva, la genericità dell'atto introduttivo, da un lato, e, dall'altro, le insufficienti ed inattendibili dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori riscontri probatori (quali, ad esempio, rilievi fotografici ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza dell'accaduto ovvero verbali di accertamento delle forze dell'ordine, il cui intervento non risulta essere stato richiesto) non consentono di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, né di verificare il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni oggetto di refertazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte dello , dell'onere probatorio sullo stesso Pt_1
gravante, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
6 Né, infine, sopperisce al vulnus probatorio ut supra descritto, la C.T.U. medico-legale a firma del dr.
(cfr. relazione peritale depositata il 14.4.2021), in quanto trattasi di una Persona_1
valutazione compiuta mediante l'applicazione di regole scientifiche, limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro rappresentata dall'istante, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento lesivo e il nesso causale;
prova che, per tutto quanto innanzi detto, è mancata nel caso de quo (cfr. in argomento ex multis
Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 19631/2020: «La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti»).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui CP_1
al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Per le stesse ragioni, anche le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico dell'appellante.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
7 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore della n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del di , in persona del legale CP_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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