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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5376/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano (MI), alla Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via A. M. De Luca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mancuso Alfonso (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Frignano (CE), al Corso Vittorio Emanuele II n. 78;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 16/09/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato al in data Controparte_1
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 29/04/2021, esponeva che: Parte_1
- l'istante è divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione, del credito di € 4.905,00 originariamente vantato dalla Società Repas Lunch Coupon
S.r.l. nei confronti dell' convenuto;
CP_2
- nella cessione erano compresi gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale sino alla data del pagamento, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, € 40,00 quale importo dovuto ex art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i.;
- l'importo della sorte capitale insoluta è determinato dalla fattura n. 173 del 2016, emessa a titolo di corrispettivo per la fornitura di buoni pasto erogati in favore del CP_1
- in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è legittimata a chiedere la condanna del al pagamento delle CP_1 predette somme;
- in via subordinata, la somma di € 4.905,00 è comunque dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in misura corrispondente, cioè, all'ammontare della fattura costituente la sorte capitale insoluta, avendo il Comune usufruito delle forniture erogate;
- gli interessi moratori maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura e sino alla data del
23/04/2021 ammontano ad € 89,23.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
- in accoglimento della domanda, condannare il al Controparte_1
pagamento in favore di di € 4.905,00 a titolo di sorte Parte_1 capitale, € 89,23 a titolo di interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 192/12, nonché delle ulteriori somme dovute quali interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - in via subordinata, condannare il per le medesime ragioni di cui CP_1
alla domanda principale, al pagamento delle diverse somme nella misura ritenuta effettivamente dovuta;
- in via ulteriormente gradata, accertare il diritto di ad ottenere Pt_1
il pagamento delle somme ritenute di giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il , Controparte_1 sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va osservato che risulta documentalmente provata l'avvenuta cessione in favore di dei crediti oggetto della presente Parte_1 controversia, così come anche la relativa notificazione nei confronti del
[...]
, debitore ceduto. A sostegno della domanda, infatti, l'attrice CP_1 produceva l'atto notarile del 30/03/2020 (cfr. all. 3 della citazione), avente ad oggetto i crediti maturati dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. nei confronti del per la fornitura di buoni pasto, come da contratto del Controparte_1
16/12/2020 (cfr. all.ti 1 e 2 della memoria II termine).
In esecuzione del predetto contratto veniva emessa la fattura elettronica n.
173/16 per l'importo di € 4.905,00, anch'essa regolarmente notificata e in questa sede prodotta (cfr. all. 3 della memoria I termine).
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che, a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA corso, poiché dal momento in cui si conclude il rapporto contrattuale torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007,
n. 2209).
Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, posto che solo rispetto ad essi il legislatore ha ravvisato - in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c. - l'esigenza di garantirne la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, dunque, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto e la cedente si sia ormai esaurito, essendo state erogate le prestazioni oggetto della presente causa e non risultando dal quadro probatorio in atti alcun elemento dal quale desumere che il rapporto tra le parti sia ancora in corso, considerato che l'Ente convenuto, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, nulla ha eccepito né dimostrato in tal senso.
In definitiva, ai fini della validità ed opponibilità della cessione del credito de qua, non è necessario che l'amministrazione ceduta prestasse il proprio assenso.
Invero, la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie,
e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923 art. 70 prevede che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle
P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Ad ogni modo, come si è già avuto modo di anticipare, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto sia P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è comunque provato che i contratti di fornitura da cui originano i crediti fossero ancora in corso al momento della cessione.
Va da sé che, in forza del principio di vicinanza della prova e della generale ripartizione degli oneri probatori tra le parti sancita dall'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che il contratto fosse ancora in corso – circostanza essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra e in assenza della quale si applica la regola generale dettata dall'art. 1260 c.c. – non può che ricadere sull'Ente convenuto, trattandosi di un fatto impeditivo, volto a paralizzare la pretesa creditoria in questa sede azionata.
Venendo allora al quantum richiesto dall'attrice a titolo di sorte capitale ed interessi, stante il riscontro negli importi della fattura e dei documenti
C. 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA riepilogativi prodotti, considerata anche la contumacia del convenuto e la conseguente assenza di contestazioni circa l'effettiva erogazione della fornitura cui la fattura si riferisce, il va condannato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di € 4.905,00.
Va altresì accolta la domanda di riconoscimento degli interessi moratori al tasso ex art. 5, D. Lgs. n. 231/02, applicabile alla fattispecie trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 D. Lgs. cit.).
Sono inoltre dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., norma secondo cui
“gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, sussistendone, nella fattispecie, i presupposti.
È, infine, dovuto il risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D. Lgs. 231/2002. Tale disposizione ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile, somme determinate in “un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Nella fattispecie che ci occupa, il creditore non ha provato – e neppure allegato
– la sussistenza di un maggior danno, né il debitore ha dimostrato la propria assenza di responsabilità, sicché la somma spettante a a titolo di Pt_1 risarcimento del danno va determinata in € 40,00 per la fattura insoluta azionata in giudizio.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ragguagliate nella specie al decisum, in base ai criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
C. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5376/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente tra e il Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
Parte_1
a. della somma di € 4.905,00 quale sorte capitale della fattura n.
173/2016;
b. degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, dalla scadenza della fattura e sino al saldo;
c. degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
(29/04/2021) e sino al saldo;
d. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012;
3. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
Part
. 7 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Controparte_3
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5376/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano (MI), alla Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via A. M. De Luca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mancuso Alfonso (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Frignano (CE), al Corso Vittorio Emanuele II n. 78;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 16/09/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato al in data Controparte_1
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 29/04/2021, esponeva che: Parte_1
- l'istante è divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione, del credito di € 4.905,00 originariamente vantato dalla Società Repas Lunch Coupon
S.r.l. nei confronti dell' convenuto;
CP_2
- nella cessione erano compresi gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale sino alla data del pagamento, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, € 40,00 quale importo dovuto ex art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i.;
- l'importo della sorte capitale insoluta è determinato dalla fattura n. 173 del 2016, emessa a titolo di corrispettivo per la fornitura di buoni pasto erogati in favore del CP_1
- in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è legittimata a chiedere la condanna del al pagamento delle CP_1 predette somme;
- in via subordinata, la somma di € 4.905,00 è comunque dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in misura corrispondente, cioè, all'ammontare della fattura costituente la sorte capitale insoluta, avendo il Comune usufruito delle forniture erogate;
- gli interessi moratori maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura e sino alla data del
23/04/2021 ammontano ad € 89,23.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
- in accoglimento della domanda, condannare il al Controparte_1
pagamento in favore di di € 4.905,00 a titolo di sorte Parte_1 capitale, € 89,23 a titolo di interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 192/12, nonché delle ulteriori somme dovute quali interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - in via subordinata, condannare il per le medesime ragioni di cui CP_1
alla domanda principale, al pagamento delle diverse somme nella misura ritenuta effettivamente dovuta;
- in via ulteriormente gradata, accertare il diritto di ad ottenere Pt_1
il pagamento delle somme ritenute di giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il , Controparte_1 sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va osservato che risulta documentalmente provata l'avvenuta cessione in favore di dei crediti oggetto della presente Parte_1 controversia, così come anche la relativa notificazione nei confronti del
[...]
, debitore ceduto. A sostegno della domanda, infatti, l'attrice CP_1 produceva l'atto notarile del 30/03/2020 (cfr. all. 3 della citazione), avente ad oggetto i crediti maturati dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. nei confronti del per la fornitura di buoni pasto, come da contratto del Controparte_1
16/12/2020 (cfr. all.ti 1 e 2 della memoria II termine).
In esecuzione del predetto contratto veniva emessa la fattura elettronica n.
173/16 per l'importo di € 4.905,00, anch'essa regolarmente notificata e in questa sede prodotta (cfr. all. 3 della memoria I termine).
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che, a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA corso, poiché dal momento in cui si conclude il rapporto contrattuale torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007,
n. 2209).
Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, posto che solo rispetto ad essi il legislatore ha ravvisato - in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c. - l'esigenza di garantirne la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, dunque, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto e la cedente si sia ormai esaurito, essendo state erogate le prestazioni oggetto della presente causa e non risultando dal quadro probatorio in atti alcun elemento dal quale desumere che il rapporto tra le parti sia ancora in corso, considerato che l'Ente convenuto, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, nulla ha eccepito né dimostrato in tal senso.
In definitiva, ai fini della validità ed opponibilità della cessione del credito de qua, non è necessario che l'amministrazione ceduta prestasse il proprio assenso.
Invero, la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie,
e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923 art. 70 prevede che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle
P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Ad ogni modo, come si è già avuto modo di anticipare, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto sia P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è comunque provato che i contratti di fornitura da cui originano i crediti fossero ancora in corso al momento della cessione.
Va da sé che, in forza del principio di vicinanza della prova e della generale ripartizione degli oneri probatori tra le parti sancita dall'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che il contratto fosse ancora in corso – circostanza essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra e in assenza della quale si applica la regola generale dettata dall'art. 1260 c.c. – non può che ricadere sull'Ente convenuto, trattandosi di un fatto impeditivo, volto a paralizzare la pretesa creditoria in questa sede azionata.
Venendo allora al quantum richiesto dall'attrice a titolo di sorte capitale ed interessi, stante il riscontro negli importi della fattura e dei documenti
C. 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA riepilogativi prodotti, considerata anche la contumacia del convenuto e la conseguente assenza di contestazioni circa l'effettiva erogazione della fornitura cui la fattura si riferisce, il va condannato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di € 4.905,00.
Va altresì accolta la domanda di riconoscimento degli interessi moratori al tasso ex art. 5, D. Lgs. n. 231/02, applicabile alla fattispecie trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 D. Lgs. cit.).
Sono inoltre dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., norma secondo cui
“gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, sussistendone, nella fattispecie, i presupposti.
È, infine, dovuto il risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D. Lgs. 231/2002. Tale disposizione ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile, somme determinate in “un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Nella fattispecie che ci occupa, il creditore non ha provato – e neppure allegato
– la sussistenza di un maggior danno, né il debitore ha dimostrato la propria assenza di responsabilità, sicché la somma spettante a a titolo di Pt_1 risarcimento del danno va determinata in € 40,00 per la fattura insoluta azionata in giudizio.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ragguagliate nella specie al decisum, in base ai criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
C. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5376/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente tra e il Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
Parte_1
a. della somma di € 4.905,00 quale sorte capitale della fattura n.
173/2016;
b. degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, dalla scadenza della fattura e sino al saldo;
c. degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
(29/04/2021) e sino al saldo;
d. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012;
3. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
Part
. 7 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Controparte_3
N.R.G. 5376/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA