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Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1239
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Legge 20 dicembre 1957, n. 1239
Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1239
Versione
3 gennaio 1958
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1958
Vedi fonte istituzionale
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